17.11.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 300/44


REGOLAMENTO (CE) N. 1348/2007 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 9 novembre 2007

in merito alle disposizioni transitorie per l’applicazione delle riserve minime da parte della Banca centrale europea in seguito all’introduzione dell’euro a Cipro e Malta

(BCE/2007/11)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 19.1 e il primo trattino dell’articolo 47.2,

visto il regolamento (CE) n. 2531/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sull’applicazione dell’obbligo di riserve minime da parte della Banca centrale europea (1),

visto il regolamento (CE) n. 1745/2003 della Banca centrale europea, del 12 settembre 2003, sull’applicazione di riserve obbligatorie minime (BCE/2003/9) (2),

visto il regolamento (CE) n. 2532/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni (3),

visto il regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (4), in particolare l’articolo 5, paragrafo 1, e l’articolo 6, paragrafo 4,

visto il regolamento (CE) n. 2423/2001 della Banca centrale europea, del 22 novembre 2001, relativo al bilancio consolidato del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2001/13) (5),

considerando quanto segue:

(1)

L’adozione dell’euro da parte di Cipro e Malta il 1o gennaio 2008 comporta che, a partire da tale data, gli enti creditizi e le loro filiali situate a Cipro o Malta saranno soggetti al regime dell’obbligo di riserva.

(2)

L’integrazione di tali entità nel sistema di riserve minime messo a punto dalla Banca centrale europea (BCE) comporta che vengano adottate disposizioni transitorie per assicurare un’agevole integrazione senza creare oneri sproporzionati in capo agli enti creditizi degli Stati membri partecipanti, ivi compresi Cipro e Malta.

(3)

L’articolo 5 dello statuto in combinato disposto con l’articolo 10 del trattato che istituisce la Comunità europea implica l’obbligo per gli Stati membri di prevedere e attuare a livello nazionale tutte le misure idonee per la raccolta delle informazioni statistiche necessarie ad assolvere gli obblighi di segnalazione statistica della BCE e di assicurare una tempestiva preparazione in materia statistica in vista dell’adozione dell’euro.

(4)

Alla luce degli articoli 3.5 e 4.7 del regolamento interno della Banca centrale europea, i governatori della Central Bank of Cyprus e della Bank Ċentrali ta’Malta/Central Bank of Malta sono stati invitati a prendere parte al dibattito che ha condotto all’adozione del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, i termini «istituzione», «obbligo di riserva», «periodo di mantenimento», «aggregato soggetto a riserva» e «Stato membro partecipante» hanno lo stesso significato di cui al regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9).

Articolo 2

Disposizioni transitorie per le istituzioni situate a Cipro o Malta

1.   In deroga a quanto previsto nell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9), per le istituzioni situate a Cipro o Malta è stabilito un periodo di mantenimento transitorio compreso tra il 1o gennaio 2008 e il 15 gennaio 2008.

2.   L’aggregato soggetto a riserva di ciascuna istituzione situata a Cipro o Malta per il periodo di mantenimento transitorio è definito in relazione ad elementi del proprio bilancio al 31 ottobre 2007. Le istituzioni situate a Cipro o Malta segnalano il proprio aggregato soggetto a riserva alla Central Bank of Cyprus o alla Bank Ċentrali ta’Malta/Central Bank of Malta rispettivamente, in conformità del quadro per le segnalazioni di statistiche monetarie e finanziarie della BCE, come stabilito nel regolamento (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13). Le istituzioni situate a Cipro o Malta che beneficiano di tale deroga in virtù dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13) calcolano l’aggregato soggetto a riserva per il periodo di mantenimento transitorio sulla base del proprio bilancio al 30 settembre 2007.

3.   Con riguardo al periodo di mantenimento transitorio, un’istituzione situata a Cipro o Malta, o la rispettiva banca centrale nazionale, calcola le riserve minime di tale istituzione. La parte che effettua il calcolo lo sottopone all’altra parte lasciando a quest’ultima il tempo sufficiente per verificare tale calcolo e presentare eventuali revisioni. Le riserve minime così calcolate, comprese le eventuali revisioni, sono confermate dalle due parti al più tardi l’11 dicembre 2007. Se la parte che riceve la notifica non conferma l’ammontare di riserve minime entro l’11 dicembre 2007, si ritiene che essa abbia riconosciuto che l’ammontare calcolato sia valido per il periodo di mantenimento transitorio.

