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29.11.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 311/33 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1403/2007 DELLA COMMISSIONE
del 28 novembre 2007
recante riapertura della pesca dell’occhialone nelle zone CIEM VI, VII e VIII (acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o alla giurisdizione di paesi terzi) per le navi battenti bandiera spagnola
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 26, paragrafo 4,
visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (2), in particolare l’articolo 21, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 2015/2006 del Consiglio, del 19 dicembre 2006, che stabilisce, per il 2007 e il 2008, le possibilità di pesca dei pescherecci comunitari per determinati stock di acque profonde (3), fissa i contingenti per il 2007 e il 2008. |
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(2) |
Il 22 ottobre 2007 la Spagna ha comunicato alla Commissione, a norma dell’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2847/93, che a decorrere dal 19 ottobre 2007 avrebbe chiuso la pesca dell’occhialone nelle acque delle zone CIEM VI, VII e VIII (acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o alla giurisdizione di paesi terzi). |
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(3) |
Il 13 novembre 2007 la Commissione, a norma dell’articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2847/93 e dell’articolo 26, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2371/2002, ha adottato il regolamento (CE) n. 1328/2007 (4), che vieta la pesca dell’occhialone nelle acque delle zone CIEM VI, VII e VIII (acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o alla giurisdizione di paesi terzi) per le navi battenti bandiera spagnola o immatricolate in Spagna. |
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(4) |
Secondo le informazioni trasmesse alla Commissione dalle autorità spagnole, all’interno del contingente spagnolo nelle zone CIEM VI, VII e VIII (acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o alla giurisdizione di paesi terzi) è ancora disponibile un quantitativo di occhialone. Occorre quindi autorizzare la pesca dell’occhialone nelle acque suddette per i pescherecci battenti bandiera spagnola o immatricolati in Spagna. |
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(5) |
È necessario che detta autorizzazione prenda effetto il 30 ottobre 2007, in modo che il quantitativo di occhialone di cui trattasi possa essere pescato prima della fine dell’anno. |
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(6) |
Occorre pertanto abrogare il regolamento (CE) n. 1328/2007 con effetto a decorrere dal 30 ottobre 2007. |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Abrogazione
Il regolamento (CE) n. 1328/2007 è abrogato.
Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 30 ottobre 2007.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2007.
Per la Commissione
Fokion FOTIADIS
Direttore generale della Pesca e degli affari marittimi
(1) GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 865/2007 (GU L 192 del 24.7.2007, pag. 1).
(2) GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1967/2006 (GU L 409 del 30.12.2006, pag. 9); rettifica nella GU L 36 dell’8.2.2007, pag. 6.
(3) GU L 15 del 20.1.2007, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 898/2007 della Commissione (GU L 196 del 28.7.2007, pag. 22).
ALLEGATO
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N. |
81 - Riapertura |
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Stato membro |
Spagna |
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Stock |
SBR/678- |
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Specie |
Occhialone (Pagellus bogaraveo) |
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Zona |
Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone VI, VII e VIII |
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Data |
30.10.2007 |