25.10.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 281/21


REGOLAMENTO (CE) N. 1246/2007 DELLA COMMISSIONE

del 24 ottobre 2007

recante modifica del regolamento (CE) n. 2076/2005 per quanto riguarda la proroga del periodo transitorio concesso agli operatori del settore alimentare che importano olio di pesce destinato al consumo umano

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (1), in particolare l’articolo 9,

visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (2), in particolare l’articolo 16,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 853/2004 stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, destinate agli operatori del settore alimentare. Il regolamento prevede che gli operatori del settore alimentare che producono olio di pesce destinato al consumo umano devono conformarsi ai requisiti previsti all’allegato III.

(2)

Il regolamento (CE) n. 854/2004 stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale. Esso si applica per le attività e le persone alle quali si applica il regolamento (CE) n. 853/2004.

(3)

L’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2076/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, che fissa disposizioni transitorie per l’attuazione dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 853/2004, (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 e che modifica i regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 (3) prevede una deroga ai requisiti per l’olio di pesce destinato al consumo umano previsti alla sezione VIII, capitolo III, parte E, dell’allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 affinché gli operatori del settore alimentare possano continuare a importare olio di pesce da stabilimenti nei paesi terzi, che sono stati approvati prima della data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1664/2006 della Commissione (4) fino al 31 ottobre 2007.

(4)

L’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2076/2005 prevede inoltre una deroga all’allegato VI del regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, recante modalità di attuazione relative a taluni prodotti di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e all’organizzazione di controlli ufficiali a norma dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 854/2004, (CE) n. 882/2004, deroga al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e modifica dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 (5), per l’olio di pesce per cui è stato rilasciato un certificato in conformità delle norme nazionali applicabili prima della data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 2074/2005, debitamente compilato e firmato prima del 31 ottobre 2007, e che può essere importato nella Comunità fino al 31 dicembre 2007.

(5)

Ora sembra che i paesi terzi non siano in grado di conformarsi ai requisiti per l’olio di pesce destinato al consumo umano fissati nell’allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 entro il 31 ottobre 2007. In particolare, i paesi terzi stanno incontrando difficoltà pratiche nell’adattare le condizioni di produzione negli stabilimenti di produzione dell’olio di pesce allo scopo di conformarsi a tali requisiti. Poiché l’importazione di olio di pesce sulla base dei requisiti esistenti non causa alcun rischio addizionale per la salute umana, e allo scopo di evitare un’interruzione del commercio, è opportuno prorogare di un anno il periodo di deroga. La deroga prevista nell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2076/2005 va quindi prorogata al 31 ottobre 2008.

(6)

La deroga prevista nell’articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (CE) n. 2076/2005 va anch’essa prorogata fino al 31 dicembre 2008 per le importazioni nella Comunità di olio di pesce accompagnate dal certificato pertinente. Inoltre, tali certificati vanno debitamente compilati e firmati prima del 31 ottobre 2008.

(7)

Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 2076/2005.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’articolo 7 del regolamento (CE) n. 2076/2005 è modificato come segue:

1)

al paragrafo 3, la data «31 ottobre 2007» è sostituita da «31 ottobre 2008»;

2)

al paragrafo 4, la lettera b) è modificata come segue:

a)

la data «31 ottobre 2007» è sostituita dalla data «31 ottobre 2008»;

b)

la data «31 dicembre 2007» è sostituita dalla data «31 dicembre 2008»;

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)   GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

(2)   GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 83. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006.

(3)   GU L 338 del 22.12.2005, pag. 83. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 479/2007 (GU L 111 del 28.4.2007, pag. 46).

(4)   GU L 320 del 18.11.2006, pag. 13.

(5)   GU L 338 del 22.12.2005, pag. 27. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1664/2006.