7.11.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 289/8 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1300/2007 DELLA COMMISSIONE
del 6 novembre 2007
recante modifica del regolamento (CE) n. 1622/2000 che fissa talune modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo e che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), in particolare l’articolo 46, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
L’allegato V, parte B, punto 3, del regolamento (CE) n. 1493/1999 prevede la possibilità di derogare al tenore massimo di acidità volatile per talune categorie di vini. |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 1622/2000 della Commissione (2) fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999, in particolare per quanto riguarda i tenori massimi totali di acidità volatile dei vini. In particolare, secondo il disposto dell’articolo 20, i vini che beneficiano di deroghe sono elencati nell’allegato XIII del medesimo regolamento. |
(3) |
Alcuni v.l.q.p.r.d. spagnoli e il v.q.p.r.d. italiano «Alto Adige», che sono elaborati secondo metodi particolari e hanno un titolo alcolometrico volumico totale superiore a 13 % vol, presentano di norma un tenore di acidità volatile superiore ai limiti massimi stabiliti nell’allegato V, parte B, punto 1, del regolamento (CE) n. 1493/1999, ma comunque inferiore a 35 o 40 milliequivalenti per litro, secondo i casi. Tali vini devono essere pertanto aggiunti all’elenco di cui all’allegato XIII del regolamento (CE) n. 1622/2000. |
(4) |
Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1622/2000. |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato XIII del regolamento (CE) n. 1622/2000 è modificato in conformità dell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2007.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).
(2) GU L 194 del 31.7.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 556/2007 (GU L 132 del 24.5.2007, pag. 3).
ALLEGATO
L’allegato XIII del regolamento (CE) n. 1622/2000 è modificato come segue.
1) |
La lettera c) è sostituita dalla seguente:
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2) |
La lettera f) è sostituita dalla seguente:
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