4.   L’articolo 3, paragrafi 2, 3 e 4, si applica mutatis mutandis alle istituzioni situate a Cipro così che esse possano, per il loro periodo di mantenimento iniziale, dedurre dal loro aggregato soggetto a riserva tutte le passività dovute alle istituzioni di Cipro o Malta, sebbene al momento del calcolo delle riserve tali istituzioni non compaiano nella lista di istituzioni soggette agli obblighi di riserva di cui all’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9).

L’articolo 3, paragrafi 2, 3 e 4, si applica mutatis mutandis alle istituzioni situate a Malta così che esse possano, per il loro periodo di mantenimento iniziale, dedurre dal loro aggregato soggetto a riserva tutte le passività dovute alle istituzioni situate a Cipro o Malta, sebbene al momento del calcolo delle riserve tali istituzioni non compaiano nella lista delle istituzioni soggette agli obblighi di riserva di cui all’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9).

Articolo 3

Disposizioni transitorie per le istituzioni situate in altri Stati membri partecipanti

1.   Il periodo di mantenimento relativo alle istituzioni situate in altri Stati membri partecipanti conformemente all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9) non risente dell’esistenza di un periodo di mantenimento transitorio previsto per le istituzioni situate a Cipro o Malta.

2.   Le istituzioni situate in altri Stati membri partecipanti potrebbero decidere di dedurre dal proprio aggregato soggetto a riserva per i periodi di mantenimento compresi tra il 12 dicembre 2007 e il 15 gennaio 2008 e tra il 16 gennaio e il 12 febbraio 2008 tutte le passività dovute alle istituzioni situate a Cipro o Malta, sebbene al momento del calcolo delle riserve tali istituzioni non compaiano nella lista delle istituzioni soggette all’obbligo di riserva di cui all’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9).

3.   Le istituzioni situate in altri Stati membri partecipanti che desiderino dedurre passività dovute alle istituzioni situate a Cipro o Malta calcolano, per i periodi di mantenimento compresi tra il 12 dicembre 2007 e il 15 gennaio 2008 e tra il 16 gennaio e il 12 febbraio 2008, le riserve minime sulla base del proprio bilancio al 31 ottobre e al 30 novembre 2007 rispettivamente, e presentano una tavola conformemente alla nota 5 della tavola 1 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13) che mostra le istituzioni situate a Cipro o Malta come già soggette al sistema di riserve minime della BCE.

Ciò non pregiudica l’obbligo per le istituzioni di segnalare le informazioni statistiche per i periodi in questione in conformità della tavola 1 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13), che mostra ancora le istituzioni situate a Cipro o Malta come banche situate nel «Resto del mondo».

Le tavole sono presentate nel rispetto dei termini temporali e delle procedure stabiliti nel regolamento (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13).

4.   Per i periodi di mantenimento che hanno inizio a dicembre 2007, gennaio e febbraio 2008, le istituzioni situate in altri Stati membri partecipanti che beneficiano della deroga di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13) e che desiderino dedurre passività nei confronti delle istituzioni situate a Cipro o Malta, calcolano le riserve minime sulla base del proprio bilancio al 30 settembre 2007 e presentano una tavola conforme alla nota 5 della tavola 1 dell’allegato 1 del regolamento (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13) che mostra le istituzioni situate a Cipro o Malta come già soggette al sistema di riserve minime della BCE.

Ciò non pregiudica l’obbligo per le istituzioni di segnalare le informazioni statistiche per i periodi in questione in conformità della tavola 1 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13), che mostra ancora le istituzioni situate a Cipro o Malta come banche situate nel «Resto del mondo».

Le tavole sono presentate nel rispetto dei termini temporali e delle procedure stabiliti nel regolamento (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13).

Articolo 4

Entrata in vigore e applicazione

1.   Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

2.   In assenza di disposizioni specifiche contenute nel presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9) e (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13).

Fatto a Francoforte sul Meno, il 9 novembre 2007.

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il Presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  GU L 318 del 27.11.1998, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 134/2002 (GU L 24 del 26.1.2002, pag. 1).

(2)  GU L 250 del 2.10.2003, pag. 10.

(3)  GU L 318 del 27.11.1998, pag. 4.

(4)  GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8.

(5)  GU L 333 del 17.12.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 4/2007 (BCE/2006/20) (GU L 2 del 5.1.2007, pag. 3).