5.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 317/5


REGOLAMENTO (CE) N. 1420/2007 DEL CONSIGLIO

del 4 dicembre 2007

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di silico-manganese originario della Repubblica popolare cinese e del Kazakstan e chiude il procedimento riguardante le importazioni di silico-manganese originario dell’Ucraina

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) (di seguito «regolamento di base»), in particolare l’articolo 9,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDIMENTO

1.   Apertura

(1)

Il 6 settembre 2006, a norma dell’articolo 5 del regolamento di base, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2) («avviso di apertura») la Commissione ha annunciato l’apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità di silico-manganese (comprendente ferro-silico-manganese) originario della Repubblica popolare cinese, del Kazakstan e dell’Ucraina («paesi interessati»).

(2)

Il procedimento è stato avviato in seguito a una denuncia presentata il 24 luglio 2006 dal Comitato di collegamento dell’industria delle ferroleghe (Euroalliages) («denunziante») per conto di produttori che rappresentano una quota maggioritaria, in questo caso oltre il 50 %, della produzione comunitaria complessiva di silico-manganese («produttori denunzianti»). La denuncia conteneva elementi giustificanti una forte presunzione di pratiche di dumping relative al SiMn originario dei paesi interessati e del pregiudizio grave da esse derivante, elementi considerati sufficienti per giustificare l’apertura di un procedimento.

(3)

Una delle parti interessate ha sostenuto che la Commissione avrebbe dovuto aprire questo procedimento anche nei confronti delle importazioni originarie dell’India. Tuttavia, al momento dell’apertura del presente procedimento la Commissione non disponeva di prove sufficienti di pratiche di dumping pregiudizievoli che avrebbero giustificato l’apertura di un procedimento contro le importazioni originarie in India a norma dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento di base.

2.   Parti interessate dal procedimento

(4)

La Commissione ha ufficialmente informato dell’apertura del procedimento il denunziante, i produttori denunzianti e altri produttori comunitari noti, i produttori esportatori nei paesi interessati, gli importatori/operatori commerciali e le loro associazioni, i fornitori e gli utilizzatori notoriamente interessati, come pure i rappresentanti dei paesi esportatori interessati. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione entro il termine fissato nell’avviso di apertura. È stata concessa un’audizione a tutte le parti che ne hanno fatto richiesta dimostrando di avere particolari motivi per essere sentite.

(5)

Per consentire ai produttori esportatori della RPC e del Kazakstan di presentare domanda per ottenere, qualora lo desiderassero, il trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato (di seguito «TEM») o un trattamento individuale («TI»), i servizi della Commissione hanno inviato i relativi formulari ai produttori esportatori notoriamente interessati e alle autorità della RPC e del Kazakstan. Quattro gruppi di produttori esportatori nella RPC ed un singolo produttore esportatore nel Kazakstan hanno richiesto il TEM, a norma dell’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, o il TI per il caso in cui si fosse appurato che essi non soddisfacevano le condizioni per ottenere il TEM.

(6)

Dato il numero apparentemente elevato di produttori esportatori nella RPC e di importatori nella Comunità, nell’avviso di apertura è stato previsto di ricorrere a un campionamento per accertare l’esistenza del dumping e del pregiudizio, conformemente all’articolo 17 del regolamento di base.

(7)

Per consentire alla Commissione di stabilire se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti i produttori esportatori nella RPC e i produttori comunitari sono stati invitati a manifestarsi contattando la Commissione e fornendo, secondo le modalità specificate nell’avviso di apertura, una serie di informazioni essenziali sulle loro attività relative al prodotto in esame durante il periodo dell’inchiesta (dal 1o luglio 2005 al 30 giugno 2006).

(8)

Per quanto riguarda i produttori esportatori nella RPC, visto che solo quattro gruppi di società con vendite all’esportazione di SiMn alla Comunità durante il PI hanno indicato di voler essere inclusi nel campione, è stato deciso di non ricorrere al campionamento.

(9)

Per quanto riguarda gli importatori nella Comunità europea, si sono manifestati ed hanno fornito le informazioni richieste in tempo debito solo due importatori indipendenti. La Commissione ha pertanto deciso di non ricorrere al campionamento.

(10)

La Commissione ha inviato questionari a tutte le parti notoriamente interessate e a tutte le altre società che si sono manifestate entro i termini stabiliti nell’avviso di apertura. Risposte al questionario sono state ricevute da quattro produttori comunitari, da quattro produttori esportatori nella RPC, dal solo produttore esportatore kazako, da tre produttori esportatori ucraini, da due importatori indipendenti e da nove utilizzatori indipendenti nella Comunità. Inoltre, due utilizzatori hanno comunicato le proprie osservazioni senza rispondere al questionario.

(11)

Successivamente uno dei gruppi di produttori esportatori nella RPC ha tuttavia rifiutato la verifica in loco prevista delle informazioni fornite nelle domande TEM/TI e nelle risposte al questionario. Di conseguenza, dopo aver informato le società interessate delle conseguenze della non cooperazione a norma dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione, conformemente all’articolo 18, ha considerato tali società come non cooperanti al procedimento e non ha preso in considerazione le informazioni da esse presentate.

(12)

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini tanto della concessione del TEM/TI nel caso della RPC e del Kazakstan, quanto di una determinazione del dumping, del conseguente pregiudizio e dell’interesse della Comunità per tutti i paesi interessati. Sono state effettuate visite di verifica presso le sedi delle seguenti società.

a)

Produttori comunitari

Eramet Comilog Manganese, Parigi, Francia,

Ferroatlantica S.L., Madrid, Spagna,

Huta Łaziska SA, Łaziska Górne, Polonia,

OFZ, a.s., Istebne, Slovacchia.

b)

Utilizzatori nella Comunità

Compañía Española de Laminación, S.L., Castellbisbal, Spagna,

Mittal Steel Poland SA (Arcelor SA), Kraków, Polonia.

c)

Importatori non collegati

Metalleghe SpA, Brescia, Italia.

d)

Produttori esportatori nella RPC

Minmetals Group:

Minmetals (Guizhou) Ferro-Alloys Co., Ltd, Guiyang,

Guiyang Huaxi Minmetals Ferro-Alloys Co., Ltd, Qingzhen,

China Minmetals Shenzhen Co., Ltd, Shenzhen,

Minmetals Shanghai Pudong Trading Co., Ltd, Shanghai

China National Minerals Co., Ltd, Beijing,

Minmetals Orient Import & Export Trading Co., Ltd, Beijing,

Jilin Group:

Jilin Ferroalloys Co., Ltd, Jilin City,

Jilin Ferroalloy Imp & Exp Co., Ltd, Jilin City,

Shanxi Jinneng Group:

Shanghai Jinneng International Trade Co. Ltd, Shanghai,

Datong Jinneng Jinli Ferroalloy Co. Ltd, Datong,

Shanxi Jinneng Group Jinguan Ferroalloy, Datong,

Datong Jinneng Industrial Silicon Co. Ltd, Datong.

e)

Produttore esportatore in Kazakstan

OJSC Kazchrome («Kazchrome»), Aktyubinsk e Aksu.

f)

Produttori esportatori in Ucraina

PJSC Nikopol Ferroalloys Plant («NFP»), Nikopol e le società commerciali collegate:

SPIG «Interpipe» Corporation, Dniepopetrovsk,

Nikopolskie Ferrosplavy LLC, Dniepopetrovsk,

JSC Stakhanov Ferroalloys Plant («Stakhanov»), Stakhanov,

OJSC Zaporozhye Ferroalloys Plant («Zaporozhye»), Zaporozhye.

g)

Operatori commerciali collegati in Svizzera

Steelex SA, Lugano, collegata a PJSC Nikopol Ferroalloys Plant,

ENRC, Kloten, collegata a OJSC Kazchrome.

(13)

Al fine di stabilire un valore normale per i produttori esportatori della RPC e del Kazakstan che avrebbero potuto non ottenere il TEM e allo scopo di determinare tale valore sulla base dei dati di un paese di riferimento, è stata effettuata una visita di verifica presso la sede della seguente società e della sua società commerciale collegata negli Stati Uniti d’America («USA»):

Eramet Marietta, Inc., Marietta, Ohio (produttore),

Eramet North America, Inc., Coraopolis, Pennsylvania (società di vendita collegata).

3.   Periodo dell’inchiesta

(14)

L’inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o luglio 2005 e il 30 giugno 2006 («periodo dell’inchiesta» o «PI»). L’analisi delle tendenze utili per la valutazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2002 e la fine del periodo dell’inchiesta («il periodo in esame»).

B.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

1.   Prodotto in esame

(15)

Il prodotto in esame è costituito da silico-manganese (incluso il ferro-silico-manganese) («SiMn») originario della Repubblica popolare cinese, del Kazakstan e dell’Ucraina (di seguito «prodotto in esame»), dichiarato di norma ai codici NC 7202 30 00 ed ex81110011.

(16)

Il prodotto in esame è utilizzato dall’industria siderurgica sia per la deossidazione che come lega. Si ottiene principalmente mescolando minerale di manganese e silicio e portandoli a temperature di fusione in un forno.

(17)

Il SiMn esiste in diverse qualità e può avere un contenuto diverso di ferro (Fe), manganese (Mn), silicone (Si) e carbonio (C). Per quanto riguarda il contenuto di carbonio, si può distinguere tra il SiMn con un contenuto molto basso di carbonio, che è di qualità migliore (e comporta un prezzo più elevato), e il SiMn con un contenuto di carbonio più elevato che può essere considerato come la qualità normale. Il SiMn è commercializzato in polvere, grani o blocchi di dimensioni diverse. Nonostante queste differenze, tutte le qualità e tutte le dimensioni sono state considerate un prodotto unico poiché le principali caratteristiche fisiche e chimiche e gli usi principali sono simili.

2.   Prodotto simile

(18)

L’inchiesta ha dimostrato che il SiMn prodotto e venduto nella Comunità dall’industria comunitaria, il SiMn prodotto e venduto nei mercati interni della RPC, del Kazakstan e dell’Ucraina e nel mercato interno degli USA, che è stato utilizzato come paese di riferimento, e il SiMn importato nella Comunità dalla RPC, dal Kazakstan e dall’Ucraina hanno essenzialmente le stesse caratteristiche chimiche e fisiche e gli stessi usi di base. Tali prodotti sono pertanto considerati prodotti simili a norma dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

(19)

Un produttore esportatore ha sostenuto che il manganese greggio, normalmente dichiarato al codice NC 8111 00 11 non dovrebbe essere oggetto dell’inchiesta. A questo riguardo è stato confermato che il prodotto in esame è il silico-manganese, come indicato al considerando 15 e non il manganese greggio, ma che è incluso nell’inchiesta anche il silico-manganese greggio. Sebbene il SiMn sia generalmente dichiarato al codice NC 7202 30 00, a seconda del contenuto di ferro esso può essere dichiarato come silico-manganese greggio o polveri di silico-manganese al codice NC 8111 00 11.

C.   DUMPING

1.   Trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato (TEM)

(20)

Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base, nelle inchieste antidumping relative alle importazioni originarie della RPC e del Kazakstan, il valore normale è determinato a norma dei paragrafi da 1 a 6 di detto articolo nel caso dei produttori esportatori per i quali sia accertata la rispondenza ai criteri stabiliti dall’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del medesimo regolamento, vale a dire quando tali produttori esportatori dimostrano la prevalenza di condizioni dell’economia di mercato relativamente alla produzione e alla vendita del prodotto simile. Per comodità di riferimento, si riportano di seguito in forma sintetica tali criteri:

1)

le decisioni delle imprese sono prese in risposta a tendenze del mercato, senza significative ingerenze statali, e i costi rispecchiano i valori di mercato;

2)

le imprese dispongono di una serie di documenti contabili, soggetti a revisione contabile indipendente, conforme alle norme internazionali in materia di contabilità e che sono d’applicazione in ogni caso;

3)

non vi sono distorsioni di rilievo derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato;

4)

le leggi in materia fallimentare e di proprietà garantiscono certezza del diritto e stabilità;

5)

le conversioni valutarie sono effettuate ai tassi di mercato.

(21)

Inizialmente, quattro gruppi di produttori esportatori cinesi hanno chiesto il TEM ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base e hanno inviato entro il termine stabilito l’apposito formulario destinato ai produttori esportatori. Tuttavia, uno di questi gruppi ha deciso in seguito di non cooperare all’inchiesta (come menzionato nel considerando 11). Conseguentemente sono state prese in considerazione soltanto le richieste TEM dei tre gruppi rimanenti di produttori esportatori cinesi che hanno collaborato, elencati nel considerando 12. Tutti questi gruppi comprendevano sia produttori del prodotto in esame e società collegate ai produttori e attive nella vendita del prodotto in esame. È prassi abituale della Commissione esaminare se un gruppo di società collegate, considerato nel suo complesso, soddisfi le condizioni per ottenere il TEM.

(22)

L’unico produttore esportatore kazako ha chiesto il TEM ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base e ha inviato entro il termine stabilito l’apposito formulario destinato ai produttori esportatori.

(23)

Quanto ai produttori esportatori che hanno collaborato all’inchiesta, la Commissione ha cercato di ottenere tutte le informazioni ritenute necessarie ed ha verificato, all’occorrenza, presso la sede di tali società tutti i dati contenuti nella richiesta del TEM.

