10.11.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 293/3


REGOLAMENTO (CE) N. 1319/2007 DELLA COMMISSIONE

del 9 novembre 2007

recante modifica dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio in ordine all’uso di alimenti per animali ottenuti da parcelle nel corso del primo anno di conversione all’agricoltura biologica

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (1), in particolare l’articolo 13, secondo trattino,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2092/91 gli animali sono alimentati principalmente con alimenti prodotti dall’azienda medesima e facendo ampio ricorso al pascolo nel caso degli erbivori. Per rispettare questa condizione gli agricoltori biologici espandono le loro aziende, in particolare acquistando e prendendo in affitto parcelle a pascoli e prati permanenti.

(2)

A norma del regolamento (CEE) n. 2092/91 i terreni coltivati con metodi non biologici, acquistati o presi in affitto, devono essere sottoposti a un periodo di conversione al metodo biologico. Inoltre, gli alimenti per animali ottenuti nel primo anno di conversione non sono considerati alimenti in fase di conversione né possono essere agevolmente venduti per l’uso nell’agricoltura convenzionale, in quanto il mercato di questi foraggi perenni non biologici è molto limitato.

(3)

L’uso di alimenti per erbivori non prodotti secondo il metodo biologico dopo il 31 dicembre 2007 è incompatibile con le disposizioni dell’allegato I, parte B, punto 4.8, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2092/91. Dopo tale data sarà difficile per le aziende poter rispettare condizioni che impongano di mantenere al pascolo i terreni da esse acquistati o affittati nel primo anno di conversione al metodo di produzione biologico.

(4)

È quindi necessario permettere di incorporare nella formula della razione alimentare degli animali una data percentuale di alimenti ottenuti da parcelle nel corso del primo anno di conversione.

(5)

Occorre pertanto modificare il regolamento (CEE) n. 2092/91.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell’articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2092/91,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell’allegato I, parte B, del regolamento (CEE) n. 2092/91, il testo del punto 4.4 è sostituito dal seguente:

«4.4.

Fino al 31 dicembre 2008, l’incorporazione nella razione alimentare di alimenti in fase di conversione è autorizzata fino a un massimo del 50 % in media della formula alimentare. Se gli alimenti in fase di conversione provengono da un’unità dell’azienda stessa, tale percentuale può arrivare all’80 %.

A partire dal 1o gennaio 2009, l’incorporazione nella razione alimentare di alimenti in fase di conversione è autorizzata fino a un massimo del 30 % in media della formula alimentare. Se gli alimenti in fase di conversione provengono da un’unità dell’azienda stessa, la percentuale può arrivare al 60 %.

Fino al 20 % della quantità media complessiva di alimenti somministrati agli animali può provenire dal pascolo o dal raccolto ottenuto da pascoli o prati permanenti nel loro primo anno di conversione all’agricoltura biologica, purché tali prati e pascoli facciano parte della stessa azienda e non abbiano fatto parte di un’unità di produzione biologica della stessa azienda nel corso degli ultimi cinque anni. In caso di utilizzazione contemporanea di alimenti in fase di conversione e alimenti ottenuti da parcelle nel corso del loro primo anno di conversione, la percentuale combinata totale di tali alimenti non supera le percentuali massime fissate nel primo e nel secondo comma.

Le suddette percentuali sono calcolate annualmente in percentuale di sostanza secca degli alimenti di origine agricola.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2007 della Commissione (GU L 181 dell’11.7.2007, pag. 10).