27.11.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 309/28


REGOLAMENTO (CE) N. 1382/2007 DELLA COMMISSIONE

del 26 novembre 2007

che stabilisce le modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio per quanto riguarda il regime d’importazione per le carni suine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 1,

visto il regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio, del 29 marzo 1994, recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di carni bovine di qualità pregiata, carni suine, carni di volatili, frumento (grano) e frumento segalato e crusche, stacciature e altri residui (2), in particolare l’articolo 7,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1556/2006 della Commissione, del 18 ottobre 2006, che stabilisce le modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio relativo al regime d’importazione per le carni suine (3) è stato modificato in modo sostanziale e richiede nuove modifiche. Occorre pertanto abrogare il regolamento (CE) n. 1556/2006 e sostituirlo con un nuovo regolamento.

(2)

Il regolamento (CE) n. 774/94 ha aperto, a decorrere dal 1o gennaio 1994, nuovi contingenti tariffari annuali per alcuni prodotti del settore delle carni suine. L’applicazione di tali contingenti è a tempo indeterminato.

(3)

I contingenti tariffari devono essere gestiti mediante titoli di importazione. A tal fine è necessario definire le modalità di presentazione delle domande e i dati da indicare sulle domande e sui titoli.

(4)

Salvo disposizioni contrarie del presente regolamento, devono applicarsi il regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d’applicazione del regime dei titoli d’importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (4), e il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (5).

(5)

Al fine di garantire la regolarità delle importazioni, è opportuno suddividere in più sottoperiodi il periodo contingentale compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre. Il regolamento (CE) n. 1301/2006 limita in ogni caso il periodo di validità dei titoli all’ultimo giorno del periodo contingentale.

(6)

Dati i rischi di speculazione inerenti al regime del contingente tariffario nel settore delle carni suine, è opportuno stabilire condizioni precise per l’accesso degli operatori al regime suddetto.

(7)

Ai fini di una corretta gestione dei contingenti tariffari, è opportuno fissare a 20 EUR/100 kg la cauzione relativa ai titoli d’importazione.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Il presente regolamento stabilisce le modalità di gestione del contingente tariffario all’importazione di carni suine fresche, refrigerate o congelate dei codici NC 0203 19 13 e 0203 29 15 aperto dall’articolo 2 del regolamento (CE) n. 774/94.

2.   Il contingente tariffario è aperto su base annuale per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre.

3.   Il quantitativo di prodotti ammesso a beneficiare del contingente di cui al paragrafo 1, il dazio doganale applicabile e il numero d’ordine corrispondente sono fissati nell’allegato I.

Articolo 2

Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 1291/2000 e del regolamento (CE) n. 1301/2006.

Articolo 3

Il quantitativo fissato per il periodo contingentale annuale è ripartito in quattro sottoperiodi, come di seguito indicato:

a)

25 % dal 1o gennaio al 31 marzo;

b)

25 % dal 1o aprile al 30 giugno;

c)

25 % dal 1o luglio al 30 settembre;

d)

25 % dal 1o ottobre al 31 dicembre.

Articolo 4

1.   Ai fini dell’applicazione dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1301/2006, il richiedente di un titolo di importazione, all’atto della presentazione della prima domanda per un determinato periodo contingentale annuo, fornisce la prova di avere importato o esportato, durante ciascuno dei due periodi di cui al suddetto articolo 5, almeno 50 tonnellate di prodotti di cui all’articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2759/75.

2.   Nella domanda di titolo deve essere indicato il numero d’ordine riportato nell’allegato I del presente regolamento. La domanda può riguardare più prodotti con codici NC differenti. In tal caso, tutti i codici NC e la corrispondente designazione sono indicati rispettivamente nelle caselle 16 e 15 della domanda di titolo e del titolo stesso.

La domanda di titolo riguarda un quantitativo di almeno 20 tonnellate e pari al massimo al 20 % del quantitativo disponibile per il contingente considerato nel sottoperiodo contingentale di cui trattasi.

3.   La domanda di titolo e il titolo stesso recano:

a)

nella casella 8, l’indicazione del paese di origine;

b)

nella casella 20, una delle diciture riportate nell’allegato II, parte A.

Nella casella 24 del titolo è apposta una delle diciture riportate nell’allegato II, parte B.

