24.10.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 280/3


REGOLAMENTO (CE) N. 1236/2007 DELLA COMMISSIONE

del 22 ottobre 2007

che modifica il regolamento (CE) n. 1974/2006 ai fini dell’applicazione del regolamento (CE) n. 378/2007 del Consiglio sulla modulazione volontaria

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (1), in particolare l’articolo 91,

visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (2), in particolare l’articolo 155,

visto il regolamento (CE) n. 378/2007 del Consiglio, del 27 marzo 2007, recante norme per la modulazione volontaria dei pagamenti diretti, di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e recante modifica del regolamento (CE) n. 1290/2005 (3), in particolare l’articolo 6, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 1 del regolamento (CE) n. 378/2007 prevede che gli Stati membri nei quali — al momento della sua entrata in vigore — si applica il sistema di riduzioni supplementari dei pagamenti diretti di cui all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1655/2004 della Commissione, del 22 settembre 2004, recante norme per il passaggio dal sistema di modulazione volontaria istituito dall’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1259/1999 del Consiglio al sistema di modulazione obbligatoria previsto dal regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio (4), o che sono stati esentati, in virtù dell’articolo 70, paragrafo 4 bis, del regolamento (CE) n. 1698/2005, dall’obbligo di cofinanziare il sostegno comunitario, possono applicare, durante il periodo 2007-2012, una riduzione, denominata «modulazione volontaria», a tutti gli importi dei pagamenti diretti ai sensi dell’articolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 1782/2003 da assegnare sul loro territorio durante un dato anno civile ai sensi dell’articolo 2, lettera e), del suddetto regolamento.

(2)

Gli importi netti risultanti dalla modulazione volontaria sono messi a disposizione, nello Stato membro in cui sono stati generati, come sostegno comunitario per misure intraprese nell’ambito della programmazione relativa allo sviluppo rurale e sono, quindi, assegnati al finanziamento di programmi di sviluppo rurale conformemente al regolamento (CE) n. 1698/2005 ed ai suoi regolamenti d’applicazione, segnatamente al regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (5).

(3)

L’allegato II del regolamento (CE) n. 1974/2006, conformemente al quale è stabilito il contenuto dei programmi di sviluppo rurale di cui all’articolo 16 del regolamento (CE) n. 1698/2005, contiene, nella parte A, punto 6, un piano di finanziamento composto di due tabelle che occorre modificare in modo da consentire agli Stati membri che applicano la modulazione volontaria di includervi l’indicazione degli importi corrispondenti.

(4)

Il regime relativo alla modulazione volontaria introdotto dal regolamento (CE) n. 378/2007 sostituisce le norme stabilite dal regolamento (CE) n. 1655/2004, che deve quindi essere abrogato.

(5)

È tuttavia necessario continuare a garantire l’utilizzo degli importi trattenuti conformemente al regime di modulazione volontaria istituito in precedenza dall’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1259/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune (6).

(6)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di sviluppo rurale, del comitato di gestione dei pagamenti diretti e del comitato dei fondi agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell’allegato II del regolamento (CE) n. 1974/2006, la parte A è modificata come segue:

1)

la tabella figurante al punto 6.1 è sostituita dalla tabella figurante nell’allegato del presente regolamento;

2)

la nota in calce corrispondente al titolo della tabella figurante al punto 6.2 è sostituita dalla seguente:

«(1)

Nella misura in cui i programmi di sviluppo rurale includono diversi tipi di regioni e i tassi di cofinanziamento del FEASR sono differenziati, la tabella 6.2 deve essere ripetuta per ciascun tipo di regione nonché per gli importi risultanti dalla modulazione volontaria: regioni che fanno parte dell’obiettivo di convergenza, regioni ultraperiferiche ed isole minori del mar Egeo, altre regioni, importi derivanti dalla modulazione volontaria.»

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 1655/2004 è abrogato.

Tuttavia, gli Stati membri continuano ad applicare gli articoli 3, 4 e 5 del regolamento (CE) n. 1655/2004 per l’utilizzo degli importi trattenuti conformemente all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1655/2004 e all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1259/1999.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2012/2006 (GU L 384 del 29.12.2006, pag. 8).

(2)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 552/2007 della Commissione (GU L 131 del 23.5.2007, pag. 10).

(3)  GU L 95 del 5.4.2007, pag. 1.

(4)  GU L 298 del 23.9.2004, pag. 3.

(5)  GU L 368 del 23.12.2006, pag. 15. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 434/2007 (GU L 104 del 21.4.2007, pag. 8).

(6)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 113. Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 1782/2003.


ALLEGATO

«6.1.   Partecipazione annua del FEASR (in euro)

Anno

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Totale FEASR

 

 

 

 

 

 

 

Regioni di convergenza (1)

 

 

 

 

 

 

 

Importi corrispondenti alla modulazione volontaria (2)

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Per gli Stati membri che includono regioni di convergenza ed altre regioni.

(2)  Per gli Stati membri che applicano la modulazione volontaria in virtù del regolamento (CE) n. 378/2007.»