24.11.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 307/14


REGOLAMENTO (CE) N. 1376/2007 DELLA COMMISSIONE

del 23 novembre 2007

recante modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 304/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’esportazione ed importazione di prodotti chimici pericolosi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 304/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull’esportazione ed importazione di prodotti chimici pericolosi (1), in particolare l’articolo 22, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 304/2003 attua la convenzione di Rotterdam concernente la procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale (procedura PIC), firmata l’11 settembre 1998 e approvata, a nome della Comunità, con decisione 2003/106/CE del Consiglio (2).

(2)

L’allegato I del regolamento (CE) n. 304/2003 deve essere modificato per tenere conto di atti normativi adottati con riguardo ad alcuni prodotti chimici a norma della direttiva 76/769/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (3), della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (4), della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (5), e di altre normative comunitarie. Nei casi in cui alle restrizioni imposte da questi atti deve essere data attuazione soltanto in una data futura, l’applicazione degli obblighi imposti dal regolamento (CE) n. 304/2003 non deve iniziare prima di tale data, allo scopo di agevolare l’applicazione.

(3)

A norma della direttiva 76/769/CEE, l’uso dei perfluorottani sulfonati è rigorosamente limitato a fini industriali. Tali prodotti devono essere pertanto iscritti negli elenchi dei prodotti chimici riportati nelle parti 1 e 2 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 304/2003.

(4)

L’iscrizione delle sostanze dimetenammide, fosalone, alacloro, tiodicarb, ossidemeton-metile, cadusafos, carbofuran, carbosulfan, alossifop-R come sostanze attive nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE è stata oggetto di una decisione negativa. Pertanto dette sostanze attive non possono essere utilizzate come pesticidi e devono essere iscritte negli elenchi di prodotti chimici riportati nelle parti 1 e 2 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 304/2003.

(5)

L’iscrizione del carbaril e del triclorfon come sostanze attive nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE è stata oggetto di una decisione negativa e l’iscrizione del carbaril e del triclorfon come sostanze attive nell’allegato I, IA o IB della direttiva 98/8/CE è stata parimenti oggetto di una decisione negativa. Pertanto dette sostanze attive non possono essere utilizzate come pesticidi e devono essere iscritte negli elenchi di prodotti chimici riportati nelle parti 1 e 2 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 304/2003.

(6)

L’iscrizione del malation come sostanza attiva nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE è stata oggetto di una decisione negativa. Pertanto l’uso di tale sostanza attiva è vietato nella sottocategoria pesticidi del gruppo dei prodotti fitosanitari e la sostanza in questione deve essere iscritta nell’elenco di prodotti chimici riportato nella parte 1 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 304/2003.

(7)

L’iscrizione del fenitrotion, del diclorvos, del diazinon e del diuron come sostanze attive nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE è stata oggetto di una decisione negativa. Pertanto l’uso di tali sostanze attive è vietato nella sottocategoria pesticidi del gruppo dei prodotti fitosanitari e le sostanze in questione devono essere iscritte nella parte 1 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 304/2003, nonostante il fatto che sono state identificate e notificate ai fini della valutazione a norma della direttiva 98/8/CE e possono quindi essere ancora autorizzate dagli Stati membri fino all’adozione di una decisione in base a tale direttiva.

(8)

La direttiva 91/414/CEE prevede all’articolo 8, paragrafo 2, un periodo di dodici anni durante il quale gli Stati membri possono autorizzare l’immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti talune sostanze attive. Questo periodo è stato prorogato dal regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione, del 20 novembre 2002, che prolunga il periodo di tempo di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e concernente la non iscrizione di talune sostanze attive nell’allegato I della suddetta direttiva e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti dette sostanze (6). Tuttavia, poiché non è stata adottata alcuna direttiva intesa ad iscrivere le sostanze attive azinfos-metile e vinclozolin nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE prima della scadenza del termine stabilito per tali sostanze, gli Stati membri sono stati obbligati a ritirare le autorizzazioni nazionali dei prodotti fitosanitari contenenti dette sostanze a decorrere dal 1o gennaio 2007. Di conseguenza è vietato l’uso come pesticidi delle sostanze attive azinfos-metile e vinclozolin, che devono pertanto essere iscritte nell’elenco dei prodotti chimici riportato nella parte 1 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 304/2003.

(9)

Occorre pertanto modificare di conseguenza l’allegato I del regolamento (CE) n. 304/2003.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 29 della direttiva 67/548/CEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (CE) n. 304/2003 è modificato in conformità dell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 2007.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione


(1)   GU L 63 del 6.3.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2006 della Commissione (GU L 136 del 24.5.2006, pag. 9).