1.1.   Decisione in merito alla concessione del TEM ai produttori esportatori nella RPC

(24)

L’inchiesta ha dimostrato che il TEM non poteva essere concesso a nessuno dei produttori esportatori cinesi di cui al considerando 12, poiché nessuno di questi gruppi soddisfaceva il criterio 1 di cui all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base e inoltre uno di essi non soddisfaceva il criterio 2 e un altro il criterio 3. Inoltre, per il gruppo che non soddisfaceva i criteri 1 e 2 rimanevano forti dubbi a riguardo del criterio 3 e il gruppo in questione, in ogni caso, non ha presentato tutti i moduli TEM necessari e tutte le risposte al questionario delle sue società collegate attive nella produzione e/o vendita del prodotto in esame.

(25)

Per quanto riguarda il criterio 1, nessuno dei gruppi di società cinesi ha dimostrato di soddisfare questo criterio. Tutti i gruppi di società sono risultate essere proprietà dello Stato e non hanno presentato prove considerate sufficienti per chiarire i dubbi di ingente interferenza da parte dello Stato nelle decisioni di gestione. Quindi non è stato possibile escludere che le società fossero sottoposte ad un significativo controllo e all’interferenza da parte dello Stato.

(26)

Per un gruppo di società, oltre alla non conformità al criterio 1, è stato stabilito che esso non poteva dimostrare l’assenza di distorsioni dovute al precedente sistema di economia non di mercato (criterio 3), visti taluni vantaggi sui prestiti non compensati che una delle società ha ricevuto dalla casa madre di proprietà dello Stato.

(27)

Per un altro gruppo di società, oltre alla non conformità al criterio 1 è stato stabilito che detto gruppo non poteva dimostrare l’assenza di distorsioni dovute al precedente sistema a economia non di mercato, in particolare alla luce dell’esistenza di prassi di compensazione nel periodo in esame. Tale gruppo inoltre non è stato in grado di dimostrare che i conti di diverse delle sue entità verificate fossero stati sottoposti a revisione contabile indipendente conformemente alle norme internazionali in materia di contabilità, visto che la casa madre non aveva rispettato rigorosi principi contabili di base, in particolare per quanto riguarda l’ammortamento delle immobilizzazioni e che tale infrazione era stata accettata dai revisori contabili di queste società.

(28)

Inoltre all’interno dello stesso gruppo almeno una società, che sembrava coinvolta nella vendita del prodotto in esame, non aveva presentato né un modulo di richiesta TEM né una risposta al questionario, creando quindi un dubbio circa l’affidabilità delle informazioni fornite.

(29)

Alle parti interessate è stata offerta la possibilità di presentare osservazioni in merito alle conclusioni di cui sopra. Le osservazioni ricevute da due gruppi di produttori esportatori cinesi non presentavano prove che avrebbero potuto modificare la decisione in merito alla concessione del TEM.

(30)

È risultato da quanto precede che nessun gruppo di società di produttori esportatori cinesi ottemperava a tutti i criteri enunciati all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base e non è stato quindi possibile concedere loro il TEM.

1.2.   Decisione in merito alla concessione del TEM all’unico produttore esportatore del Kazakstan

(31)

L’unico produttore esportatore kazako ha mostrato di soddisfare tutti i cinque criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base ed ha quindi ottenuto il TEM. Al produttore esportatore e all’industria comunitaria (cfr. il considerando 91) è stata data la possibilità di esprimersi su tali risultati. Le osservazioni ricevute dall’industria comunitaria non presentavano prove che avrebbero potuto modificare la decisone in merito alla concessione del TEM.

2.   Trattamento individuale (TI)

(32)

Conformemente all’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, viene eventualmente stabilito un dazio applicabile su scala nazionale per i paesi che rientrano nel campo di applicazione di tale articolo, eccettuati i casi in cui le società in questione sono in grado di provare che rispondono a tutti i criteri enunciati all’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base.

(33)

Per quanto riguarda la RPC, tutti i produttori esportatori che hanno chiesto il TEM hanno chiesto anche il TI nel caso in cui non fosse stato loro concesso il TEM.

(34)

Dalle informazioni disponibili è emerso che nessuna di queste società ha dimostrato di soddisfare cumulativamente tutti i requisiti per la concessione del trattamento individuale di cui all’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base. Ovvero è stato stabilito che le società non soddisfacevano le condizioni di cui all’articolo 9, paragrafo 5, lettera c), del regolamento di base secondo le quali la maggioranza delle azioni deve appartenere a privati e, come illustrato nel considerando 25, tutte le società sono risultate di proprietà dello Stato. Di conseguenza le richieste sono state respinte.

3.   Valore normale

3.1.   Metodologia generale

i)   Rappresentatività globale

(35)

Per la determinazione del valore normale la Commissione ha stabilito in primo luogo, a norma dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, che per ogni produttore esportatore interessato in Kazakstan e in Ucraina, le vendite del prodotto in esame ad acquirenti indipendenti effettuate sul mercato interno erano rappresentative, ovvero che il volume complessivo di tali vendite era pari ad almeno il 5 % del volume totale delle esportazioni del prodotto in esame nella Comunità.

ii)   Confronto dei tipi di prodotto

(36)

La Commissione ha successivamente individuato i tipi di prodotto, identici o direttamente comparabili con i tipi venduti per l’esportazione nella Comunità, venduti sul mercato interno dai produttori esportatori con vendite interne complessivamente rappresentative.

iii)   Rappresentatività di ciascun tipo di prodotto

(37)

Per ciascuno dei tipi di prodotto venduti dai produttori esportatori sui rispettivi mercati interni e considerati direttamente comparabili ai tipi venduti per l’esportazione nella Comunità, la Commissione ha esaminato se le vendite sul mercato interno fossero sufficientemente rappresentative, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite interne di un determinato tipo di prodotto sono state considerate sufficientemente rappresentative se il volume totale delle vendite interne di quel tipo di prodotto ad acquirenti indipendenti durante il periodo dell’inchiesta corrispondeva almeno al 5 % del volume totale delle vendite del tipo di prodotto comparabile esportato nella Comunità.

iv)   Verifica delle normali operazioni commerciali

(38)

Successivamente, la Commissione ha esaminato se per ogni produttore esportatore interessato in Kazakstan e in Ucraina le vendite nel mercato interno di ciascun tipo di prodotto in quantità rappresentative fossero da ritenersi effettuate nell’ambito di normali operazioni commerciali a norma dell’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base. A questo scopo è stata determinata per ogni tipo di prodotto esportato la proporzione di vendite interne redditizie a clienti indipendenti durante il periodo dell’inchiesta.

(39)

Nel caso di tipi di prodotto per i quali oltre l’80 % in volume delle vendite sul mercato interno era effettuato a prezzi non inferiori ai costi unitari e la media ponderata del prezzo di vendita era pari o superiore alla media ponderata del costo di produzione, il valore normale, per tipo di prodotto, è stato calcolato come la media ponderata di tutti i prezzi di vendita del tipo in questione sul mercato interno.

(40)

Se il volume delle vendite remunerative di un prodotto rappresentava l’80 % o una percentuale inferiore del volume totale delle vendite di quel tipo di prodotto, o nel caso in cui la media ponderata del prezzo di quel tipo di prodotto risultava inferiore ai costi di produzione, il valore normale è stato basato sul prezzo effettivamente praticato sul mercato interno, calcolato come media ponderata delle vendite remunerative di quel tipo di prodotto, a condizione che le vendite rappresentassero almeno il 10 % del volume delle vendite totali per quel tipo di prodotto.

(41)

Nei casi in cui il volume delle vendite remunerative di qualsiasi tipo di prodotto sia risultato inferiore al 10 % del volume complessivo delle vendite per quel tipo di prodotto, si è considerato che questo particolare tipo fosse venduto in quantità insufficienti a fornire una base appropriata per la determinazione del valore normale.

(42)

Ogni volta che, per calcolare il valore normale, non si sono potuti utilizzare i prezzi sul mercato interno di un determinato tipo di prodotto in esame venduto da un produttore esportatore, si è dovuto ricorrere a un metodo diverso. Conformemente all’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base, la Commissione ha calcolato invece un valore normale costruito secondo il metodo illustrato di seguito.

(43)

Il valore normale è stato calcolato sulla base del costo di produzione, eventualmente adeguato, dei tipi esportati per ciascun esportatore, maggiorato di un importo ragionevole per le spese generali, amministrative e di vendita (SGAV), nonché di un margine ragionevole di profitto.

(44)

In tutti i casi gli importi relativi alle SGAV e al margine di profitto sono stati calcolati in base al metodo illustrato all’articolo 2, paragrafo 6, del regolamento di base. A tal fine, la Commissione ha esaminato, per ciascun produttore esportatore interessato, se i dati relativi alle SGAV sostenute e agli utili realizzati sul mercato interno fossero attendibili.

3.2.   Paese di riferimento

(45)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, nelle economie di transizione il valore normale per i produttori esportatori ai quali non è stato concesso il TEM deve essere stabilito in base al prezzo o al valore costruito in un paese terzo ad economia di mercato (paese di riferimento) oppure al prezzo praticato da tale paese terzo nei confronti di altri paesi oppure, nei casi in cui ciò non sia possibile, in base a qualsiasi altro criterio ragionevole.

(46)

Nell’avviso di apertura la Commissione aveva annunciato che intendeva utilizzare, all’occorrenza, il Brasile come paese di riferimento adeguato ai fini della determinazione del valore normale per la RPC e il Kazakstan e aveva invitato le parti interessate a pronunciarsi su tale scelta. Nessuna delle parti interessate si è dichiarata contraria alla proposta.

(47)

La Commissione ha chiesto la collaborazione di produttori noti in Brasile, e successivamente anche di produttori in altri paesi di riferimento potenziale, vale a dire India, Giappone, Norvegia, Sud Africa e Stati Uniti. Tuttavia, offerte di cooperazione sono state ricevute solo da produttori in Norvegia e Stati Uniti. In base alle informazioni ottenute da tre imprese norvegesi, è stato concluso che il mercato interno di SiMn in Norvegia era di dimensioni molto ridotte. Il mercato norvegese è risultato quindi insufficientemente rappresentativo ai fini della determinazione del valore normale per la RPC e il Kazakstan.

(48)

Per quanto riguarda il solo produttore statunitense noto, un questionario gli è stato inviato e i dati trasmessi nella risposta sono stati verificati in loco. È stato concluso che il volume delle vendite interne del produttore in questione negli Stati Uniti era significativo e sufficientemente rappresentativo rispetto al volume delle esportazioni nella Comunità del prodotto in esame proveniente da RPC e Kazakstan. Inoltre, il mercato statunitense può essere considerato aperto, dato che il livello del dazio all’importazione è basso (dazio NPF del 3,9 % del prezzo FOB). L’inchiesta ha dimostrato che vi erano importazioni significative di SiMn nel mercato statunitense. Il mercato statunitense è stato ritenuto un mercato competitivo e sufficientemente rappresentativo ai fini della determinazione del valore normale per la RPC e il Kazakstan.

(49)

Le parti interessate sono state invitate a presentare le proprie osservazioni in merito. Tre delle parti interessate si sono espresse contro la scelta degli Stati Uniti quale paese di riferimento. Un gruppo di produttori esportatori cinesi ha sostenuto in primo luogo che non esiste una concorrenza sufficiente nel mercato statunitense visto che: i) il produttore cooperante è l’unico produttore nel mercato interno; e ii) il volume di importazioni nel mercato statunitense sarebbe limitato a causa delle misure antidumping vigenti negli Stati Uniti sulle importazioni di silico-manganese proveniente dai principali paesi produttori nel mondo. In secondo luogo, il fatto che il produttore statunitense fosse una società collegata ad uno dei produttori denunzianti avrebbe messo in dubbio l’affidabilità e la rappresentatività delle informazioni sui costi e sui prezzi. In terzo luogo, il gruppo ha sostenuto che si doveva tenere conto del fatto che l’accesso alle materie prime è diverso negli Stati Uniti, dove non esiste offerta interna della principale materia prima, minerale di manganese, rispetto alla RPC dove sono disponibili materie prime interne. Inoltre, il gruppo ha affermato che un paese con un livello di sviluppo economico più simile a quello della RPC costituirebbe un paese di riferimento più appropriato degli Stati Uniti.

(50)

Il produttore esportatore cinese ha sostenuto che l’India, o in secondo luogo l’Ucraina, sarebbe stata una scelta più appropriata, principalmente in quanto le condizioni di concorrenza e di mercato in tali paesi erano maggiormente paragonabili alla situazione della RPC. Quale terza opzione il gruppo ha proposto di determinare il valore normale per la RPC in base ai dati trasmessi dai produttori cinesi a cui è stato concesso il TEM. Infine nel caso in cui gli Stati Uniti fossero considerati il paese di riferimento, è stato sostenuta la necessità di adeguare il valore normale in modo da tenere conto delle differenze d’accesso alle materie prime e alla differenze dei costi di produzione dovute ai costi ambientali e del lavoro più alti negli Stati Uniti.

(51)

Le osservazioni presentate da altri due interessati non hanno aggiunto elementi sostanziali alle osservazioni sopra indicate del produttore esportatore cinese.

