13.11.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 294/3


REGOLAMENTO (CE) N. 1321/2007 DELLA COMMISSIONE

del 12 novembre 2007

che stabilisce le modalità per integrare in un repertorio centrale le informazioni sugli eventi nel settore dell’aviazione civile scambiate in conformità della direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2003, relativa alla segnalazione di taluni eventi nel settore dell’aviazione civile (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2003/42/CE prescrive di istituire sistemi nazionali di segnalazione degli eventi per garantire che le pertinenti informazioni sulla sicurezza aerea siano segnalate, raccolte, valutate, elaborate e registrate in basi di dati nazionali.

(2)

Gli Stati membri sono tenuti a prendere parte allo scambio di informazioni sulla sicurezza, mentre la Commissione deve favorire tale scambio con il solo obiettivo di prevenire incidenti e inconvenienti nel campo dell’aviazione, senza pertanto determinare colpe e responsabilità, né effettuare analisi comparative delle prestazioni in termini di sicurezza.

(3)

Per trasferire le informazioni occorre utilizzare al meglio le tecnologie moderne, garantendo nel contempo la protezione dell’intera base di dati.

(4)

Il modo più efficace per scambiare una grande quantità di informazioni tra tutti gli Stati membri è creare un repertorio centrale alimentato dalle basi di dati nazionali e accessibile a tutti gli Stati membri.

(5)

Per tenere conto della specificità di ogni sistema nazionale predisposto a norma dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2003/42/CE, è opportuno che le disposizioni per l’aggiornamento delle informazioni fornite dagli Stati membri siano stabilite mediante un protocollo tecnico concordato tra la Commissione e ciascuno Stato membro.

(6)

Affinché si possano applicare procedure di controllo della qualità e per evitare che uno stesso evento sia segnalato da più Stati membri, occorre che tutte le informazioni registrate nelle basi di dati nazionali siano registrate anche nel repertorio centrale.

(7)

Per un’applicazione corretta dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/42/CE, ogni organismo preposto alla regolamentazione della sicurezza dell’aviazione civile o allo svolgimento delle indagini su incidenti e inconvenienti dell’aviazione civile nella Comunità deve avere il diritto di accedere alle informazioni scambiate.

(8)

A norma dell’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2003/42/CE, le informazioni desunte dalle indagini sugli incidenti e sugli inconvenienti gravi realizzate in conformità della direttiva 94/56/CE del Consiglio (2) devono anch’esse essere registrate nelle basi di dati. Tuttavia, nel corso dello svolgimento di un’indagine, occorre registrare nelle basi di dati solo i principali elementi concreti, completando le informazioni su tali incidenti e inconvenienti gravi a indagine conclusa.

(9)

La Commissione dovrebbe esaminare, due anni dopo l’entrata in vigore del presente regolamento, l’interesse che le informazioni scambiate presentano per la sicurezza.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la sicurezza aerea istituito a norma dell’articolo 12 del regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente l’armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell’aviazione civile (3),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce misure relative all’integrazione in un repertorio centrale delle pertinenti informazioni sulla sicurezza scambiate dagli Stati membri, in conformità dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2003/42/CE.

Articolo 2

Repertorio centrale

1.   La Commissione istituisce e gestisce un repertorio centrale per registrare tutte le informazioni ricevute dagli Stati membri in conformità dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2003/42/CE.

2.   Ogni Stato membro concorda con la Commissione i protocolli tecnici per l’aggiornamento del repertorio centrale mediante il trasferimento di tutte le pertinenti informazioni sulla sicurezza contenute nelle basi di dati nazionali di cui all’articolo 5, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2003/42/CE. Si garantisce in tal modo che tutte le pertinenti informazioni sulla sicurezza contenute nelle basi di dati nazionali siano integrate nel repertorio centrale.

3.   In conformità dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/42/CE, ogni organismo preposto alla regolamentazione della sicurezza dell’aviazione civile o allo svolgimento delle indagini su incidenti e inconvenienti dell’aviazione civile nella Comunità ha accesso on line a tutte le informazioni contenute nel repertorio centrale, ad eccezione delle informazioni che identificano direttamente l’operatore o l’aeromobile oggetto di una segnalazione.

4.   Le informazioni riservate sono il nome, il codice d’identificazione, l’indicativo di chiamata o il numero di volo dell’operatore, nonché il numero d’immatricolazione o il numero di serie/di fabbricazione dell’aeromobile.

Tuttavia, qualora tali informazioni siano considerate necessarie per valutare la sicurezza, un’autorizzazione è richiesta allo Stato membro che le ha fornite.

Articolo 3

Informazioni relative alle indagini

Nel corso dello svolgimento di un’indagine su incidenti e inconvenienti gravi sono trasferiti nel repertorio centrale i principali dati concreti a essi relativi. A indagine conclusa, si aggiungono tutte le informazioni, tra cui figura, se disponibile, la sintesi in inglese della relazione finale dell’indagine.

Articolo 4

Revisione

La Commissione esamina, due anni dopo l’entrata in vigore del presente regolamento, l’interesse che le informazioni registrate e scambiate presentano per la sicurezza.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 novembre 2007.

Per la Commissione

Jacques BARROT

Vicepresidente


(1)  GU L 167 del 4.7.2003, pag. 23.

(2)  GU L 319 del 12.12.1994, pag. 14.

(3)  GU L 373 del 31.12.1991, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1900/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 377 del 27.12.2006, pag. 176).