18.12.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 332/7 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1493/2007 DELLA COMMISSIONE
del 17 dicembre 2007
che istituisce, a norma del regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, il formato della relazione che deve essere presentata dai produttori, importatori ed esportatori di taluni gas fluorurati ad effetto serra
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, su taluni gas fluorurati ad effetto serra (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Le informazioni che gli importatori e i produttori sono tenuti a trasmettere devono contenere stime dei quantitativi di gas fluorurati ad effetto serra che presumibilmente utilizzeranno nelle principali applicazioni, comprese le quantità che dovrebbero essere impiegate come materie prime (feedstock) per fornire alla Commissione e agli Stati membri informazioni supplementari al fine di acquisire dati sulle emissioni per i settori interessati. |
(2) |
I produttori acquistano da e vendono ad altri produttori i gas fluorurati ad effetto serra per ragioni commerciali; in tal caso solo il produttore che acquista il gas può comunicare i quantitativi delle sostanze che prevede di utilizzare nelle applicazioni principali. |
(3) |
Le parti interessate sono state consultate sul formato della relazione e si è tenuto conto dell’esperienza che hanno acquisito con le attività di relazione previste dal regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (2). |
(4) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2037/2000, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il formato della relazione di cui all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 842/2006 figura nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2007.
Per la Commissione
Stavros DIMAS
Membro della Commissione
(1) GU L 161 del 14.6.2006, pag. 1.
(2) GU L 244 del 29.9.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dalla decisione 2007/540/CE della Commissione (GU L 198 del 31.7.2007, pag. 35).
ALLEGATO
MODULO DA COMPILARE DA PARTE DEI PRODUTTORI, IMPORTATORI ED ESPORTATORI DI GAS FLUORURATI AD EFFETTO SERRA
PARTE 1
PARTE 2
PARTE 3
PARTE 4
PARTE 5
PARTE 6
PARTE 7