(52)

Per quanto riguarda l’India, la Commissione aveva richiesto la cooperazione di diversi produttori indiani, ma nonostante le iniziali indicazioni positive nessuna cooperazione è stata ottenuta. Di conseguenza l’India non poteva essere considerata un paese di riferimento. Nel caso dell’Ucraina sono stati riscontrati elevati livelli di dumping nel corso dell’inchiesta su questo paese (cfr. il considerando 87). In linea con la prassi, un paese che pratica il dumping non può essere considerato un paese di riferimento appropriato. Per quanto riguarda la terza proposta, vale a dire di determinare il valore normale per la RPC in base ai dati trasmessi dai produttori cinesi cui è stato concesso il TEM, è sufficiente ricordare che l’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base indica specificamente che deve essere utilizzato un «paese terzo ad economia di mercato» e inoltre nessuno dei produttori cinesi cooperanti ottemperava ai criteri per ottenere il TEM.

(53)

Inoltre per quanto riguarda le obiezioni specifiche all’adeguatezza degli Stati Uniti come paese di riferimento va notato quanto segue: innanzitutto, per quanto riguarda l’assenza di concorrenza nel mercato interno, come già indicato al considerando 48, l’inchiesta ha dimostrato che nonostante il fatto che il produttore statunitense cooperante fosse il solo produttore a livello nazionale, esistevano notevoli importazioni di silico-manganese negli Stati Uniti. In effetti, le importazioni nel PI erano notevoli rispetto al volume delle vendite interne del produttore statunitense cooperante. A questo riguardo va notato che l’esistenza di misure di difesa commerciale in vigore per il prodotto in esame non preclude la scelta di un paese particolare quale paesi di riferimento, poiché il fine delle misure antidumping è proprio quello di restaurare una concorrenza leale nel mercato in questione.

(54)

Per quanto riguarda l’accusa che la relazione tra la società statunitense cooperante e un produttore europeo potesse falsare i dati forniti, nell’inchiesta non sono emersi elementi a sostegno di tali affermazioni. Non è stata riscontrata alcuna indicazione che la relazione potesse avere un effetto di distorsione sui prezzi, sui costi di produzione e sugli utili del produttore statunitense. La Commissione era soddisfatta dell’accuratezza e dell’affidabilità delle informazioni fornite ai fini della presente inchiesta.

(55)

Infine sono state esaminate anche le argomentazioni relative all’accesso alle materie prime e alla differenza dei costi. Il prezzo della materia prima principale (minerale di manganese) utilizzata nella produzione di silico-manganese da parte dell’impresa statunitense cooperante è stato confrontato ai prezzi pagati dalle società cinesi per il minerale di manganese e non sono risultate differenze. Inoltre, si sottolinea che anche i produttori cinesi cooperanti importavano una parte del loro fabbisogno di minerale di manganese. Questa argomentazione, nonché la richiesta di adeguamento, è stata pertanto respinta.

(56)

Per quanto riguarda gli altri fattori invocati, quali il livello di sviluppo economico o i costi ambientali e del lavoro, la parte interessata non ha potuto provare sufficientemente la sua affermazione e tali fattori non sono stati considerati rilevanti per la determinazione dell’idoneità degli Stati Uniti come paese di riferimento né per l’adeguamento del valore normale. Tra l’altro, poiché i costi ed i prezzi in generale non sono considerati una base valida per la determinazione del valore normale per i paesi che rientrano nel campo dell’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, un tale confronto va contro i fini dei metodi di cui all’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base.

(57)

Sulla scorta di quanto precede, è stato concluso che gli Stati Uniti costituiscono un paese di riferimento appropriato, conformemente all’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base.

3.3.   Repubblica popolare cinese

(58)

In seguito alla scelta degli Stati Uniti come paese di riferimento e conformemente all’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, il valore normale determinato per i produttori esportatori cinesi, a nessuno dei quali è stato concesso il TEM, è stato stabilito in base alle informazioni verificate ricevute dal solo produttore statunitense cooperante.

(59)

La metodologia generale descritta nei considerando da 35 a 44 è stata applicata al produttore cooperante nel paese di riferimento. Visto che le vendite interne di SiMn da parte del produttore statunitense cooperante non sono avvenute nel normale corso del commercio durante il PI, il valore normale è stato costruito conformemente all’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base. Il margine di profitto impiegato per costruire il valore normale è stato determinato a norma dell’articolo 2, paragrafo 6, lettera b), del regolamento di base fondandosi sul margine di profitto applicabile alla stessa categoria generale di prodotti per il produttore statunitense. Sono state impiegate le spese generali, amministrative e di vendita sostenute dal produttore statunitense cooperante sulle vendite interne durante il PI.

3.4.   Kazakstan

(60)

La metodologia generale descritta nei considerando da 35 a 44 è stata applicata al solo produttore esportatore in Kazakstan cui è stato concesso il TEM. Viste le limitate vendite interne, il valore normale è stato costruito conformemente all’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base. A questo riguardo è emerso che le vendite interne del prodotto analogo da parte di Kazchrome non erano rappresentative e che le vendite interne di questo produttore della stessa categoria di prodotti non sono state realizzate nel corso di normali operazioni commerciali. Quindi, conformemente all’articolo 2, paragrafo 6, del regolamento di base, gli importi per le SGAV e per i profitti utilizzati per costruire il valore normale sono stati inizialmente basati sulla media ponderata di tali importi ottenuti dai produttori ucraini cooperanti sulle loro vendite interne del prodotto analogo. In seguito alla comunicazione delle conclusioni definitive il produttore esportatore ha sostenuto che la metodologia impiegata per determinare le SGAV e i profitti non era appropriata visto che è stato riscontrato un livello significativo di dumping per i produttori esportatori ucraini che hanno cooperato all’inchiesta. In alternativa il produttore esportatore kazako ha proposto di usare gli importi per le SGAV e per i profitti stabiliti nel paese di riferimento. In seguito a tale osservazioni è stato concluso che in queste circostanze non era appropriato utilizzare i profitti dei produttori ucraini. Quindi a norma dell’articolo 2, paragrafo 6, del regolamento di base è stato riesaminato come stabilire gli importi delle SGAV e dei profitti. A tale riguardo è stata esaminata la possibilità di utilizzare alcuni dei dati della società relativi alle SGAV e ai profitti in relazione al SiMn per stabilire l’importo in questione. Poiché la società risultava operare a condizioni di mercato e al fine di rispecchiare nel modo più preciso possibile la situazione del mercato interno della società kazaka, si è deciso di utilizzare, a norma della parte introduttiva dell’articolo 2, paragrafo 6, del regolamento di base, le SGAV e i profitti medi ponderati ottenuti sulle vendite interne di SiMn ad acquirenti collegati e non collegati. In quest’ambito va notato che le SGAV e i profitti realizzati sulle vendite interne ad acquirenti indipendenti e ad acquirenti collegati erano a livelli quasi identici; quindi né le SGAV né i profitti realizzati nelle vendite ad acquirenti interni collegati sono influenzati da questo rapporto. Inoltre le vendite interne sono risultate effettuate nel corso di normali operazioni commerciali e a un livello ragionevolmente significativo (2,8 % del volume delle esportazioni nella Comunità di SiMn). Visto che la parte introduttiva dell’articolo 2, paragrafo 6, del regolamento di base assegna la priorità all’uso delle SGAV e dei profitti propri della società realizzati sulle vendite interne nel corso di normali operazioni commerciali, la richiesta di ricorrere a dati ottenuti dal produttore nel paese di riferimento è stata respinta.

3.5.   Ucraina

(61)

La metodologia generale descritta nei considerando da 35 a 44 è stata applicata a tutti e tre i produttori cooperanti in Ucraina. Per la maggior parte delle vendite il valore normale ha dovuto essere costruito vista l’assenza di vendite interne sufficienti di modelli comparabili. Conformemente all’articolo 2, paragrafo 6, lettera b), del regolamento di base, gli importi relativi a spese generali, amministrative e di vendita e ai profitti utilizzati per costruire il valore normale sono basati su dati effettivi delle imprese attinenti alla produzione e alla vendita di prodotti appartenenti alla stessa categoria generale, nel corso di normali operazioni commerciali.

4.   Prezzo all’esportazione

(62)

I produttori esportatori esportavano nella Comunità direttamente ad acquirenti indipendenti oppure tramite società commerciali collegate o indipendenti situate in paesi non comunitari.

(63)

Per quanto riguarda le esportazioni verso la Comunità effettuate direttamente a clienti indipendenti nella Comunità o mediante società commerciali indipendenti situate al di fuori della Comunità, il prezzo all’esportazione è stato calcolato in base ai prezzi realmente pagati o pagabili per il prodotto in esame, secondo quanto previsto dall’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.

(64)

Per quanto riguarda le esportazioni verso la Comunità effettuate mediante società commerciali collegate situate in un paese terzo, il prezzo all’esportazione è stato calcolato in base ai prezzi della prima rivendita di tali società commerciali collegate ad acquirenti indipendenti nella Comunità.

4.1.   Repubblica popolare cinese

(65)

Poiché a nessuno dei produttori esportatori cinesi cooperanti è stato concesso il TEM/TI, i dati sulle loro esportazioni non sono stati utilizzati per stabilire margini di dumping individuali ma solo nel calcolo del dazio applicabile su scala nazionale, come illustrato nel considerando 79.

(66)

Tutti e tre i gruppi di produttori esportatori cooperanti nella RPC hanno effettuato vendite all’esportazione nella Comunità direttamente ad acquirenti indipendenti nella Comunità. I prezzi all’esportazione sono stati quindi stabiliti in base ai prezzi effettivamente pagati o pagabili.

4.2.   Kazakstan

(67)

Il solo produttore esportatore cooperante ha effettuato esportazioni del prodotto in esame alla Comunità tramite una società commerciale situata in un paese terzo. Il prezzo all’esportazione di questa società è stato pertanto calcolato in base al prezzo di rivendita di questa società commerciale al primo acquirente indipendente nella Comunità.

4.3.   Ucraina

(68)

Due produttori esportatori in Ucraina hanno esportato nella Comunità esclusivamente tramite società commerciali non collegate situate in un paese non comunitario. Per quanto riguarda il terzo produttore esportatore ucraino, alcune delle vendite alla Comunità del prodotto in esame sono state effettuate mediante una società commerciale indipendente in Ucraina, che provvedeva all’esportazione nella Comunità. In entrambi i casi il prezzo all’esportazione è stato calcolato in base ai prezzi effettivamente pagati o pagabili per il prodotto al momento della vendita alla società commerciale per l’esportazione nella Comunità.

(69)

Alcune delle vendite del terzo produttore esportatore sono state effettuate mediante una catena di società collegate e infine da una società commerciale collegata situata in un paese terzo. In questi casi il prezzo all’esportazione è stato stabilito in base ai prezzi di rivendita ad acquirenti indipendenti nella Comunità da parte di questa società commerciale collegata.

5.   Confronto

(70)

Il valore normale e il prezzo all’esportazione sono stati messi a confronto a livello franco fabbrica e allo stesso stadio commerciale. Ai fini di un equo confronto tra il valore normale e i prezzi all’esportazione, a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base si è tenuto debitamente conto, in forma di adeguamenti, delle differenze che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità.

(71)

Su questa base per tutti i produttori esportatori kazaki e ucraini interessati dall’inchiesta sono stati concessi, qualora opportuno e giustificato, adeguamenti per le differenze riguardanti le spese a livello di scambio commerciale, trasporto, assicurazione, movimentazione e carico, spese accessorie, costi di imballaggio, di credito e di garanzia.

(72)

Le SGAV utilizzate per calcolare il valore normale per il produttore esportatore kazako a norma della metodologia di cui al considerando 60, includono i costi di trasporto e assicurazione interni. Sebbene non sia stata presentata alcuna richiesta a questo riguardo, è stato adeguato d’ufficio il valore normale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera e), in modo da ridurre le SGAV dell’importo dei costi sostenuti per il trasporto e l’assicurazione interni.

(73)

Il solo produttore esportatore cooperante in Kazakstan, Kazchrome, ha indicato che insieme alla sua società commerciale collegata in Svizzera, ENRC, formava quello che definiva «un’unica entità economica». Sosteneva pertanto che mentre il prezzo di vendita della società commerciale doveva essere usato per il prezzo all’esportazione, nessun adeguamento andava fatto per i costi di trasporto, le SGAV e i profitti della società commerciale.

(74)

L’argomentazione è stata debitamente esaminata. È risultato che ENRC e Kazchrome, sebbene parti collegate, sono entità giuridiche separate. Inoltre, queste due entità agivano in base ad un rapporto di venditore-acquirente. Di conseguenza si è concluso che nei flussi di vendita di Kazchrome alla Comunità, ENRC aveva funzioni simili a quelle di un agente che lavora su commissione. È emerso inoltre che mentre tutte le vendite comunitarie di Kazchrome erano effettuate mediante ENRC, questa società commerciale non faceva parte del canale di vendite interne di Kazchrome. Inoltre, è stato concluso che l’adeguamento del prezzo all’esportazione doveva coprire anche i costi di trasporto a partire dalla fabbrica, tenendo conto dei diversi termini di vendita, in modo da garantire un confronto equo tra il prezzo all’esportazione e il valore normale a livello franco fabbrica.

