21.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 337/42


REGOLAMENTO (CE) N. 1536/2007 DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 2007

che avvia un riesame concernenti «nuovi esportatori» del regolamento (CE) n. 1659/2005 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di mattoni di magnesia originari della Repubblica popolare cinese, abroga il dazio sulle importazioni provenienti da un esportatore di questo paese e stabilisce che tali importazioni siano soggette a registrazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (di seguito: «il regolamento di base») (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 4,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   RICHIESTA DI RIESAME

(1)

La Commissione ha ricevuto una domanda di riesame concernenti «nuovi esportatori» a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base. La domanda è stata presentata dalla Yingkou Dalmond Refractories Co. Ltd. (di seguito: «il richiedente»), produttore esportatore della Repubblica popolare cinese (di seguito: «il paese interessato»).

B.   PRODOTTO

(2)

I prodotti oggetto del riesame sono i mattoni di magnesia non cotti, agglomerati con un legante chimico, la cui componente di magnesia contiene almeno l'80 % di MgO, contenenti o meno magnesite, originari della Repubblica popolare cinese (di seguito: «il prodotto in esame»), attualmente classificati ai codici NC ex 6815 91 00, ex 6815 99 10 ed ex 6815 99 90 (codici TARIC 6815910010, 6815991020 e 6815999020). Questi codici NC vengono forniti a titolo puramente indicativo.

C.   MISURE IN VIGORE

(3)

Le misure attualmente in vigore consistono in dazi antidumping definitivi istituiti con il regolamento (CE) n. 1659/2005 del Consiglio (2), a norma del quale le importazioni nella Comunità del prodotto in esame, originario della Repubblica popolare cinese, compreso quello fabbricato dal richiedente, sono soggette a dazi antidumping definitivi del 39,9 %, fatta eccezione per talune società espressamente indicate, soggette ad aliquote individuali del dazio.

D.   MOTIVAZIONE DEL RIESAME

(4)

Il richiedente afferma di operare in condizioni di economia di mercato, quali definite all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, chiedendo in alternativa un trattamento individuale a norma dell’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base; dichiara inoltre di non aver esportato il prodotto in esame nella Comunità durante il periodo dell'inchiesta in base ai cui risultati sono state istituite le misure antidumping, vale a dire durante il periodo compreso tra il 1o aprile 2003 e il 31 marzo 2004 (di seguito: «il periodo dell'inchiesta iniziale»), e di non essere collegato a nessuno dei produttori esportatori del prodotto in esame soggetti alle summenzionate misure antidumping.

(5)

Il richiedente sostiene inoltre di avere iniziato ad esportare il prodotto in esame nella Comunità dopo la fine del periodo dell'inchiesta iniziale.

E.   PROCEDURA

(6)

I produttori comunitari notoriamente interessati sono stati informati della richiesta di riesame ed è stata offerta loro la possibilità di presentare osservazioni.

(7)

Dopo aver esaminato le prove disponibili, la Commissione conclude che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare l'avvio di un riesame concernenti nuovi esportatori, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base, al fine di determinare se il richiedente operi in condizioni di economia di mercato, quali definite dall'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base o, in alternativa, se il richiedente soddisfi i requisiti per usufruire di un dazio individuale fissato conformemente all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base e, in tal caso, stabilire il margine di dumping individuale del richiedente, nonché, qualora venissero accertate pratiche di dumping, il livello del dazio da applicare alle importazioni del prodotto in esame effettuate dal richiedente nella Comunità.

(8)

Se si dovesse accertare che il richiedente soddisfa i requisiti per usufruire di un dazio individuale, potrebbe essere opportuno modificare l'aliquota del dazio attualmente applicabile alle importazioni del prodotto in esame e di imprese non menzionate individualmente all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1659/2005.

a)

Questionari

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà questionari al richiedente.

b)

Raccolta di informazioni e audizioni

Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le proprie osservazioni per iscritto e a fornire elementi di prova.

La Commissione può inoltre provvedere all’audizione delle parti interessate che ne facciano richiesta per iscritto e dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite.

