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6.12.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 320/18 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1433/2007 DELLA COMMISSIONE
del 5 dicembre 2007
che modifica il regolamento (CE) n. 1623/2000 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), in particolare l'articolo 33, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
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(1) |
L'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1493/1999 dispone che l'alcole preso in consegna dagli organismi d'intervento venga smerciato mediante vendita all'asta o mediante procedura di gara. |
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(2) |
Le gare per la vendita di alcole sono le uniche vendite di prodotti detenuti dagli organismi d'intervento nel settore agricolo per le quali la Commissione gestisce l'apertura di ogni gara e la relativa decisione. A fini di semplificazione della normativa e di armonizzazione delle misure di gestione dei mercati agricoli nell'ambito dell'organizzazione comune unica dei mercati, occorre istituire anche per la vendita di alcole un sistema basato su una gara permanente indetta dalla Commissione e su gare parziali indette dagli Stati membri. |
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(3) |
Al fine di garantire che le informazioni relative alle gare parziali negli Stati membri siano accessibili ad ogni impresa riconosciuta dalla Comunità, occorre disporre che dette informazioni siano pubblicate per via elettronica. |
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(4) |
Per evitare che tutto l'alcole delle scorte sia venduto in una sola volta o a una sola impresa, occorre limitare il quantitativo massimo che può essere posto in vendita in ciascuna gara parziale. |
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(5) |
Per garantire uno smaltimento regolare e ottimale dell'alcole tenendo conto del rallentamento dell'attività che si verifica nel periodo estivo e sotto Natale, occorre stabilire una data di scadenza per le gare parziali una volta al mese, tranne in luglio e in dicembre. |
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(6) |
Occorre stabilire con precisione le tappe e le caratteristiche della gara parziale. |
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(7) |
L'esperienza recente ha dimostrato che i piani degli impianti in cui l'alcole è trasformato in alcole assoluto non sono documenti indispensabili ai fini della concessione del riconoscimento alle imprese ammesse a partecipare alle vendite di alcole da utilizzare sotto forma di bioetanolo nella Comunità. Occorre pertanto eliminare tale voce dall'elenco dei documenti da fornire ai fini del riconoscimento. |
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(8) |
Per tutelare gli interessi delle imprese offerenti nel corso dell'intera procedura di gara parziale, occorre stabilire disposizioni intese a limitare gli spostamenti dell'alcole posto in vendita tra la pubblicazione del bando di gara parziale e il ritiro dell'alcole medesimo da parte dell'impresa aggiudicataria. |
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(9) |
Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione (2). |
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(10) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 1623/2000 è modificato come segue:
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1) |
nel titolo III, il capo IV è modificato come segue:
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2) |
all'articolo 101, il testo del paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. Fatto salvo il paragrafo 1, se l'alcole è smerciato per uso esclusivo nel settore dei carburanti nei paesi terzi, i controlli destinati ad accertarne l'effettivo utilizzo sono realizzati fino al momento in cui esso viene miscelato con un denaturante nel paese di destinazione. Per lo smaltimento dell'alcole da utilizzare sotto forma di bioetanolo nella Comunità i controlli sono realizzati fino al momento del ricevimento dell'alcole da parte di un'impresa riconosciuta ai sensi dell'articolo 93 bis. Nei casi previsti al primo e al secondo comma, l'alcole deve rimanere sotto la sorveglianza di un organismo ufficiale che ne garantisca l'utilizzo nel settore dei carburanti, in applicazione di uno speciale regime fiscale che impone tale utilizzo finale.»; |
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3) |
l'articolo 102 è sostituito dal seguente: «Articolo 102 Ricorso ad una società di sorveglianza Il bando di gara parziale di cui all'articolo 92 bis, paragrafo 1, può prevedere il ricorso ai servizi di una società di sorveglianza internazionale per la verifica della buona esecuzione della gara e in particolare della destinazione e/o dell'utilizzazione finale dell'alcole. Le relative spese sono a carico dell'aggiudicatario, così come quelle sostenute per le analisi e i controlli effettuati in applicazione dell'articolo 99 del presente regolamento.» |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2007.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).
(2) GU L 194 del 31.7.2000, pag. 45. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/2007 (GU L 201 del 2.8.2007, pag. 9).