(75)

Quindi la richiesta è stata respinta e sono stati effettuati gli adeguamenti al prezzo all’esportazione per una commissione conformemente all’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base e per il trasporto conformemente all’articolo 2, paragrafo 10, lettera e), del regolamento di base. Il livello della commissione è stato calcolato in base a prove dirette dell’esistenza di tali funzioni. In questo contesto nel calcolo della commissione si è tenuto conto delle SGAV sostenute da ENRC per vendere il prodotto in esame prodotto da Kazchrome, nonché del margine di profitto per ENRC basato, in questo caso, su quello dichiarato da un importatore non collegato cooperante all’inchiesta.

(76)

Per il produttore ucraino che vendeva mediante una società commerciale collegata situata in un paese terzo (cfr. il considerando 69) il prezzo all’esportazione è stato adeguato per tenere conto delle commissioni conformemente all’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base, nei casi di vendita tramite questa società commerciale collegata, poiché essa esercitava funzioni simili a quelle di un agente che lavora su commissione. La società in oggetto, NFP, e la società commerciale collegata in questione, Steelex SA, sono risultate essere entità giuridiche separate che lavorano, direttamente o indirettamente, in base ad un rapporto di venditore-acquirente. Inoltre, una commissione è stata versata per le vendite all’esportazione nella Comunità tramite Steelex SA. Il livello della commissione è stato calcolato dalle istituzioni comunitarie in base a prove dirette dell’esistenza di tali funzioni. In questo contesto sono state prese in considerazione le SGAV sostenute da Steelex SA per vendere il prodotto in esame prodotto da NFP, nonché un margine di profitto dichiarato da un importatore non collegato cooperante all’inchiesta. Tra l’altro, una parte delle vendite di NFP nella Comunità realizzate da Steelex SA è stata effettuata tramite una società commerciale non collegata situata in un altro paese terzo. Per queste vendite, oltre alla commissione per Steelex SA, è risultato ragionevole effettuare un adeguamento per una commissione per questa società commerciale non collegata, a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base, poiché anche quest’ultima svolgeva funzioni simili a quelle di un agente che lavora su commissione. La commissione è stata stabilita in base alla maggiorazione calcolata sulle vendite in questione.

(77)

Un produttore esportatore ucraino ha chiesto un adeguamento per le conversioni valutarie ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera j), del regolamento di base. Questa richiesta si basava sulla fluttuazione del tasso di cambio tra la data della fattura e la data di pagamento. A questo riguardo è importante sottolineare che la data della fattura è considerata, conformemente all’articolo 2, paragrafo 10, lettera j), del regolamento di base, la data di vendita e il tasso di cambio da applicare deve quindi essere quello valido alla data di vendita. La richiesta è stata quindi respinta.

6.   Margini di dumping

6.1.   Repubblica popolare cinese

(78)

Poiché nessuno dei produttori esportatori cinesi cooperanti ha ottenuto il TEM o il TI, è stato calcolato un margine di dumping nazionale per tutta la RPC utilizzando un fattore di ponderazione del valore cif di ogni gruppo di esportatori, cooperanti e non.

(79)

A questo fine è stato calcolato il margine di dumping per i produttori esportatori cinesi che hanno collaborato all’inchiesta, conformemente all’articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base, basandosi sul confronto tra la media ponderata dei valori normali del paese di riferimento, per tipo di prodotto, e la media ponderata dei prezzi all’esportazione, per tipo di prodotto, secondo quanto illustrato sopra.

(80)

Si ricorda che le importazioni originarie della RPC consistevano di SiMn con un contenuto di carbonio normale e basso. Tuttavia, il produttore cooperante nel paese di riferimento produceva solo SiMn con contenuto di carbonio normale. Quindi solo i dati relativi a questo tipo di prodotto comune sono stati utilizzati per il confronto.

(81)

In secondo luogo, il margine di dumping è stato stabilito per tutti i produttori esportatori non cooperanti in base ai fatti disponibili, conformemente all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base.

(82)

Per poter calcolare il margine di dumping per i produttori esportatori che non hanno collaborato all’inchiesta, si è determinato innanzitutto il livello di omessa collaborazione. A questo fine il volume di esportazioni nella Comunità indicato dai produttori esportatori cinesi cooperanti è stato confrontato con il volume totale di importazioni originarie della RPC in base alle statistiche sulle importazioni di Eurostat. Questo confronto ha fatto emergere che il livello di cooperazione era esiguo, visto che le esportazioni da parte di produttori cooperanti rappresentavano meno del 29 % delle importazioni totali della Comunità dalla RPC durante il PI.

(83)

Quindi il livello di dumping per i volumi di esportazione di produttori esportatori cinesi non cooperanti è stato determinato in base al margine di dumping più alto stabilito per i produttori esportatori cooperanti per il SiMn con un contenuto di carbonio normale. Questo approccio è stato ritenuto appropriato, poiché non vi erano indicazioni che uno qualsiasi dei produttori esportatori non cooperanti praticasse il dumping ad un livello più basso rispetto ai produttori esportatori cooperanti. Infine, è stato calcolato un margine di dumping medio unico per l’intero paese usando quale fattore di ponderazione il valore cif di ciascun gruppo di esportatori, cooperante e non cooperante. Su tale base il margine di dumping su scala nazionale, espresso in percentuale del prezzo all’importazione cif franco frontiera comunitaria, prima dell’imposizione del dazio, è pari al 60,1 %.

6.2.   Kazakstan

(84)

Sulla base della denuncia e delle informazioni ricevute dal produttore esportatore che ha contattato la Commissione, nonché di altri dati statistici risultava che OJSC Kazchrome fosse il solo produttore esportatore kazako di silico-manganese. Poiché non sono state riscontrate indicazioni che qualsiasi produttore esportatore si fosse deliberatamente astenuto dalla cooperazione, si è ritenuto appropriato fissare il margine di dumping residuo allo stesso livello di quello stabilito per OJSC Kazchrome.

(85)

I margini di dumping stabiliti, espressi come percentuale del prezzo cif all’importazione franco frontiera comunitaria prima dell’imposizione del dazio, sono i seguenti:

OJSC Kazchrome: 6,5 %,

tutte le altre società: 6,5 %.

6.3.   Ucraina

(86)

Sulla base della denuncia e delle informazioni ricevute dai produttori esportatori che hanno contattato la Commissione, nonché di altre informazioni statistiche si è concluso che nel caso dell’Ucraina il livello di cooperazione era superiore all’80 %. Quindi si è ritenuto appropriato fissare il margine di dumping residuo al livello del margine di dumping più alto stabilito per un produttore esportatore cooperante nel paese interessato.

(87)

Su questa base, i margini di dumping, espressi in percentuale del prezzo all’importazione cif franco frontiera comunitaria, prima dell’imposizione del dazio, sono i seguenti:

PJSC Nikopol Ferroalloys Plant: 39,1 %,

JSC Stakhanov Ferroalloys Plant: 53,4 %,

OJSC Zaporozhye Ferroalloys Plant: 56,7 %,

Tutte le altre società: 56,7 %.

D.   PREGIUDIZIO

1.   Osservazioni di carattere generale

(88)

Nel 1998 misure antidumping sono state imposte sulle importazioni di SiMn originario della RPC e dell’Ucraina [regolamento (CE) n. 495/98 del Consiglio (3)]. Tali misure sono scadute all’inizio di marzo 2003. Nella prima parte del periodo in esame erano quindi in vigore misure sulle importazioni da due dei paesi paese interessati. Tale fatto è stato preso in considerazione nell’analisi del pregiudizio. Come indicato nel considerando 118, l’evoluzione della redditività indica chiaramente che la rimozione delle misure antidumping nel marzo del 2003 non ha influenzato significativamente la situazione dell’industria comunitaria nel periodo seguente. Si è pertanto concluso che contrariamente alle affermazioni da alcune parti interessate l’anno 2002 può essere considerato come base per il calcolo degli indici di cui ai considerando da 93 a 141.

(89)

Il SiMn è una materia prima chiave utilizzata per la produzione dell’acciaio. Si è registrato un aumento significativo nella domanda di acciaio a livello mondiale, ma soprattutto in Asia, che è iniziato alla fine del 2003 ed è continuato nella prima metà del 2004. Tale aumento insieme alle carenze produttive di SiMn in Asia è risultato in un’accresciuta domanda mondiale di SiMn, che ha comportato un aumento senza precedenti del prezzo nel 2004. Nel corso dell’analisi del pregiudizio si è tenuto conto di queste circostanze straordinarie in modo da garantire che esse non influenzino in modo indebito il quadro del pregiudizio.

2.   Produzione comunitaria e industria comunitaria

(90)

Nella Comunità il prodotto simile è fabbricato da cinque produttori. Si ritiene pertanto che l’attività produttiva di questi cinque produttori comunitari costituisca la produzione comunitaria ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.

(91)

Di questi cinque produttori, quattro (membri dell’associazione che ha presentato la denuncia) hanno dichiarato il proprio interesse a collaborare al procedimento entro il termine stabilito nell’avviso di apertura e hanno debitamente collaborato all’inchiesta. Si è accertato che questi quattro produttori rappresentano una quota maggioritaria della produzione comunitaria totale del prodotto simile, ossia in questo caso l’88 % circa. Essi costituiscono pertanto l’industria comunitaria a termini dell’articolo 4, paragrafo 1, e dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base e sono denominati in appresso «industria comunitaria». Il rimanente produttore comunitario è definito di seguito «l’altro produttore comunitario». L’altro produttore comunitario non si è opposto alla denuncia.

3.   Consumo comunitario

(92)

Il consumo comunitario è stato determinato in base ai volumi della produzione interna della Comunità tenendo conto delle fluttuazioni dei livelli delle scorte, dei dati relativi ai volumi di importazione e esportazione per il mercato comunitario ottenuti da Eurostat e, per quanto riguarda l’altro produttore comunitario, da stime effettuate da parte dei produttori dell’industria comunitaria.

(93)

Nel periodo dell’inchiesta il mercato comunitario del prodotto in esame e del prodotto simile era superiore di circa il 9 % rispetto al livello del 2002, ammontando a circa 914 000 tonnellate. Nel periodo in esame i consumi hanno raggiunto un picco nel 2004, vale a dire un aumento del 14 % rispetto al 2002, ma sono scesi nei seguenti due anni.

 

2002

2003

2004

2005

PI

Consumo totale CE (tonnellate)

835 419

882 607

953 692

921 654

914 240

Indice (2002 = 100)

100

106

114

110

109

4.   Importazioni dai paesi interessati

a)   Valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni in esame

(94)

La Commissione ha esaminato se le importazioni dai paesi interessati dovessero essere valutate cumulativamente in base ai criteri definiti dall’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base.

(95)

Il margine di dumping riscontrato per ognuno dei paesi interessati era superiore al minimo, il volume delle importazioni da ciascuno di questi paesi non era trascurabile e la valutazione cumulativa poteva essere considerata appropriata alla luce delle condizioni di concorrenza tra le importazioni dai paesi interessati e il prodotto simile comunitario. Tali condizioni simili di concorrenza sono state evidenziate dal fatto che il prodotto in esame importato dai paesi interessati e il prodotto simile prodotto e venduto dall’industria comunitaria all’interno del mercato comunitario erano simili e distribuiti mediante gli stessi canali commerciali. Inoltre, tutti i volumi di importazione erano notevoli e ricoprivano quote significative di mercato. Tuttavia, vista l’assenza di sottoquotazione da parte delle importazioni dall’Ucraina come indicato al considerando 104, si è ritenuto opportuno valutare separatamene l’effetto delle importazioni dall’Ucraina.

(96)

Il produttore esportatore in Kazakstan sosteneva che il Kazakstan non doveva essere accumulato con la RPC ai fini della valutazione del pregiudizio a causa del suo comportamento di mercato completamente diverso. Tale produttore esportatore ha affermato, tra l’altro, che l’evoluzione dei volumi di importazione kazaki, i valori e la quota di mercato per la Comunità erano diversi dagli altri paesi interessati e che esisteva un diverso di mix di prodotti. A questo riguardo si riconosce che nel periodo in considerazione è stata registrata una diminuzione globale del volume delle importazioni e della quota di mercato in relazione al Kazakstan (quest’ultima era del 5,8 % nel 2002 e del 4,6 % nel PI). Tuttavia, sia il volume che la quota di mercato delle importazioni kazake nel periodo in esame erano relativamente stabili ed erano a livelli che non possono essere considerati insignificanti. Inoltre, l’inchiesta ha dimostrato che l’evoluzione dei prezzi per le importazioni kazake non è significativamente diversa da quella per le importazioni dagli altri paesi interessati. Di conseguenza, anche alla luce delle considerazioni di cui ai considerando da 73 a 75, non si può concludere che esiste un comportamento di mercato radicalmente diverso tra le importazioni originarie della RPC e quelle del Kazakstan. Quindi la richiesta deve essere respinta.

(97)

Alla luce di quanto precede, si è concluso che tutti i criteri di cui all’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base risultano soddisfatti in relazione alla RPC e al Kazakstan. Le importazioni originarie di questi due paesi interessati sono state pertanto esaminate cumulativamente, mentre sono state valutate separatamente le importazioni dall’Ucraina.

b)   Volume

(98)

Il volume delle importazioni del prodotto in esame dalla RPC e dal Kazakstan nella Comunità è aumentato costantemente, passando da circa 48 000 tonnellate nel 2002 a circa 162 000 tonnellate nel 2004, prima di scendere a circa 96 000 tonnellate nel PI. Tra il 2002 e il PI il volume delle importazioni originarie di questi paesi è aumentato del 99 %.