(2)   GU L 63 del 6.3.2003, pag. 27.

(3)   GU L 262 del 27.9.1976, pag. 201. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 257 del 3.10.2007, pag. 13).

(4)   GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/52/CE della Commissione (GU L 214 del 17.8.2007, pag. 3).

(5)   GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/47/CE (GU L 247 del 21.9.2007, pag. 21).

(6)   GU L 319 del 23.11.2002, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1980/2006 (GU L 368 del 23.12.2006, pag. 96).


ALLEGATO

L’allegato I del regolamento (CE) n. 304/2003 è modificato come segue.

1)

Nella parte 1 sono aggiunte le seguenti voci:

Prodotto chimico

N. CAS

N. Einecs

Codice NC

Sottocategoria (*1)

Limitazioni d’uso (*2)

Paesi che non richiedono notifica

«Alacloro +

15972-60-8

240-110-8

2924 29 95

p(1)

div

 

Azinfos-metile

86-50-0

201-676-1

2933 99 90

p(1)

div

 

Cadusafos +

95465-99-9

n.p.

2930 90 85

p(1)

div

 

Carbaril + (*1)

63-25-2

200-555-0

2924 29 95

p(1)-p(2)

div-div

 

Carbofuran +

1563-66-2

216-353-0

2932 99 85

p(1)

div

 

Carbosulfan +

55285-14-8

259-565-9

2932 99 85

p(1)

div

 

Diazinon (*1)

333-41-5

206-373-8

2933 59 10

p(1)

div

 

Diclorvos (*1)

62-73-7

200-547-7

2919 90 90

p(1)

div

 

Dimetenammide +

87674-68-8

n.p.

2934 99 90

p(1)

div

 

Diuron

330-54-1

206-354-4

2924 21 90

p(1)

div

 

Fenitrotion (*1)

122-14-5

204-524-2

2920 19 00

p(1)

div

 

Alossifop-R + (*1)

95977-29-0

n.p.

2933 39 99

p(1)

div

 

(estere metilico di alossifop-P)

(72619-32-0)

(406-250-0)

(2933 39 99 )

Malation (*1)

121-75-5

204-497-7

2930 90 85

p(1)

div

 

Ossidemeton-metile +

301-12-2

206-110-7

2930 90 85

p(1)

div

 

Perfluorottani sulfonati

(PFOS) C8F17SO2X [X = OH, sale metallico (O-M+), alogenuro, ammide e altri derivati compresi i polimeri] + (*2)

1763-23-1

217-179-8

2904 90 20

i(1)

restr

 

2795-39-3

e altri

220-527-1

2904 90 20

e altri

Fosalone +

2310-17-0

218-996-2

2934 99 90

p(1)

div

 

Tiodicarb + (*1)

59669-26-0

261-848-7

2930 90 85

p(1)

div

 

Triclorfon + (*1)

52-68-6

200-149-3

2931 00 95

p(1)-p(2)

div-div

 

Vinclozolin

50471-44-8

256-599-6

2934 99 90

p(1)

div

 

2)

Nella parte 2 sono aggiunte le seguenti voci:

Prodotto chimico

N. CAS

N. Einecs

Codice NC

Categoria (*)

Limitazioni d’uso (**)

«Alacloro

15972-60-8

240-110-8

2924 29 95

p

div

Cadusafos

95465-99-9

n.p.

2930 90 85

p

div

Carbaril

63-25-2

200-555-0

2924 29 95

p

div

Carbofuran

1563-66-2

216-353-0

2932 99 85

p

div

Carbosulfan

55285-14-8

259-565-9

2932 99 85

p

div

Dimetenammide

87674-68-8

n.p.

2934 99 90

p

div

Alossifop-R

95977-29-0

n.p.

2933 39 99

p

div

(estere metilico di alossifop-P)

(72619-32-0)

(406-250-0)

(2933 39 99 )

Ossidemeton-metile

301-12-2

206-110-7

2930 90 85

p

div

Perfluorottani sulfonati

(PFOS) C8F17SO2X [X = OH, sale metallico (O-M+), alogenuro, ammide e altri derivati compresi i polimeri]

1763-23-1

217-179-8

2904 90 20

i

restr

2795-39-3

e altri

220-527-1

2904 90 20

e altri

Fosalone

2310-17-0

218-996-2

2934 99 90

p

div

Tiodicarb

59669-26-0

261-848-7

2930 90 85

p

div

Triclorfon

52-68-6

200-149-3

2931 00 95

p

div»


(*1)  La voce si applica a decorrere dal 19 dicembre 2007.

(*2)  La voce si applica a decorrere dal 27 giugno 2008.»