9.11.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 291/11


REGOLAMENTO (CE) N. 1313/2007 DELLA COMMISSIONE

dell’8 novembre 2007

che modifica il regolamento (CE) n. 2076/2002 per quanto concerne la proroga del periodo di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per il metalaxil, nonché il regolamento (CE) n. 2024/2006, per quanto concerne la soppressione della deroga relativa al metalaxil

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato di adesione della Bulgaria e della Romania,

visto l’atto di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l’articolo 42,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 2, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il metalaxil è una delle sostanze attive elencate nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione, dell’11 dicembre 1992, recante disposizioni d’attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (2).

(2)

In conformità dell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione, del 20 novembre 2002, che prolunga il periodo di tempo di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e concernente la non iscrizione di talune sostanze attive nell’allegato I della suddetta direttiva e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti dette sostanze (3), per le sostanze attive esaminate nel quadro del regolamento (CEE) n. 3600/92 il periodo di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE è scaduto il 31 dicembre 2006.

(3)

Il 2 maggio 2003 la Commissione ha adottato la decisione 2003/308/CE concernente la non iscrizione del metalaxil nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva (4).

(4)

Il regolamento (CE) n. 2024/2006 della Commissione, del 22 dicembre 2006, recante misure transitorie in deroga al regolamento (CE) n. 2076/2002 e alle decisioni 98/270/CE, 2002/928/CE, 2003/308/CE, 2004/129/CE, 2004/141/CE, 2004/247/CE, 2004/248/CE, 2005/303/CE e 2005/864/CE intesi a mantenere l’impiego di prodotti fitosanitari contenenti alcune sostanze attive non figuranti nell’allegato I alla direttiva 91/414/CEE in seguito all’adesione della Romania (5), prevede una deroga all’articolo 3 della decisione 2003/308/CE.

(5)

La Corte di giustizia delle Comunità europee ha annullato la decisione 2003/308/CE con la sentenza C-326/05 del 18 luglio 2007 (6).

(6)

L’articolo 233 del trattato dispone che l’istituzione da cui emana l’atto annullato prende i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza della Corte di giustizia comporta.

(7)

Di conseguenza, occorre prolungare il periodo di tempo previsto per il metalaxil dal regolamento (CE) n. 2076/2002, al fine di consentire l’esame di tale sostanza e contemporaneamente l’autorizzazione dei prodotti fitosanitari contenenti metalaxil da parte degli Stati membri. Le modalità della procedura di valutazione del metalaxil dovranno essere definite in un atto specifico. Affinché l’esecuzione della sentenza avvenga al più presto, il periodo va prolungato senza attendere l’adozione di un tale atto.

(8)

I regolamenti (CE) n. 2076/2002 e (CE) n. 2024/2006 devono pertanto essere modificati.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All’articolo 1 del regolamento (CE) n. 2076/2002, dopo la prima frase è inserita la frase seguente:

«Tuttavia, per il metalaxil il periodo di 12 anni di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE è prolungato fino al 30 giugno 2010.»

Articolo 2

L’articolo 4 del regolamento (CE) n. 2024/2006 è soppresso.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 2 maggio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’8 novembre 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/52/CE della Commissione (GU L 214 del 17.8.2007, pag. 3).

(2)  GU L 366 del 15.12.1992, pag. 10. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2266/2000 (GU L 259 del 13.10.2000, pag. 27).

(3)  GU L 319 del 23.11.2002, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1980/2006 (GU L 368 del 23.12.2006, pag. 96).

(4)  GU L 113 del 7.5.2003, pag. 8.

(5)  GU L 384 del 29.12.2006, pag. 79.

(6)  GU C 235 del 6.10.2007, pag. 5.