 

2002

2003

2004

2005

PI

Volume delle importazioni dalla RPC e dal Kazakstan (tonnellate)

48 091

66 509

162 227

142 993

95 491

Indice (2002 = 100)

100

138

337

297

199

Quota di mercato delle importazioni dalla RPC e dal Kazakstan

5,8 %

7,5 %

17,0 %

15,5 %

10,4 %

Prezzo delle importazioni dalla RPC e dal Kazakstan (EUR/tonnellata)

462

464

829

689

564

Indice (2002 = 100)

100

101

179

149

122

(99)

Il volume delle importazioni del prodotto in esame dall’Ucraina nella Comunità è diminuito leggermente, passando da circa 154 000 tonnellate nel 2002 a circa 138 000 tonnellate nel 2003 e nel 2004, prima di salire a circa 180 000 tonnellate nel 2005 e a circa 210 000 tonnellate nel PI. Tra il 2002 e il PI il volume delle importazioni originarie di questi paesi è aumentato del 36 %.

 

2002

2003

2004

2005

PI

Volume delle importazioni dall'Ucraina

(tonnellate)

154 391

137 683

137 514

179 993

210 302

Indice (2002 = 100)

100

89

89

117

136

Quota di mercato delle importazioni dall'Ucraina

18,5 %

15,6 %

14,4 %

19,5 %

23,0 %

Prezzo delle importazioni dall'Ucraina

(EUR/tonnellata)

508

490

912

602

550

Indice (2002 = 100)

100

97

180

118

108

c)   Quota di mercato

(100)

La quota di mercato delle importazioni dalla RPC e dal Kazakstan corrispondeva al 5,8 % nel 2002. Tale quota è aumentata nel 2003 e di nuovo nel 2004, raggiungendo il 17,0 % in quest’anno. Nel 2005 la quota di mercato è diminuita leggermente passando al 15,5 % ed è scesa nuovamente nel PI passando al 10,4 %. Complessivamente tra il 2002 e il PI la quota di mercato è aumentata di 4,6 punti percentuali, quasi raddoppiando rispetto al 2002.

(101)

La quota di mercato delle importazioni dall’Ucraina corrispondeva al 18,5 % nel 2002. Tale quota è diminuita nel 2003 e di nuovo nel 2004, passando al 14,4 % in questo anno. Nel 2005 la quota di mercato è aumentata passando al 19,5 % ed è salita nuovamente nel PI passando al 23,0 %. Complessivamente tra il 2002 e il PI la quota di mercato è aumentata di 4,5 punti percentuali.

d)   Prezzi

i)   Andamento dei prezzi

(102)

Nel 2004 i prezzi del SiMn sono aumentati a livelli eccezionali nel mercato mondiale a causa di una domanda straordinariamente alta e un’offerta limitata, come spiegato nel considerando 89. Ciò viene riflesso nei prezzi delle importazioni dai paesi interessati per questo anno e per parte del 2005. Tuttavia tale fenomeno non ha influenzato i prezzi nel PI. Complessivamente i prezzi medi delle importazioni del prodotto in esame originarie della RPC e del Kazakstan sono aumentati del 22 % tra il 2002 e il PI, mentre il prezzo medio delle importazioni del prodotto in esame originarie dell’Ucraina è aumentato dell’8 % nello stesso periodo.

ii)   Sottoquotazione dei prezzi

(103)

Sono stati messi a confronto i prezzi di diversi modelli applicati dai produttori esportatori e i prezzi medi di vendita dell’industria comunitaria sul mercato della Comunità. A tal fine i prezzi praticati dall’industria comunitaria nei confronti di acquirenti non collegati sono stati confrontati con i prezzi dei produttori esportatori cooperanti nei paesi interessati. All’occorrenza sono stati applicati adeguamenti per tenere conto delle differenze di livello di scambio commerciale e di qualità dei prodotti.

(104)

Il confronto ha dimostrato che nel PI il SiMn originario della RPC e del Kazakstan venduto nella Comunità sottoquotava i prezzi dell’industria comunitaria del 4,5 % e di conseguenza del 4,5 % complessivamente in base ad una media ponderata. I prezzi delle importazioni dall’Ucraina si situavano a livelli comparabili a quelli dell’industria comunitaria (non si è verificata la sottoquotazione).

(105)

Allo scopo di garantire che nel calcolo della sottoquotazione i prezzi fossero comparati allo stesso livello di scambio commerciale, i prezzi franco fabbrica dell’industria comunitaria sono stati confrontati con i prezzi dei prodotti importati al momento dell’ingresso fisico nel territorio della Comunità, debitamente adeguati per tenere conto dei costi relativi alle operazioni di scarico e di sdoganamento. Uno degli interessati ha contestato la metodologia usata nei confronti della società kazaka, sostenendo che la base di calcolo del prezzo delle importazioni doveva essere il prezzo cif al punto di sdoganamento ai porti UE e non il prezzo delle importazioni al momento dell’ingresso fisico nel territorio della Comunità (in questo caso il confine terrestre era in Lituania). Non sono stati presentati argomentazioni convincenti in grado di sostenere la necessità di applicare un metodo diverso di calcolo per questa società. Al contrario, va notato che i prezzi cif al punto di sdoganamento delle importazioni kazake includono un importo significativo di costi di trasporto dopo che i beni hanno passato la frontiera comunitaria in Lituania e il confronto con i prezzi franco fabbrica dell’industria comunitaria sarebbe discriminatorio per quest’ultima, visto che questi prezzi franco fabbrica non includono i costi di trasporto. Pertanto è stato concluso che la metodologia applicata era la più idonea e di conseguenza la richiesta è stata respinta.

5.   Situazione dell’industria comunitaria

(106)

In applicazione dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato tutti i fattori e indici economici pertinenti che influenzano la situazione dell’industria comunitaria.

a)   Produzione

(107)

Partendo da un livello di circa 241 000 tonnellate nel 2002, la produzione dell’industria comunitaria è aumentata nel 2004 a causa della domanda eccezionale di cui al considerando 89, raggiungendo un picco di 255 000 tonnellate, per poi diminuire nel 2005 e salire leggermente nel PI. Nel periodo in esame la produzione è diminuita complessivamente del 6 %, raggiungendo un livello di circa 226 000 tonnellate durante il PI. Si sottolinea che un produttore comunitario ha cessato la produzione di SiMn nel 2003 e per gran parte del PI.

 

2002

2003

2004

2005

PI

Produzione (tonnellate)

241 784

220 073

255 671

221 402

226 142

Indice (2002 = 100)

100

91

106

92

94

b)   Capacità e tassi di utilizzazione degli impianti

(108)

La capacità produttiva dell’industria comunitaria è rimasta stabile al livello di circa 325 000 tonnellate nell’intero periodo in esame.

 

2002

2003

2004

2005

PI

Capacità di produzione (tonnellate)

325 226

325 537

325 254

326 068

326 696

Indice (2002 = 100)

100

100

100

100

100

Utilizzazione della capacità

74 %

68 %

79 %

68 %

69 %

Indice (2002 = 100)

100

91

106

91

93

(109)

Nel 2002 l’indice di utilizzazione degli impianti è stato pari al 74 %. Esso è sceso all’68 % nel 2003 ed è risalito al 79 % nel 2004, prima di scendere al 69 % nel PI. Questo riflette le variazioni dei volumi di produzione, come già descritto nel considerando 107.

c)   Scorte

(110)

Il livello delle scorte finali dell’industria comunitaria è diminuito del 45 % nel 2003, ritornando nel 2004 a circa lo stesso livello del 2002. La diminuzione netta delle scorte alla fine del 2003 era dovuta alla reazione all’aumento eccezionale della domanda, illustrata nel considerando 89. Successivamente nel 2005 le scorte finali sono aumentate del 22 % prima di scendere significativamente nel PI al un livello del 30 % inferiore a quello del 2002. Questo calo complessivo delle scorte finali spiega il fatto che il volume delle vendite nella CE dell’industria comunitaria è rimasto complessivamente stabile (cfr. il considerando 111) nonostante la diminuzione della produzione di cui al considerando 107.

 

2002

2003

2004

2005

PI

Scorte finali (tonnellate)

21 017

11 561

20 983

25 682

14 618

Indice (2002 = 100)

100

55

100

122

70

d)   Volume delle vendite

(111)

Nel PI il volume delle vendite da parte dell’industria comunitaria della propria produzione ad acquirenti non collegati sul mercato comunitario era di circa 227 000 tonnellate, quindi lo stesso del 2002. Tuttavia, il volume delle vendite nel 2003 e nel 2005 era inferiore, rispettivamente, del 6 % e dell’8 %. Nel 2004 il volume delle vendite era superiore, situandosi al 104 % del livello del 2002 e del PI per gli stessi motivi già spiegati nel considerando 89.

 

2002

2003

2004

2005

PI

Volume di vendite CE ai clienti

(tonnellate)

227 571

213 778

236 494

208 687

227 690

Indice (2002 = 100)

100

94

104

92

100

e)   Quota di mercato

(112)

La quota di mercato detenuta dall’industria comunitaria è scesa dal 27,2 % nel 2002 al 24,2 % nel 2003, per poi salire al 24,8 % nel 2004. Nel 2005 la quota di mercato è diminuita nuovamente, passando al 22,6 %. Nel corso del PI è risalita leggermente al 24,9 %. Nel periodo in esame l’industria comunitaria ha perso 2,3 punti percentuali di quota di mercato.

 

2002

2003

2004

2005

PI

Quota di mercato dell'industria comunitaria

27,2 %

24,2 %

24,8 %

22,6 %

24,9 %

Indice (2002 = 100)

100

89

91

83

91

f)   Crescita

(113)

Tra il 2002 e il periodo dell’inchiesta, parallelamente all’aumento del consumo comunitario di 9 punti percentuali, il volume delle vendite dell’industria comunitaria sul mercato comunitario non è aumentato e la sua quota di mercato è diminuita di 2,3 punti percentuali. D’altra parte, nello stesso periodo il volume delle vendite e la quota di mercato della RPC e dell’Ucraina sono aumentate. Risulta pertanto che l’industria comunitaria non ha potuto beneficiare della crescita del mercato comunitario.

g)   Occupazione

(114)

Il livello dell’occupazione dell’industria comunitaria è dapprima sceso del 32 % tra il 2002 ed il 2003, è poi salito di 27 punti percentuali nel 2004 prima di scendere di 13 punti percentuali nel 2005 e di altri 26 punti percentuali nel periodo dell’inchiesta. Nel periodo in esame il volume di produzione è rimasto relativamente stabile, variando tra il 91 % e il 106 % del livello del 2002. Tuttavia per un produttore che ha cessato la produzione di SiMn nel PI, come indicato al considerando 107, la variazione nei volumi di produzione nel periodo in esame era più pronunciata e ciò si riflette nella variazione registrata nell’occupazione. Nel complesso l’occupazione nell’industria comunitaria è diminuita del 44 % tra il 2002 ed il PI, passando da circa 700 a 400 persone. Ciò dimostra che l’industria comunitaria è diventata più efficiente, poiché nel contempo i volumi di produzione sono calati solo del 6 %.

 

2002

2003

2004

2005

PI

Occupazione (persone)

702

475

668

577

391

Indice (2002 = 100)

100

68

95

82

56

h)   Produttività

(115)

La produttività della manodopera dell’industria comunitaria, calcolata come produzione annua (in tonnellate) per dipendente, partendo da un livello di 344 tonnellate per dipendente, è aumentata nel periodo in esame, fatta eccezione per il 2004, e nel PI ha raggiunto un aumento del 68 % rispetto al 2002. Ciò riflette il fatto che l’occupazione è scesa del 44 % nel periodo in esame, mentre la produzione è diminuita solo del 6 %. L’aumento della produttività è dovuto in parte al fatto che la riduzione dei posti di lavoro è stata superiore per quei produttori comunitari che registravano inizialmente una produttività relativamente bassa.

 

2002

2003

2004

2005

PI

Produttività (tonnellate per dipendente)

344

463

383

384

578

Indice (2002 = 100)

100

135

111

111

168

i)   Salari

(116)

La retribuzione media per dipendente è aumentata del 26 % tra il 2002 e il 2003, rimanendo costante nel 2004 prima di aumentare di nuovo nel 2005 e nel PI, risultando superiore del 77 % rispetto al 2002. L’aumento dei costi medi di retribuzione è dovuto in parte al fatto che la riduzione dei posti di lavoro è stata superiore per quei produttori comunitari con salari inizialmente relativamente bassi.

 

2002

2003

2004

2005

PI

Costo del lavoro annuo per dipendente (EUR)

17 602

22 102

21 636

22 459

31 092

Indice (2002 = 100)

100

126

123

128

177

j)   Fattori che incidono sui prezzi di vendita

(117)

I prezzi unitari per le vendite dell’industria comunitaria ad acquirenti non collegati sono aumentati complessivamente del 14 % tra il 2002 e il PI. Nel 2004 i prezzi erano eccezionalmente alti a causa della domanda mondiale straordinariamente alta insieme al basso livello dell’offerta, come spiegato nel considerando 89. L’effetto di questa situazione si è riversato parzialmente nel 2005 quando i prezzi sono ritornati a livelli più normali. Tuttavia i prezzi sono risultati 14 % più alti rispetto al 2002.