È importante notare che al rispetto del termine stabilito nel presente regolamento per manifestarsi è subordinato l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti nel regolamento di base.

c)

Status di società operante in condizioni d'economia di mercato

Qualora il richiedente dimostri, fornendo sufficienti elementi di prova, di operare in condizioni di economia di mercato, ossia di soddisfare i criteri stabiliti all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, il valore normale è determinato conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base. A tal fine, occorre presentare una richiesta debitamente motivata entro il termine previsto all'articolo 4, paragrafo 3, del presente regolamento. La Commissione invierà al richiedente e alle autorità della Repubblica popolare cinese appositi moduli per inoltrare la richiesta.

d)

Selezione del paese a economia di mercato

Qualora il richiedente non ottenga lo status di società operante in condizioni d'economia di mercato, ma soddisfi i requisiti per usufruire di un dazio individuale fissato conformemente all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base, per determinare il valore normale relativo alla Repubblica popolare cinese verrà utilizzato, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, un paese ad economia di mercato appropriato. A tale scopo, come per l'inchiesta che ha portato all'imposizione di misure sulle importazioni del prodotto in esame originarie della Repubblica popolare cinese, la Commissione intende utilizzare nuovamente gli Stati Uniti d’America. Le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni in merito all'opportunità di questa scelta entro il termine specifico di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del presente regolamento.

Qualora il richiedente ottenga altresì lo status di società operante in condizioni d'economia di mercato, la Commissione può all’occorrenza avvalersi anche di conclusioni relative al valore normale stabilito in un paese ad economia di mercato appropriato, ad esempio al fine di sostituire eventuali elementi di costo o di prezzo indispensabili per fissare il valore normale, che risultino inattendibili o non reperibili nella Repubblica popolare cinese. La Commissione intende utilizzare gli Stati uniti d'America anche a tale scopo.

F.   ABROGAZIONE DEL DAZIO IN VIGORE E REGISTRAZIONE DELLE IMPORTAZIONI

(9)

Conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base, occorre abrogare il dazio antidumping in vigore sulle importazioni del prodotto in esame fabbricato ed esportato nella Comunità dal richiedente. Contemporaneamente tali importazioni devono essere soggette a registrazione ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, affinché, qualora il presente riesame si concluda con l'accertamento dell'esistenza di pratiche di dumping per quanto riguarda i richiedenti, possano essere riscossi dazi antidumping a titolo retroattivo a decorrere dalla data d'inizio del riesame. In questa fase del procedimento non è possibile stimare l'ammontare degli eventuali dazi che il richiedente dovrà corrispondere in futuro.

G.   TERMINI

(10)

Ai fini di una corretta amministrazione, devono essere fissati i termini entro i quali:

le parti interessate possono manifestarsi alla Commissione, comunicare per iscritto le loro osservazioni, rispondere al questionario di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del presente regolamento, oppure fornire qualsiasi altra informazione di cui si debba tener conto nel corso dell'inchiesta,

le parti interessate possono chiedere per iscritto di essere sentite dalla Commissione,

le parti interessate possono presentare le proprie osservazioni in merito all'adeguatezza degli Stati Uniti d'America che, qualora al richiedente non venga riconosciuto lo status di società operante in condizioni d'economia di mercato, sono stati scelti come paese a economia di mercato allo scopo di determinare il valore normale relativo alla Repubblica popolare cinese,

il richiedente deve presentare una richiesta debitamente motivata per ottenere lo status di società operante in condizioni d’economia di mercato.

H.   OMESSA COLLABORAZIONE

(11)

Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti, oppure ostacoli gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base possono essere elaborate conclusioni, affermative o negative, in base ai dati disponibili.

(12)

Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni, ricorrendo eventualmente, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base, ai dati disponibili. Qualora una parte interessata non collabori o collabori solo parzialmente, e vengano utilizzati i dati disponibili, l’esito dell’inchiesta può essere meno favorevole rispetto alle conclusioni che si sarebbero potute raggiungere se la parte avesse collaborato.

I.   TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(13)

Si fa presente che i dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (3).

