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6.12.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 320/27 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1435/2007 DELLA COMMISSIONE
del 5 dicembre 2007
recante riapertura della pesca dell’aringa nel Mar Baltico, sottodivisioni 25-27, 28.2, 29 e 32, per le navi battenti bandiera tedesca
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 26, paragrafo 4,
visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (2), in particolare l’articolo 21, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 1941/2006 del Consiglio, dell’11 dicembre 2006, recante fissazione, per il 2007, delle possibilità di pesca e delle condizioni ad esse associate applicabili nel Mar Baltico per alcuni stock o gruppi di stock ittici (3), fissa i contingenti per il 2007. |
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(2) |
Il 19 aprile 2007 la Germania ha comunicato alla Commissione, in conformità dell’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2847/93, che avrebbe chiuso la pesca dell’aringa nelle acque della zona CIEM III d del Mar Baltico, sottodivisioni 25-27, 28.2, 29 e 32, a decorrere dal 20 aprile 2007. |
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(3) |
Il 16 maggio 2007 la Commissione, in conformità dell’articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2847/93, e dell’articolo 26, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2371/2002, ha adottato il regolamento (CE) n. 546/2007 (4) relativo al divieto di pesca dell’aringa nelle acque della zona CIEM III d del Mar Baltico, sottodivisioni 25-27, 28.2, 29 e 32, per le navi battenti bandiera tedesca o immatricolate in Germania, con effetto a decorrere dalla stessa data. |
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(4) |
Secondo le informazioni trasmesse alla Commissione dalle autorità tedesche, all’interno del contingente tedesco per il Mar Baltico, sottodivisioni 25-27, 28.2, 29 e 32, è ancora disponibile un quantitativo di aringa. È quindi opportuno autorizzare la pesca dell’aringa nelle acque suddette per le navi battenti bandiera tedesca o immatricolate in Germania. |
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(5) |
È necessario che tale autorizzazione prenda effetto il 19 novembre 2007, affinché il quantitativo di aringa di cui trattasi possa essere pescato prima della fine del corrente anno. |
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(6) |
Occorre pertanto abrogare il regolamento (CE) n. 546/2007 della Commissione con effetto a decorrere dal 19 novembre 2007, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Abrogazione
Il regolamento (CE) n. 546/2007 è abrogato.
Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 19 novembre 2007.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2007.
Per la Commissione
Fokion FOTIADIS
Direttore generale della Pesca e degli affari marittimi
(1) GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 865/2007 (GU L 192 del 24.7.2007, pag. 1).
(2) GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1967/2006 (GU L 409 del 30.12.2006, pag. 9; rettifica nella GU L 36 dell’8.2.2007, pag. 6.
(3) GU L 15 del 20.1.2007, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 898/2007 della Commissione (GU L 196 del 28.7.2007, pag. 22).
ALLEGATO
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N. |
83 - Riapertura |
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Stato membro |
Germania |
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Stock |
HER/3D-R31. |
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Specie |
Aringa (Clupea harengus) |
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Zona |
Mar Baltico, sottodivisioni 25-27, 28.2, 29 e 32 |
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Data |
19.11.2007 |