 

2002

2003

2004

2005

PI

Prezzo unitario sul mercato CE

(EUR/tonnellata)

521

526

928

640

593

Indice (2002 = 100)

100

101

178

123

114

k)   Redditività e utili sul capitale investito

(118)

Nel periodo in esame la redditività delle vendite da parte dell’industria comunitaria di prodotti simili, espressa in percentuale delle vendite nette, è aumentata passando dallo 0,8 % nel 2002 al 3,1 % nel 2003; essa è salita eccezionalmente al 37,2 % nel 2004 a causa della situazione descritta al considerando 89 ed è ritornata al 7,0 % nel 2005, scendendo al 2,5 % nel PI. La redditività è quindi aumentata di 1,7 punti percentuali tra il 2002 e il PI.

 

2002

2003

2004

2005

PI

Redditività delle vendite CE a non collegati (% delle vendite nette)

0,8 %

3,1 %

37,2 %

7,0 %

2,5 %

 

100

385

4 668

884

313

ROI (profitto in % del valore contabile netto degli investimenti)

3,6 %

11,0 %

410,2 %

24,4 %

10,4 %

 

100

303

11 252

668

284

(119)

L’utile sul capitale investito, espresso in percentuale del valore contabile netto degli investimenti, ha seguito nel complesso l’andamento della redditività. Esso è aumentato da un livello del 3,6 % nel 2002 all’11 % circa nel 2003 ed eccezionalmente al 410 % nel 2004, scendendo al 24 % nel 2005 prima di attestarsi infine attorno al 10,4 % nel PI, aumentando quindi di 6,8 punti percentuali nel corso del periodo in esame.

l)   Flusso di cassa e capacità di ottenere capitali

(120)

Nel 2002 il flusso di cassa netto derivante dalle attività operative era quasi zero. Esso è aumentato a circa 9 milioni di EUR nel 2003, a 83 milioni di EUR nel 2004 prima di scendere a circa 16 milioni di EUR nel periodo dell’inchiesta. Non sono state riscontrate indicazioni che l’industria comunitaria abbia incontrato difficoltà nel raccogliere capitali.

 

2002

2003

2004

2005

PI

Flusso di cassa (migliaia di EUR)

132

9 551

83 701

16 445

17 092

Indice (2002 = 100)

100

7 214

63 220

12 421

12 910

m)   Investimenti

(121)

Gli investimenti annui dell’industria comunitaria nella produzione del prodotto simile sono aumentati di cinque volte tra il 2002 e il 2003 prima di ritornare ai livelli del 2002 nel 2004. Gli investimenti sono aumentati nuovamente di circa otto volte tra il 2004 e il 2005 prima di diminuire leggermente nel PI. Complessivamente tra il 2002 e il PI gli investimenti sono aumentati del 900 %. Gli investimenti dell’industria comunitaria possono essere attribuiti principalmente ad un produttore comunitario ed è risultato che tali investimenti fossero destinati alla manutenzione e al rinnovo delle attrezzature esistenti e non all’aumento della capacità produttiva.

 

2002

2003

2004

2005

PI

Investimenti netti (migliaia di EUR)

1 528

8 376

2 351

17 365

15 333

Indice (2002 = 100)

100

548

154

1 136

1 003

n)   Entità del margine di dumping

(122)

Tenuto conto del volume, della quota di mercato e dei prezzi delle importazioni dai paesi interessati, l’impatto sull’industria comunitaria dell’entità dei margini di dumping effettivi non può considerarsi trascurabile.

o)   Ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping

(123)

Come indicato nel considerando 88, l’evoluzione della redditività indica chiaramente che la rimozione delle misure antidumping sul SiMn nel marzo del 2003 non ha influenzato significativamente la situazione dell’industria comunitaria nel periodo seguente.

6.   Conclusioni relative al pregiudizio

(124)

In un contesto di crescita del consumo la quota di mercato dell’industria comunitaria è scesa di 2,3 punti percentuali passando al 24,9 % nel periodo in esame. Nel contempo la produzione è diminuita del 6 % e anche l’utilizzazione degli impianti è scesa di 5 punti percentuali. Inoltre, l’industria comunitaria ha dovuto licenziare diversi dipendenti. D’altra parte, alcuni indicatori del pregiudizio mostrano una tendenza positiva durante il periodo in esame, quali redditività, flusso di cassa, utili sugli investimenti e prezzi di vendita che sono aumentati del 14 %. Un’analisi più attenta dei dati dimostra tuttavia che, vista la natura dell’attività imprenditoriale, un margine di profitto del 2,5 % non è considerato sufficiente in quanto non può garantire la continuazione dell’industria a lungo termine. Per quanto riguarda l’aumento dei prezzi, esso era sufficiente per coprire l’aumento dei prezzi della materia prima ma non per aumentare il margine di profitto ad un livello sostenibile. Quindi mentre una serie di indicatori mostrano tendenze positive, l’industria comunitaria non ha potuto beneficiare dell’aumento complessivo del consumo sul mercato comunitario, come è dimostrato dalla perdita di quota di mercato, dal calo della produzione e dal basso livello di redditività.

(125)

Poiché un produttore comunitario non ha fabbricato il prodotto simile ininterrottamente per tutto il periodo in esame e ha cessato la produzione del tutto nel 2003 e per gran parte del PI, come spiegato nel considerando 107, l’impatto di questa intermittenza è stato ulteriormente esaminato. L’analisi ha dimostrato tuttavia che vista la produzione totale relativamente esigua di questo produttore, l’intermittenza della produzione ha avuto un impatto solo limitato sul quadro complessivo del pregiudizio e non ha gonfiato gli indicatori di pregiudizio in modo significativo. Ciò è evidenziato dal fatto che l’esclusione di questo produttore dall’analisi sarebbe risultata in cifre solo leggermente migliori. In particolare, la redditività dell’industria comunitaria sarebbe ancora lontana dall’essere soddisfacente con un livello del 3,2 % nel PI, mentre la produzione e l’utilizzazione degli impianti continuerebbe a registrare tendenze negative. Si conclude pertanto che il pregiudizio subito dall’industria comunitaria non può essere attribuito unicamente a questo produttore comunitario.

(126)

Alla luce delle considerazioni che precedono si conclude che l’industria comunitaria ha subito un pregiudizio grave ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.

E.   NESSO CAUSALE

1.   Introduzione

(127)

Conformemente all’articolo 3, paragrafi 6 e 7, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se le importazioni oggetto di dumping abbiano arrecato all’industria comunitaria un pregiudizio di dimensioni tali da potersi definire grave. In quest’analisi sono stati esaminati altri fattori noti, oltre alle importazioni oggetto di dumping, che nello stesso periodo potrebbero aver causato un pregiudizio all’industria comunitaria, per garantire che l’eventuale pregiudizio arrecato da tali fattori non venga attribuito alle importazioni oggetto di dumping.

2.   Effetti delle importazioni oggetto di dumping

(128)

Tra il 2002 e il PI il volume delle importazioni oggetto di dumping del prodotto in esame originario della RPC e del Kazakstan ha registrato un aumento del 99 % e la loro quota di mercato a livello comunitario è salita di circa 4,6 punti percentuali. Il prezzo medio di tali importazioni è aumentato complessivamente del 22 % tra il 2002 e il PI, ma i prezzi in genere erano inferiori a quelli dell’industria comunitaria nel periodo in esame. Nello stesso periodo il volume delle importazioni oggetto di dumping del prodotto in esame originario dell’Ucraina ha registrato un aumento del 36 % e la quota di mercato a livello comunitario è salita di circa 4,5 punti percentuali. Il prezzo medio di tali importazioni è aumentato dell’8 % tra il 2002 e il PI, ma i prezzi in genere erano vicini ai livelli dei prezzi dell’industria comunitaria nel periodo in esame.

(129)

Come indicato nel considerando 104, la sottoquotazione dei prezzi delle importazioni dalla RPC e dal Kazakstan corrispondeva complessivamente al 4,5 % in base ad una media ponderata, mentre non si è verificata sottoquotazione da parte delle importazioni dall’Ucraina.

(130)

Vista la sottoquotazione di prezzi dell’industria comunitaria da parte delle importazioni dalla RPC e dal Kazakstan, si ritiene che tali importazioni oggetto di dumping abbiano esercitato una pressione al ribasso dei prezzi, impedendo all’industria comunitaria di aumentare i prezzi di vendita al livello che sarebbe stato necessario per realizzare un profitto sostenibile. Quindi esiste un chiaro nesso causale tra tali importazioni e il pregiudizio subito dall’industria comunitaria. D’altra parte, vista l’assenza di sottoquotazione da parte delle importazioni dall’Ucraina e il fatto che il margine di pregiudizio per l’Ucraina è a un livello minimo (cfr. i considerando 168 e 169), si ritiene che non esista un chiaro nesso causale tra le importazioni dall’Ucraina e il pregiudizio subito dall’industria comunitaria.

3.   Effetti di altri fattori

a)   Andamento delle esportazioni dell’industria comunitaria

(131)

Come si evince dalla tabella che segue, il volume delle vendite all’esportazione è diminuito del 40 % nel periodo in esame. Il prezzo unitario di queste vendite è rimasto relativamente stabile, ad eccezione del 2004.

 

2002

2003

2004

2005

PI

Volume delle vendite all'esportazione (tonnellate)

12 056

16 445

10 524

9 713

7 191

Indice (2002 = 100)

100

136

87

81

60

Prezzo delle vendite all'esportazione

(EUR/tonnellata)

598

522

787

592

578

Indice (2002 = 100)

100

87

132

99

97

(132)

Va tuttavia ricordato che il livello delle vendite all’esportazione non è significativo nel contesto delle vendite complessive dell’industria comunitaria, poiché rappresenta solo circa dal 3 al 7 % delle vendite totali nel periodo in esame. Si ritiene pertanto che l’attività di esportazione non possa aver contribuito al pregiudizio grave subito dall’industria comunitaria.

b)   Importazioni originarie di paesi terzi

(133)

L’analisi delle importazioni da paesi terzi è basata sui dati di Eurostat. Per una serie di paesi è stato possibile fare controlli incrociati di questi dati con le informazioni verificate fornite dagli interessati, che confermano l’affidabilità dei dati di Eurostat.

(134)

Nel periodo in esame le importazioni complessive da tutti i paesi, ad eccezione dei paesi interessati, sono diminuite del 6 % circa, passando da circa 377 000 tonnellate nel 2002 a circa 354 000 tonnellate nel PI. La quota di mercato corrispondente ha registrato un calo, passando dal 45 % circa al 39 % circa. Le fonti principali di importazioni da paesi terzi sono Norvegia, India, Sud Africa e Brasile.

 

2002

2003

2004

2005

PI

Volume di tutti gli altri paesi terzi

(tonnellate)

376 919

437 205

393 857

364 250

353 802

Indice (2002 = 100)

100

116

104

97

94

Quota di mercato di tutti gli altri paesi terzi

45,1 %

49,5 %

41,3 %

39,5 %

38,7 %

Prezzo di tutti gli altri paesi terzi (EUR/tonnellata)

523

528

823

691

597

Indice (2002 = 100)

100

101

157

132

114

Fonte: Eurostat.

(135)

Nel periodo in esame le importazioni dalla Norvegia sono diminuite di circa l’11 % e la quota di mercato è scesa di 4,9 punti percentuali (PI = 21,9 %). Complessivamente il prezzo medio delle importazioni dalla Norvegia era superiore a quello dell’industria comunitaria per tutto il periodo in esame. Sebbene il prezzo delle importazioni con un basso contenuto di carbonio possa, in una certa misura, costituire una sottoquotazione dei prezzi dell’industria comunitaria, visto che la qualità del prodotto rappresenta solo una piccola parte (circa il 5 %) della produzione totale dell’industria comunitaria e alla luce dell’assenza di una sottoquotazione globale e del calo dei volumi di importazioni e della quota di mercato, si è ritenuto che le importazioni dalla Norvegia non abbiano contribuito al pregiudizio grave subito dall’industria comunitaria.

Norvegia

2002

2003

2004

2005

PI

Volume delle importazioni

(tonnellate)

224 253

213 838

178 639

200 310

200 272

Indice (2002 = 100)

100

95

80

89

89

Quota di mercato delle importazioni

26,8 %

24,2 %

18,7 %

21,7 %

21,9 %

Prezzo delle importazioni

(EUR/tonnellata)

574

604

956

765

656

Indice (2002 = 100)

100

105

167

133

114

Fonte: Eurostat.

(136)

Nel periodo in esame le importazioni dall’India sono aumentate di circa il 300 % e la quota di mercato di queste importazioni è salita di 7,3 punti percentuali (PI = 9,7 %). Nel contempo il prezzo medio delle importazioni dall’India era leggermente superiore a quello dell’industria comunitaria (assenza di sottoquotazione). Vista l’assenza di sottoquotazione da parte delle importazioni dall’India, si è concluso che non vi sono prove chiare che le importazioni dall’India abbiano contribuito al pregiudizio subito dall’industria comunitaria.

India

2002

2003

2004

2005

PI

Volume delle importazioni

(tonnellate)

19 954

33 497

31 593

48 123

89 017

Indice (2002 = 100)

100

168

158

241

446

Quota di mercato delle importazioni

2,4 %

3,8 %

3,3 %

5,2 %

9,7 %

Prezzo delle importazioni

(EUR/tonnellata)

479

449

804

591

521

Indice (2002 = 100)

100

94

168

123

109

Fonte: Eurostat.