Articolo 5

1.   La domanda di titolo può essere presentata esclusivamente nei primi sette giorni del mese che precede ciascuno dei sottoperiodi di cui all’articolo 3.

2.   All’atto della presentazione di una domanda di titolo è depositata una cauzione pari a 20 EUR/100 kg.

3.   In deroga all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1301/2006, ciascun richiedente può presentare più domande di titoli di importazione per prodotti aventi uno stesso numero d’ordine, se detti prodotti sono originari di paesi diversi. Le domande, relative ciascuna ad un solo paese d’origine, sono presentate contemporaneamente all’autorità competente di uno Stato membro. Esse sono considerate come un’unica domanda ai fini del massimale di cui all’articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, del presente regolamento.

4.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione, al più tardi il terzo giorno lavorativo successivo a quello in cui termina il periodo di presentazione delle domande, i quantitativi totali richiesti per ciascun gruppo, espressi in chilogrammi.

5.   I titoli sono rilasciati a decorrere dal settimo giorno lavorativo ed al più tardi l’undicesimo giorno lavorativo successivo alla fine del periodo di comunicazione di cui al paragrafo 4.

6.   La Commissione determina, ove del caso, i quantitativi per i quali non sono state presentate domande e che sono automaticamente aggiunti al quantitativo fissato per il sottoperiodo contingentale successivo.

Articolo 6

1.   In deroga all’articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006, gli Stati membri comunicano alla Commissione entro la fine del primo mese di ciascun sottoperiodo contingentale i quantitativi totali espressi in chilogrammi per i quali sono stati rilasciati titoli, di cui all’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del suddetto regolamento.

2.   Prima della fine del quarto mese successivo a ciascun periodo contingentale annuale gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi effettivamente immessi in libera pratica ai sensi del presente regolamento nel periodo considerato per numero d’ordine, espressi in chilogrammi.

3.   In deroga all’articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi, espressi in chilogrammi, che formano oggetto di titoli di importazione inutilizzati o parzialmente utilizzati, una prima volta contestualmente alla domanda per l’ultimo sottoperiodo e un’altra volta prima della fine del quarto mese successivo a ciascun periodo annuale.

Articolo 7

1.   In deroga all’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1291/2000, la validità dei titoli di importazione è di centocinquanta giorni a decorrere dal primo giorno del sottoperiodo per il quale sono stati rilasciati.

2.   Fatto salvo l’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000, il trasferimento dei diritti derivanti dai titoli è limitato ai cessionari che soddisfano le condizioni di ammissibilità di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1301/2006 e all’articolo 4, paragrafo 1, del presente regolamento.

Articolo 8

Il regolamento (CE) n. 1556/2006 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato III.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o dicembre 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 282 dell’1.11.1975, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

(2)  GU L 91 dell’8.4.1994, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2198/95 della Commissione (GU L 221 del 19.9.1995, pag. 3).

(3)  GU L 288 del 19.10.2006, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1940/2006 (GU L 407 del 30.12.2006, pag. 153); rettifica nella GU L 44 del 15.2.2007, pag. 77.

(4)  GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2006 (GU L 365 del 21.12.2006, pag. 52).

(5)  GU L 238 dell’1.9.2006, pag. 13. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 289/2007 (GU L 78 del 17.3.2007, pag. 17).


ALLEGATO I

Numero d’ordine

Codice NC

Dazio applicabile

Quantitativi in tonnellate

(peso del prodotto)

09.4046

0203 19 13

0203 29 15

0 %

7 000


ALLEGATO II

A.   Diciture di cui all’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, lettera b):

in bulgaro

:

Регламент (ЕО) № 1382/2007

in spagnolo

:

Reglamento (CE) no 1382/2007

in ceco

:

Nařízení (ES) č. 1382/2007

in danese

:

Forordning (EF) nr. 1382/2007

in tedesco

:

Verordnung (EG) Nr. 1382/2007

in estone

:

Määrus (EÜ) nr 1382/2007

in greco

:

Kανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1382/2007

in inglese

:

Regulation (EC) No 1382/2007

in francese

:

Règlement (CE) no 1382/2007

in italiano

:

Regolamento (CE) n. 1382/2007

in lettone

:

Regula (EK) Nr. 1382/2007

in lituano

:

Reglamentas (EB) Nr. 1382/2007

in ungherese

:

1382/2007/EK rendelet

in maltese

:

Ir-Regolament (KE) Nru 1382/2007

in olandese

:

Verordening (EG) nr. 1382/2007

in polacco

:

Rozporządzenie (WE) nr 1382/2007

in portoghese

:

Regulamento (CE) n.o 1382/2007

in rumeno

:

Regulamentul (CE) nr. 1382/2007

in slovacco

:

Nariadenie (ES) č. 1382/2007

in sloveno

:

Uredba (ES) št. 1382/2007

in finlandese

:

Asetus (EY) N:o 1382/2007

in svedese

:

Förordning (EG) nr 1382/2007

B.   Diciture di cui all’articolo 4, paragrafo 3, secondo comma:

in bulgaro

:

Мито, определено на 0 %, съгласно Регламент (ЕО) № 1382/2007

in spagnolo

:

Derecho de aduana del 0 % en aplicación del Reglamento (CE) no 1382/2007

in ceco

:

Clo stanoveno na 0 % podle nařízení (ES) č. 1382/2007

in danese

:

Told fastsat til 0 % i henhold til forordning (EF) nr. 1382/2007

in tedesco

:

Auf 0 v. H. festgesetzter Zoll gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1382/2007

in estone

:

Vastavalt määrusele (EÜ) nr 1382/2007 on kinnitatud 0 % tollimaks

in greco

:

Δασμός καθοριζόμενος σε 0 % κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1382/2007

in inglese

:

Customs duty fixed at 0 % pursuant to Regulation (EC) No 1382/2007

in francese

:

droit de douane fixé à 0 % en application du règlement (CE) no 1382/2007

in italiano

:

Dazio doganale fissato allo 0 % in applicazione del regolamento (CE) n. 1382/2007

in lettone

:

Noteikts 0 % muitas nodoklis, ievērojot Regulu (EK) Nr. 1382/2007

in lituano

:

0 % muitas, nustatytas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1382/2007

in ungherese

:

0 %-os vámtétel az 1382/2007/EK rendelet alapján

in maltese

:

Rata ta’ dazju doganali ffissat għal 0 % skond ir-Regolament (KE) Nru 1382/2007

in olandese

:

Douanerecht 0 % op grond van Verordening (EG) nr. 1382/2007

in polacco

:

Cło ustalone na poziomie 0 % na podstawie Rozporządzenia (WE) nr 1382/2007

in portoghese

:

Direito aduaneiro fixado em 0 %, nos termos do Regulamento (CE) n.o 1382/2007

in rumeno

:

Taxe vamale fixate la 0 % în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1382/2007

in slovacco

:

Clo stanovené na úrovni 0 % podľa nariadenia (ES) č. 1382/2007

in sloveno

:

0 % dajatev v skladu z Uredbo (ES) št. 1382/2007

in finlandese

:

Tulliksi vahvistettu 0 % asetuksen (EY) N:o 1382/2007 mukaisesti

in svedese

:

Tullsats fastställd till 0 % i enlighet med Förordning (EG) nr 1382/2007


ALLEGATO III

Tavola di concordanza

Regolamento (CE) n. 1556/2006

Presente regolamento

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 2

Articolo 1, paragrafo 3

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 2

Articolo 3

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 3, paragrafo 3

Articolo 4, paragrafo 3, lettera a)

Articolo 3, paragrafo 4

Articolo 4, paragrafo 3, lettera b)

Articolo 3, paragrafo 5

Articolo 4, paragrafo 3, secondo comma

Articolo 4, paragrafo 1, primo comma

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 5, paragrafo 3

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 5, paragrafo 4

Articolo 4, paragrafo 4

Articolo 5, paragrafo 5

Articolo 4, paragrafo 5

Articolo 6, paragrafo 2

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 5, paragrafo 2

Articolo 7, paragrafo 2

Articolo 6

Articolo 5, paragrafo 2

Articolo 8

Articolo 8

Articolo 9

Articolo 9

Allegato I

Allegato I

Allegato II bis

Allegato II, parte A

Allegato II ter

Allegato II, parte B

Allegato III

Allegato IV

Allegato V

Allegato VI