11.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 325/66


REGOLAMENTO (CE) N. 1452/2007 DELLA COMMISSIONE

del 7 dicembre 2007

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3 di detta tabella.

(4)

È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata e che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare ad essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (2).

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento possono continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di tre mesi.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2007.

Per la Commissione

László KOVÁCS

Membro della Commissione


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1352/2007 della Commissione (GU L 303 del 21.11.2007, pag. 3).

(2)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).


ALLEGATO

Designazione delle merci

Classificazione

(codice NC)

Motivazione

(1)

(2)

(3)

1.

Ralla costituita da due anelli concentrici in acciaio temprato, uno dei quali è dentato.

Gli anelli sono in grado di ruotare se sono separati da una fila di cuscinetti a sfera di acciaio.

La ralla dentata in acciaio permette il trasferimento della forza rotativa.

Il prodotto è destinato ad essere integrato in un escavatore.

8483 90 89

La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della Nomenclatura combinata,dalla nota 2, lettera a), della sezione XVI, e dal testo dei codici NC 8483, 8483 90 e 8483 90 89.

La ralla ha una funzione che è ricompresa nel Capitolo 84. Per questo deve essere classificata nella relativa voce e non come parte di un escavatore nella sottovoce 8431.

Questa non può essere considerata come un «ingranaggio» della sottovoce 8483 40 perché è composta da un solo anello a denti.

Il movimento rotatorio (orientamento) fornito dai denti determina la funzione del prodotto e pertanto la ralla deve essere classificata nella sottovoce 8483 90 89 come un elemento di trasmissione presentato separatamente.

2.

Veicolo a tre ruote, denominato «Trike», azionato da motore a pistone con accensione a scintilla di cilindrata pari a 1 584 cm3.

Il veicolo è privo di carrozzeria ed è concepito per il trasporto di due persone.

È dotato di un manubrio e di un sistema di sterzo simile a quello dei motocicli.

Il veicolo è inoltre munito di cambio a quattro marce in avanti, retromarcia e differenziale.

8703 23 19

La classificazione è determinata dalle regole generali d'interpretazione della Nomenclatura combinata 1 e 6, nonché dal testo dei codici NC 8703, 8703 23 e 8703 23 19.

Sebbene il veicolo si guidi mediante un manubrio e abbia l'aspetto di un motociclo, non può rientrare tra i motocicli della voce 8711 a causa della presenza di retromarcia e differenziale.

Il prodotto deve pertanto essere classificato alla voce 8703, quale autoveicolo di struttura più semplice, concepito per il trasporto di persone (vedi le note esplicative del SA relative alla voce 8703, secondo paragrafo).