(137)

Nel periodo in esame le importazioni dal Sud Africa sono diminuite di circa il 38 % e la quota di mercato di queste importazioni è scesa di 2,5 punti percentuali (PI = 3,2 %). Il prezzo medio delle importazioni dal Sud Africa era inferiore a quello dell’industria comunitaria e simile a quello praticato dai paesi interessati. Si ritiene pertanto che le importazioni provenienti dal Sud Africa possano aver contribuito al pregiudizio subito dall’industria comunitaria. Tuttavia, vista la significativa diminuzione complessiva delle importazioni dal Sud Africa e la limitata quota di mercato, non si considera sufficiente ad annullare il nesso causale tra il pregiudizio grave subito dall’industria comunitaria e le importazioni oggetto di dumping dalla RPC e dal Kazakstan.

Sud Africa

2002

2003

2004

2005

PI

Volume delle importazioni dal Sud Africa (tonnellate)

47 808

81 330

58 753

52 640

29 531

Indice (2002 = 100)

100

170

123

110

62

Quota di mercato delle importazioni dal Sud Africa

5,7 %

9,2 %

6,2 %

5,7 %

3,2 %

Prezzo delle importazioni dal Sud Africa (EUR/tonnellata)

417

429

660

611

501

Indice (2002 = 100)

100

103

158

147

120

Fonte: Eurostat.

(138)

Nel periodo in esame le importazioni da altri paesi terzi, incluso il Brasile, sono diminuite di circa il 59 % e la quota di mercato di queste importazioni è scesa di circa 6,4 punti percentuali (PI = 3,8 %). Nel contempo il prezzo medio delle importazioni da altri paesi terzi era superiore a quello dell’industria comunitaria (assenza di sottoquotazione). Vista l’assenza di sottoquotazione e la tendenza alla diminuzione di queste importazioni, si ritiene che esse non abbiano contribuito al pregiudizio grave subito dall’industria comunitaria.

Altri paesi terzi (incluso il Brasile)

2002

2003

2004

2005

PI

Volume delle importazioni

(tonnellate)

84 904

108 539

124 872

63 178

34 982

Indice (2002 = 100)

100

128

147

74

41

Quota di mercato delle importazioni

10,2 %

12,3 %

13,1 %

6,9 %

3,8 %

Prezzo delle importazioni

(EUR/tonnellata)

460

476

713

598

528

Indice (2002 = 100)

100

104

155

130

115

Fonte: Eurostat.

c)   Concorrenza da parte dell’altro produttore comunitario

(139)

Come già indicato nel considerando 91, un produttore comunitario non ha collaborato all’inchiesta. In base alle informazioni raccolte nel corso dell’inchiesta dai produttori comunitari cooperanti si stima che il suo volume di vendita nella Comunità fosse pari a circa 30 000 tonnellate per tutto il periodo in esame. Analogamente la quota di mercato corrispondente è rimasta stabile al 3 % nel periodo in esame. L’altro produttore non ha quindi guadagnato volumi di vendita o quote di mercato a scapito dell’industria comunitaria. Non erano disponibili informazioni sui prezzi praticati da questo produttore comunitario.

 

2002

2003

2004

2005

PI

Volume delle vendite CE degli altri produttori comunitari (tonnellate)

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

Indice (2002 = 100)

100

100

100

100

100

Quota di mercato degli altri produttori comunitari

3,6 %

3,4 %

3,1 %

3,3 %

3,3 %

Indice (2002 = 100)

100

95

88

91

91

Fonte: Inchiesta, denuncia.

(140)

Sulla scorta delle considerazioni di cui sopra e in mancanza di informazioni contrarie, si conclude che l’altro produttore comunitario non ha contribuito al pregiudizio subito dall’industria comunitaria.

d)   Costi di produzione (materie prime)

(141)

I principali elementi nel costo totale della produzione sono le materie prima (circa 45-55 %) e l’elettricità (circa il 20-30 %). I costi del lavoro diretti rappresentano circa il 5 % dei costi. Tra il 2002 e il periodo dell’inchiesta i costi di produzione dell’industria comunitaria sono aumentati del 12 %.

 

2002

2003

2004

2005

PI

Costo unitario della produzione

(EUR/tonnellata)

517

510

583

595

578

Indice (2002 = 100)

100

99

113

115

112

(142)

Alcune parti interessate hanno sostenuto che il pregiudizio subito dall’industria comunitaria era attribuibile all’aumento dei costi di produzione. Per quanto riguarda i costi delle materie prime, visto che si tratta prodotti di base che sono generalmente commercializzati sul mercato internazionale, si ritiene che l’aumento del prezzo abbia colpito tutti i produttori di SiMn, che normalmente sarebbero obbligati ad aumentare tutti i prezzi di vendita. Il pregiudizio non è stato pertanto causato dell’aumento generale dei prezzi delle materie prime di per sé, ma dal fatto che a causa delle importazioni oggetto di dumping e la sottoquotazione dei prezzi dell’industria comunitaria, quest’ultima non era in grado di vendere a un livello che le avrebbe consentito di realizzare un margine di profitto sufficiente. Per quanto riguarda i costi del lavoro, come indicato nel considerando 115 sopra, i dati relativi alla produttività dimostrano che complessivamente l’industria comunitaria è riuscita ad affrontare gli aumenti dei costi migliorando l’efficienza e la produttività. Alcune parti hanno fatto riferimento ai costi dell’elettricità come causa principale del pregiudizio subito dall’industria comunitaria. In quest’ambito è stato determinato che i prezzi dell’elettricità per gli utilizzatori industriali nei paesi in cui è stabilita l’industria comunitaria erano in linea con i prezzi degli altri mercati principali nel mondo e di conseguenza non potevano essere considerati una fonte di pregiudizio autoinflitto. È possibile che i costi dell’elettricità abbiano avuto un qualche impatto sulla performance complessiva, ma solo nel caso di un produttore comunitario che ha subito carenze nella fornitura di elettricità a causa di importanti aumenti dei prezzi dell’elettricità e della relativa disputa con il fornitore d’energia. È stato concluso che complessivamente gli aumenti del costo della produzione non hanno contribuito al pregiudizio subito dall’industria comunitaria.

e)   Pregiudizio autoinflitto

(143)

Poiché gli investimenti di un produttore comunitario sono aumentati significativamente tra il 2004 e il 2005 (cfr. il considerando 121), è stato analizzato se il pregiudizio fosse autoinflitto. Questi investimenti hanno avuto un impatto diretto sul costo della produzione e quindi sulla redditività dell’industria comunitaria. Tuttavia, l’analisi ha dimostrato che a causa dell’importanza limitata di questi investimenti rispetto al costo totale della produzione, l’impatto sulla redditività è stato marginale. Si è quindi concluso che gli investimenti di un produttore comunitario potrebbero aver contribuito al pregiudizio subito dall’industria comunitaria, ma non in misura sufficiente da annullare il nesso causale.

f)   Inversione di tendenza nel mercato per il silico-manganese a causa del ciclo nella produzione dell’acciaio

(144)

Alcune parti hanno sostenuto che il calo della domanda di acciaio e il conseguente calo della domanda di SiMn, registrato nella seconda metà del 2004 e nella prima metà del 2005 successivamente all’aumento senza precedenti della domanda di cui al considerando 89, abbiano contribuito alla difficile situazione dell’industria comunitaria. Tuttavia, l’inchiesta ha dimostrato che nel periodo in esame il consumo comunitario è aumentato complessivamente del 9 %. Alla luce di questo fatto l’argomentazione è stata respinta.

4.   Conclusioni sul nesso causale

(145)

La coincidenza tra l’aumento delle importazioni oggetto di dumping provenienti dalla RPC e dal Kazakstan, l’aumento delle quote di mercato e della sottoquotazione dei prezzi constatata, da un lato, e l’evidente deterioramento della situazione dell’industria comunitaria, dall’altro, consentono di concludere che le importazioni oggetto di dumping sono la causa del pregiudizio grave subito dall’industria comunitaria a norma dell’articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base.

(146)

Altri fattori sono stati analizzati, ma non sono risultati determinanti nel pregiudizio subito. Per quanto riguarda l’Ucraina, che rappresenta il 23 % della quota di mercato, vista la complessiva assenza di sottoquotazione si ritiene che le importazioni ucraine non abbiano contribuito al pregiudizio subito dall’industria comunitaria. Le importazioni dal Sud Africa potrebbero aver contribuito al pregiudizio inflitto all’industria comunitaria, ma vista l’esigua quota di mercato e il calo dei volumi, non in misura tale da annullare il nesso causale stabilito con le importazioni dalla RPC e dal Kazakstan. Visti l’assenza di sottoquotazione, i volumi delle importazioni ed i dati relativi alle tendenze, non sono emersi elementi di prova che le importazioni dall’India o da altri paesi terzi (incluso il Brasile) abbiano contribuito al pregiudizio subito dall’industria comunitaria. Gli investimenti di un produttore comunitario potrebbero aver contribuito al pregiudizio subito dall’industria comunitaria; tuttavia, vista l’importanza limitata di questi investimenti, non in misura tale da annullare il nesso causale. Inoltre, nessun altro fattore noto (risultati delle esportazioni dell’industria comunitaria, concorrenza da parte dell’altro produttore comunitario, aumento del costo della produzione o del ciclo di mercato per l’acciaio) ha contribuito al pregiudizio subito dall’industria comunitaria.

(147)

Sulla base della precedente analisi, che ha distinto chiaramente e separato gli effetti di tutti i fattori noti aventi un impatto sulla situazione dell’industria comunitaria dagli effetti pregiudizievoli delle importazioni oggetto di dumping, si conclude che le importazioni provenienti dalla RPC e dal Kazakstan hanno provocato un pregiudizio grave all’industria comunitaria ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base.

F.   INTERESSE DELLA COMUNITÀ

(148)

La Commissione ha esaminato se, nonostante le conclusioni raggiunte sul dumping, sul pregiudizio e sul nesso causale, vi fossero valide ragioni per concludere che in questo caso particolare l’adozione di misure non sia nell’interesse della Comunità. A tal fine, in conformità dell’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha considerato il probabile impatto delle misure su tutte le parti coinvolte nel procedimento nonché le probabili conseguenze di una mancata adozione di misure.

1.   Interesse dell’industria comunitaria

(149)

Alla luce di quanto sopra esposto, le misure sarebbero imposte sulle importazioni dalla RPC e dal Kazakstan. Si prevede che l’imposizione di tali misure comporti un aumento dei prezzi del SiMn proveniente da tali paesi e offra all’industria comunitaria l’opportunità di migliorare la propria situazione grazie a prezzi più elevati e, possibilmente, maggiori volumi di vendita nonché una quota di mercato più elevata. In assenza delle misure si prevede che le importazioni dalla RPC e dal Kazakstan continuino a mantenere bassi i prezzi e che l’industria comunitaria non abbia l’opportunità di migliorare la propria situazione.

(150)

Per quanto riguarda il prodotto a basso contenuto di carbonio, esso rappresenta solo il 5 % della produzione dell’industria comunitaria ed è importato principalmente dalla Norvegia, ma anche dalla RPC. Anche se si ritiene che le quantità attualmente provenienti dalla RPC potrebbero, in certa misura, essere sostituite da importazioni dalla Norvegia, l’imposizione di misure offrirebbe all’industria comunitaria l’opportunità di aumentare la produzione e la vendita del prodotto a basso contenuto di carbone per soddisfare la domanda.

2.   Interesse degli altri produttori comunitari

(151)

Esiste un solo altro produttore nella Comunità oltre all’industria comunitaria. In assenza di cooperazione e in base ai dati precisi riguardanti le sue attività, la produzione di questo produttore è stata stimata, in base alle informazioni fornite dai produttori comunitari cooperanti, a circa il 10-15 % di quella dell’industria comunitaria. In caso di istituzione di misure antidumping, si può prevedere che anche l’altro produttore comunitario tragga beneficio dagli sviluppi previsti per l’industria comunitaria nei considerando 149 e 150.

3.   Interesse degli importatori indipendenti nella Comunità

(152)

Due importatori indipendenti del prodotto in esame hanno cooperato al procedimento completando e presentando i questionari.

(153)

In merito all’eventuale istituzione di misure, questi importatori hanno espresso preoccupazioni relative a: i) l’impatto negativo sull’offerta all’interno della Comunità visto che la capacità produttiva interna della Comunità copriva solo circa un terzo del consumo; e ii) l’effetto negativo di eventuali misure sul costo del prodotto in esame, che in qualità di materia prima fondamentale per la produzione dell’acciaio avrebbe conseguenze sulla produzione comunitaria complessiva di acciaio.

(154)

Per quanto riguarda la situazione dell’offerta all’interno della Comunità, è vero che il consumo corrisponde a circa tre volte l’attuale capacità di produzione comunitaria e che l’industria comunitaria ha coperto solo circa il 25 % della domanda comunitaria nel PI. Tuttavia, l’industria comunitaria operava a circa il 70 % della sua capacità nel PI e al 70-80 % della capacità nel periodo in esame. È quindi in grado di aumentare significativamente l’attuale produzione. Inoltre, viste le quantità relativamente limitate delle importazioni che saranno soggette alle misure (come indicato ai considerando 149 e 150) e tenendo conto del fatto che la possibile riduzione di importazioni dai paesi interessati potrebbe essere compensata da esportazioni da altri paesi, si ritiene che l’imposizione dei dazi non avrebbe un impatto di rilievo sulla disponibilità dell’offerta per gli importatori. Oltre all’offerta dei produttori comunitari e dei paesi interessati, il mercato comunitario dispone di un’offerta, pari a circa il 40 % dei consumi, di importazioni da altri paesi quali Norvegia, India, Sud Africa e Brasile. In passato tali paesi hanno fornito cumulativamente alla Comunità quantità più elevate.

