14.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 329/9


REGOLAMENTO (CE) N. 1471/2007 DELLA COMMISSIONE

del 13 dicembre 2007

recante modifica del regolamento (CE) n. 753/2002 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), in particolare l'articolo 53, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre completare l'elenco delle menzioni di cui all'articolo 28 del regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione (2) inserendovi le menzioni corrispondenti utilizzate dalla Danimarca.

(2)

Occorre adattare l'elenco delle menzioni tradizionali specifiche di cui all'articolo 29 del regolamento (CE) n. 753/2002 e all'allegato III del medesimo regolamento per tener conto delle menzioni corrispondenti utilizzate dalla Germania, dalla Slovenia e dalla Slovacchia.

(3)

Tenuto conto del fatto che la Germania ha modificato la propria legislazione con effetto dal 1o agosto 2007, le modifiche previste dal presente regolamento per il suddetto Stato membro devono essere anch'esse applicabili a decorrere da tale data al fine di evitare perturbazioni degli scambi a livello comunitario.

(4)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 753/2002.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 753/2002 è modificato come segue:

1)

nell'articolo 28, il seguente trattino è aggiunto al primo comma:

«—

“regional vin” per i vini da tavola originari della Danimarca,»;

2)

l'articolo 29 è modificato come segue:

a)

nel paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

per la Germania

le denominazioni seguenti che accompagnano le indicazioni di provenienza dei vini:

“Qualitätswein”,

“Prädikatswein”, unita ad una delle seguenti menzioni: “Kabinett”, “Spätlese”, “Auslese”, “Beerenauslese”, “Trockenbeerenauslese” o “Eiswein”,

“Qualitätswein mit Prädikat”, unita ad una delle seguenti menzioni: “Kabinett”, “Spätlese”, “Auslese”, “Beerenauslese”, “Trockenbeerenauslese” o “Eiswein” fino al 1o agosto 2009»;

b)

nel paragrafo 1, la lettera o) è sostituita dalla seguente:

«o)

per la Slovenia:

“kakovostno vino z zaščitenim geografskim poreklom” o “kakovostno vino ZGP”; queste menzioni possono essere seguite dalla dicitura “mlado vino”,

“vino s priznanim tradicionalnim poimenovanjem”, “vino PTP” o “renome”,

“vrhunsko vino z zaščitenim geografskim poreklom”, “vrhunsko vino ZGP” o “eminentno”; questa menzione può essere accompagnata dalle diciture “pozna trgatev”, “izbor”, “jagodni izbor”, “suhi jagodni izbor”, “ledeno vino”, “vino iz sušenega grozdja”, “arhivsko vino”, “arhiva”, “starano vino” o “slamno vino”»;

c)

nel paragrafo 1, la lettera p) è sostituita dalla seguente:

«p)

per la Slovacchia:

 

le denominazioni seguenti che accompagnano le indicazioni di provenienza dei vini:

“akostné víno”,

“akostné víno s prívlastkom” unita a “kabinetné”, “neskorý zber”, “výber z hrozna”, “bobuľový výber”, “hrozienkový výber”, “cibébový výber”, “slamové víno”, “ľadový zber”,

 

nonché le seguenti diciture:

“esencia”,

“forditáš”,

“mášláš”,

“samorodné”,

“výberová esencia”,

“výber … putňový”, completata dalle cifre 3-6.»;

d)

nel paragrafo 2, è soppressa la lettera a);

e)

nel paragrafo 2 è aggiunta la seguente lettera:

«j)

per la Slovacchia

“sekt vinohradníckej oblasti”,

“pestovateľský sekt”»;

3)

l'allegato III è modificato in conformità all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

L'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e d), e l'articolo 1, paragrafo 3, si applicano a decorrere dal 1o agosto 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

(2)  GU L 118 del 4.5.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1207/2007 (GU L 272 del 17.10.2007, pag. 23).


ALLEGATO

Nell'allegato III del regolamento (CE) n. 753/2002, le righe relative alla Germania sono sostituite dalle seguenti:

«GERMANIA

Menzioni tradizionali specifiche di cui all'articolo 29

Qualitätswein

Tutti

V.q.p.r.d.

Tedesco

 

 

Qualitätswein mit Prädikat (1)/Q.b.A. m. Pr./Prädikatswein

Tutti

V.q.p.r.d.

Tedesco

 

 

Auslese

Tutti

V.q.p.r.d.

Tedesco

Svizzera

Beerenauslese

Tutti

V.q.p.r.d.

Tedesco

 

 

Eiswein

Tutti

V.q.p.r.d.

Tedesco

 

 

Kabinett

Tutti

V.q.p.r.d.

Tedesco

 

 

Spätlese

Tutti

V.q.p.r.d.

Tedesco

Svizzera

Trockenbeerenauslese

Tutti

V.q.p.r.d.

Tedesco

 

 

Menzioni di cui all'articolo 28

Landwein

Tutti

VDT con IG

Tedesco

 

 

Menzioni tradizionali complementari di cui all'articolo 23

Affentaler

Altschweier, Bühl, Eisental, Neusatz/Bühl, Bühlertal, Neuweier/Baden-Baden

V.q.p.r.d.

Tedesco

 

 

Badisch Rotgold

Baden

V.q.p.r.d.

Tedesco

 

 

Ehrentrudis

Baden

V.q.p.r.d.

Tedesco

 

 

Hock

Rhein, Ahr, Hessische Bergstraβe, Mittelrhein, Nahe, Rheinhessen, Pfalz, Rheingau

VDT con IG V.q.p.r.d.

Tedesco

 

 

Klassik o Classic

 

V.q.p.r.d.

Tedesco

 

 

Liebfrau(en)milch

Nahe, Rheinhessen, Pfalz, Rheingau

V.q.p.r.d.

Tedesco

 

 

Riesling-Hochgewächs

Tutti

V.q.p.r.d.

Tedesco

 

 

Schillerwein

Württemberg

V.q.p.r.d.

Tedesco

 

 

Weißherbst

Tutti

V.q.p.r.d.

Tedesco

 

 

Winzersekt

Tutti

V.s.q.p.r.d.

Tedesco

 

 


(1)  Questa menzione tradizionale specifica può essere utilizzata per il vino imbottigliato anteriormente al 1o agosto 2009.»