J.   CONSIGLIERE-AUDITORE

(14)

Si fa presente inoltre che è possibile richiedere l'intervento del consigliere-auditore della DG Commercio, laddove le parti interessate ritengano di avere difficoltà a esercitare i propri diritti di difesa. Il consigliere-auditore rappresenta l'interfaccia tra le parti interessate e i servizi della Commissione; ove necessario offre mediazione su questioni procedurali attinenti alla tutela degli interessi delle parti nel presente procedimento, in particolare su temi relativi all'accesso al fascicolo, alla riservatezza, alla proroga dei termini e al trattamento delle osservazioni presentate in forma scritta e/od orale. Per ulteriori informazioni, anche sui dati di contatto, le parti interessate possono visitare le pagine Web dedicate al consigliere-auditore nel sito Internet della DG Commercio (http://ec.europa.eu/trade),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È avviato un riesame del regolamento (CE) n. 1659/2005 del Consiglio a norma dell'articolo 11, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 384/96, onde stabilire se, e in quale misura, le importazioni di mattoni di magnesia non cotti, agglomerati con un legante chimico, la cui componente di magnesia contiene almeno l'80 % di MgO, contenenti o meno magnesite, attualmente classificati ai codici NC ex 6815 91 00, ex 6815 99 10 ed ex 6815 99 90 (codici TARIC 6815910010, 6815991020 e 6815999020) originari della Repubblica popolare cinese, fabbricati e venduti dalla Yingkou Dalmond Refractories Co. Ltd. (codice addizionale TARIC A 853) debbono essere soggette al dazio anti-dumping istituito dal regolamento (CE) n. 1659/2005.

Articolo 2

È abrogato il dazio antidumping istituito dal regolamento (CE) n. 1659/2005 sulle importazioni di cui all'articolo 1 del presente regolamento.

Articolo 3

Ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 384/96, si invitano le autorità doganali degli Stati membri a prendere gli opportuni provvedimenti per registrare le importazioni di cui all'articolo 1 del presente regolamento. La registrazione scade nove mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 4

1.   Affinché durante l'inchiesta si tenga conto delle loro osservazioni, le parti interessate sono tenute a manifestarsi alla Commissione, comunicare le loro osservazioni per iscritto ed inviare le risposte al questionario di cui al considerando 8, lettera a), del presente regolamento, nonché eventuali altre informazioni, entro 40 giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, salvo diversa indicazione.

Entro lo stesso termine di 40 giorni le parti interessate possono inoltre chiedere per iscritto di essere sentite dalla Commissione.

2.   Le parti interessate che desiderino formulare osservazioni in merito all'opportunità della scelta degli Stati Uniti d’America come paese a economia di mercato ai fini della determinazione del valore normale relativo alla Repubblica popolare cinese, devono presentarle entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3.   Le richieste, debitamente motivate, di poter usufruire del trattamento delle società operanti in condizioni d’economia di mercato devono pervenire alla Commissione entro 21 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

4.   Tutte le comunicazioni e le richieste delle parti interessate devono essere formulate per iscritto (non in formato elettronico, salvo altrimenti disposto), complete di nome, indirizzo, e-mail e numeri di telefono e di fax della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, incluse le informazioni richieste nel presente regolamento, le risposte ai questionari e la corrispondenza, fornite dalle parti interessate in forma riservata, devono essere contrassegnate dalla dicitura Diffusione limitata (4) e, a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96, vanno corredate di una versione non riservata, contrassegnata dalla dicitura «CONSULTABILE DA TUTTE LE PARTI INTERESSATE».

Le informazioni relative al caso in esame e le domande di audizione vanno inviate al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione H

Ufficio: J-79 4/23

B-1049 Bruxelles

Fax: (32 2) 295 65 05

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2007.

Per la Commissione

Peter MANDELSON

Membro della Commissione


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 del Consiglio (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

(2)  GU L 267 del 12.10.2005, pag. 1.

(3)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

(4)  Ciò significa che il documento è destinato unicamente ad uso interno. Esso è protetto conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). È un documento riservato conformemente all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 384/96 e all'articolo 6 dell'accordo dell'OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping).