7.11.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 289/8


REGOLAMENTO (CE) N. 1300/2007 DELLA COMMISSIONE

del 6 novembre 2007

recante modifica del regolamento (CE) n. 1622/2000 che fissa talune modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo e che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), in particolare l’articolo 46, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato V, parte B, punto 3, del regolamento (CE) n. 1493/1999 prevede la possibilità di derogare al tenore massimo di acidità volatile per talune categorie di vini.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1622/2000 della Commissione (2) fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999, in particolare per quanto riguarda i tenori massimi totali di acidità volatile dei vini. In particolare, secondo il disposto dell’articolo 20, i vini che beneficiano di deroghe sono elencati nell’allegato XIII del medesimo regolamento.

(3)

Alcuni v.l.q.p.r.d. spagnoli e il v.q.p.r.d. italiano «Alto Adige», che sono elaborati secondo metodi particolari e hanno un titolo alcolometrico volumico totale superiore a 13 % vol, presentano di norma un tenore di acidità volatile superiore ai limiti massimi stabiliti nell’allegato V, parte B, punto 1, del regolamento (CE) n. 1493/1999, ma comunque inferiore a 35 o 40 milliequivalenti per litro, secondo i casi. Tali vini devono essere pertanto aggiunti all’elenco di cui all’allegato XIII del regolamento (CE) n. 1622/2000.

(4)

Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1622/2000.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato XIII del regolamento (CE) n. 1622/2000 è modificato in conformità dell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

(2)  GU L 194 del 31.7.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 556/2007 (GU L 132 del 24.5.2007, pag. 3).


ALLEGATO

L’allegato XIII del regolamento (CE) n. 1622/2000 è modificato come segue.

1)

La lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

per i vini italiani:

i)

a 25 milliequivalenti per litro per:

i v.l.q.p.r.d. “Marsala”,

i v.q.p.r.d. “Moscato di Pantelleria naturale”, “Moscato di Pantelleria” e “Malvasia delle Lipari”,

i v.q.p.r.d. “Colli orientali del Friuli” accompagnati dall’indicazione “Picolit”,

i v.q.p.r.d. e i v.l.q.p.r.d. che soddisfano i requisiti per ottenere una o più delle seguenti designazioni: “vin santo”, “passito”, “liquoroso” e “vendemmia tardiva”, eccetto i v.q.p.r.d. aventi diritto alla denominazione di origine “Alto Adige” e recanti una o più delle designazioni “passito” e “vendemmia tardiva”,

i vini da tavola con indicazione geografica che soddisfano i requisiti per ottenere una o più delle seguenti designazioni: “vin santo”, “passito”, “liquoroso” e “vendemmia tardiva”,

i vini da tavola ottenuti dalla varietà “Vernaccia di Oristano B” raccolta in Sardegna, che soddisfano i requisiti per ottenere la designazione “Vernaccia di Sardegna”;

ii)

a 40 milliequivalenti per litro per i v.q.p.r.d. aventi diritto alla denominazione di origine “Alto Adige” e recanti una o più delle designazioni “passito” e “vendemmia tardiva”;».

2)

La lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f)

per i vini originari della Spagna:

i)

a 25 milliequivalenti per litro per i v.q.p.r.d. che soddisfano i requisiti per ottenere la designazione “vendimia tardía”;

ii)

a 35 milliequivalenti per litro per:

i v.q.p.r.d. ottenuti da uve stramature aventi diritto alla denominazione di origine “Ribeiro”,

i v.l.q.p.r.d. recanti la designazione “generoso” o “generoso de licor” e aventi diritto alle denominazioni di origine “Condado de Huelva”, “Jerez-Xerez-Sherry”, “Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda”, “Málaga” e “Montilla-Moriles”;».