(155)

Si riconosce che se le misure vengono imposte, potrebbero verificarsi perturbazioni a breve termine a causa di possibili ritardi nell’aumento della produzione comunitaria e alcuni utilizzatori potrebbero dover ricorrere a fonti di approvvigionamento nuove o alternative.

(156)

Per quanto riguarda gli importatori, anche se l’industria dovesse aumentare la produzione, la quota di mercato e le vendite all’interno della Comunità, dato che l’industria comunitaria può solo coprire circa il 30 % del mercato e che il consumo comunitario è in crescita, rimarrebbe un sostanziale fabbisogno di importazioni. Sebbene sia stato riconosciuto che gli importatori operano in genere con un margine di profitto relativamente basso e che qualsiasi perturbazione a breve termine causata dal tentativo degli utilizzatori di reperire fonti nuove o alternative di approvvigionamento possa avere un effetto avverso sui loro margini, si ritiene che gli importatori siano nella posizione di salvaguardare i loro margini trasferendo sugli utilizzatori eventuali aumenti di costo.

4.   Interesse degli utilizzatori

(157)

Dieci utilizzatori del prodotto in esame nell’industria dell’acciaio hanno cooperato al procedimento completando e presentando i questionari o altri contributi. Un contributo è stato ricevuto anche dalla confederazione europea delle industrie siderurgiche (Eurofer).

(158)

Gli utilizzatori hanno espresso preoccupazioni simili a quelle degli importatori (considerando 153) riguardanti la sufficienza dell’offerta e l’aumento dei costi per gli utilizzatori finali. Per i motivi di cui al considerando 154 si ritiene che l’imposizione di misure non avrebbe un effetto negativo serio a medio termine sulla situazione dell’offerta nella Comunità.

(159)

L’effetto diretto dell’aumento del prezzo del SiMn sui costi di produzione dell’acciaio sarebbe limitato, visto che il SiMn rappresenta al massimo l’1 % del costo di produzione dell’acciaio al carbonio, e anche meno nel caso dell’acciaio inossidabile. In base alle informazioni fornite dall’associazione degli utilizzatori industriali (Eurofer) sul costo annuo totale per il loro utilizzo di SiMn, si stima che un aumento anche significativo del 20 % del prezzo di tutto il SiMn ridurrebbe la redditività dei produttori di acciaio (che attualmente raggiungono livelli di profitto tra il 10-40 %) solamente dello 0,2 %. Dato che le misure sarebbero significativamente più basse e che avrebbero una ripercussione su un massimo del 10 % del consumo comunitario (nel caso in cui le importazioni soggette alle misure non siano sostituite da importazioni con altre origini), sarebbe molto limitato l’effetto di eventuali misure sulla redditività dell’industria siderurgica.

(160)

Si è sostenuto che il mercato del SiMn è un mercato globale e che la domanda mondiale sta crescendo in linea con l’incremento della domanda di acciaio. Se la domanda aumenta più dell’offerta, possono risultare aumenti significativi dei prezzi, come nel 2004. Nel caso di una perturbazione temporanea dell’offerta e della domanda nella Comunità, come descritto nel considerando 155, sarebbero possibili aumenti dei prezzi a breve termine superiori al livello di eventuali dazi imposti. Tuttavia, visto che il mercato del SiMn è globale, si ritiene che il livello dei prezzi all’interno della Comunità sia determinato dall’andamento dell’offerta e della domanda a livello globale e che i prezzi comunitari non dovrebbero differenziarsi molto dai prezzi mondiali per un periodo esteso grazie alla presenza significativa sul mercato di importazioni con altre origini. In ogni caso i produttori d’acciaio che attualmente operano con livelli di profitti soddisfacenti (10-40 %) hanno la possibilità di passare agli acquirenti l’effetto di eventuali aumenti del prezzo del prodotto in esame. Tali aumenti saranno comunque limitati, vista la limitata importanza del SiMn nel costo complessivo della produzione dell’acciaio.

(161)

Gli utilizzatori hanno inoltre messo in dubbio l’efficacia dell’imposizione di misure, sostenendo che l’imposizione e la rimozione delle misure precedenti ha avuto poco effetto sulla redditività dell’industria comunitaria. A questo riguardo, sebbene il fine dell’imposizione di misure antidumping sia quello di restaurare condizioni di mercato eque in modo da offrire all’industria comunitaria, che ha subito un pregiudizio grave, l’opportunità di riprendersi, il fatto che una tale ripresa forse non si è verificata in passato non è un motivo per considerare inappropriata l’imposizione di misure antidumping qualora siano attualmente giustificate.

(162)

Alcuni utilizzatori hanno fatto notare che negli ultimi 10 anno circa l’industria comunitaria dell’acciaio è stata svantaggiata a causa degli aumenti dei costi dovute a misure antidumping imposte su una varietà di materie prime utilizzate esclusivamente o principalmente per la produzione dell’acciaio. Essi hanno sottolineato che, oltre al presente procedimento, esistevano una serie di altri procedimenti in corso riguardanti le materie prime utilizzate nella produzione dell’acciaio. L’effetto complessivo, essi sostengono, era quello di svantaggiare i produttori comunitari di acciaio a livello internazionale. Per quanto riguarda le misure precedenti, va notato che la maggioranza di esse è ora scaduta. Per quanto riguarda l’effetto cumulativo delle misure su una serie di materie prime, si deve ricordare che il fine delle misure antidumping è quello di eliminare l’impatto della distorsione delle condizioni di mercato dovute alla presenza del dumping. Quindi le misure antidumping, anche se imposte su una serie di materie prime utilizzate dalla stessa industria, non dovrebbero causare distorsioni. In ogni caso l’impatto sull’industria dell’acciaio dell’adozione di eventuali misure sarebbe in questo caso trascurabile, come spiegato nel considerando 159.

(163)

In seguito alla comunicazione Eurofer ha reiterato la sua argomentazione che l’imposizione di misure non sarebbe nell’interesse complessivo della Comunità, poiché comporterebbe aumenti di costo per gli utilizzatori e sarebbe poco efficace nel migliorare la situazione dell’industria comunitaria. Poiché non sono state fornite informazioni nuove in merito, il ragionamento di cui sopra (considerando da 157 a 162) è confermato. Su questa base si ritiene complessivamente trascurabile l’eventuale impatto dell’imposizione di un dazio antidumping sulla situazione finanziaria degli utilizzatori.

5.   Conclusioni in merito all’interesse della Comunità

(164)

Concludendo, nonostante la disponibilità limitata e in calo di SiMn proveniente da altri paesi sul mercato (Sud Africa e Norvegia nel caso di SiMn a basso contenuto di carbonio) e da altri fornitori non soggetti alle misure a prezzi simili a quelli praticati dalla RPC e del Kazakstan prima dell’imposizione di dazi, si prevede che l’imposizione delle misure sulle importazioni dalla RPC e dal Kazakstan offra un’opportunità all’industria comunitaria, nonché all’altro produttore comunitario, di migliorare la propria situazione mediante un aumento dei volumi di vendita, dei prezzi di vendita e della quota di mercato. Sebbene siano possibili alcuni effetti negativi sotto forma di aumenti di costo per gli utilizzatori a causa della necessità di reperire fonti alternative o nuove di approvvigionamento, si ritiene che sarebbe trascurabile l’effetto complessivo sugli utilizzatori dell’imposizione di misure sulla RPC e sul Kazakstan. In considerazione di quanto precede, la Commissione conclude che non vi sono motivi convincenti per non istituire misure nel presente caso e che l’applicazione di tali misure è nell’interesse della Comunità.

G.   MISURE DEFINITIVE

(165)

Il livello di eventuali misure antidumping deve essere sufficiente ad eliminare il pregiudizio causato all’industria comunitaria dalle importazioni oggetto di dumping, senza superare i margini di dumping rilevati. Per calcolare l’entità del dazio necessario ad eliminare gli effetti del dumping pregiudizievole, si è considerato che le misure dovrebbero essere tali da consentire all’industria comunitaria di ottenere un profitto al lordo delle imposte pari a quello che potrebbe essere ragionevolmente ottenuto in normali condizioni di concorrenza, cioè in assenza delle importazioni oggetto di dumping.

(166)

L’industria comunitaria ha sostenuto che un margine di profitto dell’8 % del fatturato deve essere considerato un livello appropriato che potrebbe raggiungere in assenza di dumping. Tale affermazione è stata esaminata ed è risultato che il margine di profitto richiesto risulterebbe nel recupero degli investimenti di capitale in un periodo relativamente breve. Inoltre, l’inchiesta ha dimostrato che l’industria comunitaria stessa in genere ammortizza i propri investimenti di capitale su un periodo più lungo. Su questa base si ritiene che un margine di profitto del 5 %, che è in linea con il margine utilizzato nell’inchiesta che ha portato alle precedenti misure antidumping, sia un livello appropriato che l’industria comunitaria può prevedere di realizzare in assenza di dumping.

(167)

Il livello dell’aumento dei prezzi necessario è stato quindi determinato in base al confronto, per tipo di prodotto, tra la media ponderata dei prezzi all’importazione, utilizzata per calcolare la sottoquotazione dei prezzi, e i prezzi non pregiudizievoli del prodotto simile venduto dall’industria comunitaria sul mercato comunitario. Il prezzo non pregiudizievole è stato ottenuto adeguando il prezzo delle vendite dell’industria comunitaria in modo da riflettere il suddetto margine di profitto. L’eventuale differenza risultante da questo confronto è stata quindi espressa in percentuale del valore totale all’importazione cif. In assenza di concessione del TEM o del TI ai produttori esportatori cinesi cooperanti, è stato calcolato un margine di pregiudizio nazionale per tutta la RPC in base ai prezzi Comext.

(168)

Dal suddetto confronto dei prezzi sono emersi i seguenti margini pregiudizievoli:

Ucraina: tutte le società

1,6 %

OJSC Kazchrome

7,3 %

RPC

8,2 %

(169)

Alla luce di quanto precede e a norma dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, si ritiene che nei confronti delle importazioni del prodotto in esame originarie del Kazakstan e della RPC debbano essere istituite misure antidumping definitive al livello dei margini di dumping e di pregiudizio più bassi, conformemente al principio del dazio inferiore. Per analogia all’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento di base, visto che il margine del pregiudizio per l’Ucraina è minimo, è opportuno chiudere l’inchiesta nei confronti di questo paese.

(170)

Di conseguenza e per i motivi già indicati ai considerando da 165 a 169, le misure antidumping devono essere le seguenti:

Paese

Società

Aliquota dei dazi

Kazakstan

Tutte le società

6,5 %

RPC

Tutte le società

8,2 %

H.   IMPEGNI

(171)

In seguito alla comunicazione dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali si intendeva raccomandare l’istituzione di dazi antidumping definitivi, il produttore esportatore in Kazakstan ha offerto un impegno sui prezzi conformemente all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di base. Negli ultimi anni il prodotto in esame è stato caratterizzato da prezzi notevolmente variabili, che lo rendono inadatto ad impegni su prezzi fissi. Per superare questo problema il produttore esportatore ha offerto di indicizzare il prezzo minimo di importazione al prezzo della materia prima principale, il minerale di manganese. Tuttavia, la fluttuazione del prezzo del prodotto in esame non può essere spiegata dalla variazione del prezzo della principale materia prima, quindi non è possibile indicizzare i prezzi all’importazione minimi in base al prezzo della materia prima. In alternativa il produttore esportatore ha anche offerto di indicizzare il prezzo minimo di importazione in base ai propri costi di produzione come indicati nei suoi conti sottoposti a revisione contabile. Tuttavia questo approccio non può essere accettato poiché l’evoluzione dei suoi costi non corrisponde necessariamente all’evoluzione dei suoi prezzi. Inoltre un tale impegno non è considerato fattibile, in quanto sarebbe molto difficile per la Commissione monitorare costantemente l’evoluzione dei costi. In base a quanto sopra, l’impegno offerto è stato respinto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di silico-manganese (incluso il ferro-silico-manganese) di cui ai codici NC 7202 30 00 ed ex81110011 (codice TARIC 8111001110), originario della RPC e del Kazakstan.

2.   Le aliquote del dazio antidumping applicabili al prezzo netto franco frontiera comunitaria, prima del dazio, dei prodotti descritti al paragrafo 1 e fabbricati dalle società sotto elencate sono le seguenti:

Paese

Produttore

Aliquota dei dazi

Kazakstan

Tutte le società

6,5 %

RPC

Tutte le società

8,2 %

3.   Salvo altrimenti disposto, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Il procedimento riguardante le importazioni di silico-manganese originario dell’Ucraina è chiuso.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 4 dicembre 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

F. TEIXEIRA DOS SANTOS


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

(2)  GU C 214 del 6.9.2006, pag. 14.

(3)  GU L 62 del 3.3.1998, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 154/2003 (GU L 25 del 30.1.2003, pag. 25).