25.10.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 281/3


REGOLAMENTO (CE) N. 1241/2007 DELLA COMMISSIONE

del 24 ottobre 2007

che modifica il regolamento (CE) n. 1555/96 per quanto riguarda i livelli limite per l’applicazione dei dazi addizionali per i cetrioli, i carciofi, le clementine, i mandarini e le arance

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), in particolare l’articolo 33, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1555/96 della Commissione, del 30 luglio 1996, recante modalità d’applicazione del regime relativo all’applicazione dei dazi all’importazione addizionali nel settore degli ortofrutticoli (2), prevede la sorveglianza delle importazioni dei prodotti indicati nel relativo allegato. Detta sorveglianza si effettua secondo le modalità previste all’articolo 308 quinquies del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (3).

(2)

Ai fini dell’applicazione dell’articolo 5, paragrafo 4, dell’accordo sull’agricoltura (4) concluso nell’ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay Round e sulla base dei più recenti dati disponibili per il 2004, il 2005 e il 2006, è opportuno modificare i livelli limite per l’applicazione dei dazi addizionali per i cetrioli, i carciofi, le clementine, i mandarini e le arance.

(3)

Il regolamento (CE) n. 1555/96 deve essere modificato di conseguenza.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento (CE) n. 1555/96 è sostituito dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o novembre 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (GU L 7 dell’11.1.2003, pag. 64).

(2)  GU L 193 del 3.8.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1118/2007 (GU L 253 del 28.9.2007, pag. 21).

(3)  GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 214/2007 (GU L 62 dell'1.3.2007, pag. 6).

(4)  GU L 336 del 23.12.1994, pag. 22.


ALLEGATO

«ALLEGATO

Fatte salve le regole per l’interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è considerata puramente indicativa. Il campo di applicazione dei dazi addizionali è determinato, nell’ambito del presente allegato, sulla base dei codici NC vigenti alla data di adozione del presente regolamento.

Numero d’ordine

Codice NC

Designazione delle merci

Periodo di applicazione

Livelli limite

(tonnellate)

78.0015

0702 00 00

Pomodori

dal 1o ottobre al 31 maggio

325 606

78.0020

dal 1o giugno al 30 settembre

25 103

78.0065

0707 00 05

Cetrioli

dal 1o maggio al 31 ottobre

101 736

78.0075

dal 1o novembre al 30 aprile

61 547

78.0085

0709 90 80

Carciofi

dal 1o novembre al 30 giugno

19 799

78.0100

0709 90 70

Zucchine

dal 1o gennaio al 31 dicembre

37 250

78.0110

0805 10 20

Arance

dal 1o dicembre al 31 maggio

454 253

78.0120

0805 20 10

Clementine

dal 1o novembre a fine febbraio

606 155

78.0130

0805 20 30

0805 20 50

0805 20 70

0805 20 90

Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); wilking e ibridi simili di agrumi

dal 1o novembre a fine febbraio

104 626

78.0155

0805 50 10

Limoni

dal 1o giugno al 31 dicembre

326 811

78.0160

dal 1o gennaio al 31 maggio

61 504

78.0170

0806 10 10

Uve da tavola

dal 21 luglio al 20 novembre

70 731

78.0175

0808 10 80

Mele

dal 1o gennaio al 31 agosto

882 977

78.0180

dal 1o settembre al 31 dicembre

78 670

78.0220

0808 20 50

Pere

dal 1o gennaio al 30 aprile

239 427

78.0235

dal 1o luglio al 31 dicembre

35 716

78.0250

0809 10 00

Albicocche

dal 1o giugno al 31 luglio

14 163

78.0265

0809 20 95

Ciliege, diverse dalle ciliege acide

dal 21 maggio al 10 agosto

114 530

78.0270

0809 30

Pesche, comprese le pesche noci

dall’11 giugno al 30 settembre

11 980

78.0280

0809 40 05

Prugne

dall’11 giugno al 30 settembre

5 806»