23.10.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 279/10 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1233/2007 DELLA COMMISSIONE
del 22 ottobre 2007
che modifica il regolamento (CE) n. 885/2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (1), in particolare l'articolo 42,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma degli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 1290/2005, il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) finanziano, in regime di gestione concorrente, soltanto le spese sostenute in conformità del diritto comunitario. I pagamenti indebiti effettuati dagli Stati membri ai beneficiari che non derivano da irregolarità ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (2), ma da errori commessi dalle amministrazioni nazionali, non sono effettuati in conformità del diritto comunitario e, pertanto, non devono essere finanziati dal bilancio comunitario. Per tale motivo detti pagamenti indebiti, se non sono stati recuperati dagli Stati membri entro la fine dell'esercizio finanziario nel quale sono individuati, devono essere esclusi dai resoconti annuali degli organismi pagatori. Di conseguenza, tali pagamenti non devono essere inclusi nelle tabelle di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 885/2006 (3). |
(2) |
A norma dell'articolo 32, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1290/2005, all'atto della trasmissione dei conti annuali, gli Stati membri comunicano alla Commissione una tabella riepilogativa dei procedimenti di recupero. Nella tabella gli Stati membri indicano separatamente gli importi per i quali il recupero non è stato realizzato nei termini previsti e gli importi per i quali è stato deciso di non procedere al recupero. Al fine di facilitare la liquidazione dei conti degli organismi pagatori da parte della Commissione, nei conti deve essere indicato l'importo totale a carico del bilancio comunitario e l'importo totale a carico del bilancio dello Stato membro, secondo quanto disposto, rispettivamente, per il FEAGA dall'articolo 32, paragrafo 5, primo comma, e per il FEASR dall'articolo 33, paragrafo 8, primo comma, del regolamento (CE) n. 1290/2005, nonché l'importo totale a carico del bilancio della Commissione, secondo quanto disposto rispettivamente per il FEAGA dall'articolo 32, paragrafo 6, e per il FEASR dall'articolo 33, paragrafo 7, del medesimo regolamento. |
(3) |
A fini contabili, è necessario che gli Stati membri trasmettano alla Commissione, nell'ambito dei conti annuali, informazioni sugli importi da recuperare diversi da quelli risultanti da errori commessi dalle amministrazioni nazionali o da irregolarità commesse dai beneficiari, come ad esempio gli importi da recuperare a seguito dell'applicazione di riduzioni ed esclusioni per violazione degli obblighi di condizionalità. A tal fine occorre aggiungere un modello di tabella in cui riportare le informazioni richieste. |
(4) |
Per tenere conto di recenti cambiamenti nel settore, occorre aggiornare alcuni riferimenti relativi alla sicurezza dei sistemi d'informazione. |
(5) |
Occorre semplificare l'allegato III, tenendo conto dell'esperienza acquisita nel corso della sua applicazione. |
(6) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 885/2006. |
(7) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei fondi agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 885/2006 è modificato come segue:
1) |
l'articolo 6 è sostituito dal seguente: «Articolo 6 Contenuto dei conti annuali I conti annuali di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), punto iii), del regolamento (CE) n. 1290/2005 includono:
|
2) |
l'allegato I è modificato in conformità all'allegato I del presente regolamento; |
3) |
l'allegato III è sostituito dal testo contenuto nell'allegato II del presente regolamento; |
4) |
dopo l'allegato III è inserito come allegato III bis il testo contenuto nell'allegato III del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Per quanto riguarda l'esercizio finanziario 2008 e successivi i punti 1, 3 e 4 dell'articolo 1 si applicano a decorrere dal 16 ottobre 2007.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 2007.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 378/2007 (GU L 95 del 5.4.2007, pag. 1).
(2) GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.
(3) GU L 171 del 23.6.2006, pag. 90.
(4) GU L 171 del 23.6.1996, pag. 1.
(5) GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.»;
ALLEGATO I
Il punto 3 B) dell'allegato I del regolamento (CE) n. 885/2006 è modificato come segue:
a) |
la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «La sicurezza dei sistemi d'informazione si basa su criteri definiti in una versione applicabile, nell'esercizio finanziario di cui trattasi, di una delle seguenti norme internazionalmente riconosciute:» |
b) |
il punto i) è sostituito dal seguente:
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ALLEGATO II
«ALLEGATO III
Modello di tabella di cui all'articolo 6, lettera h)
Gli Stati membri forniscono, per ciascun organismo pagatore, le informazioni di cui all'articolo 6, lettera h), utilizzando la seguente tabella:
a |
b |
c |
d |
e |
f |
g |
h |
i |
j |
k |
l |
m |
n |
o |
p |
q |
r |
s |
t (l + m + n + o) |
u |
Organismo pagatore |
Fondo [riferimento al regolamento (CE) n. 1290/2005, articoli 3 o 4] |
(Esercizio finanziario) |
Unità monetaria |
Numero di identificazione del caso |
Codice di identificazione ECR, se previsto (1) |
Caso incluso nel registro dei debitori? |
Identificazione del beneficiario |
Programma concluso? (solo per il FEASR) |
Esercizio finanziario dell'accertamento primario di irregolarità |
Soggetto a procedimento giudiziario |
Importo originario da recuperare |
Importo totale rettificato (intero periodo di recupero) |
Importo totale recuperato (intero periodo di recupero) |
Importo dichiarato irricevibile |
Esercizio finanziario dell'accertamento dell'irrecuperabilità |
Ragioni dell'irrecuperabilità |
Importo rettificato (nell'esercizio finanziario n) |
Importo recuperato (nell'esercizio finanziario n) |
Importo il cui recupero è in corso |
Importo da accreditare ai bilanci nazionali |
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3/4 |
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sì/no |
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sì/no |
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3/4 |
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sì/no |
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sì/no |
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3/4 |
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sì/no |
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sì/no |
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3/4 |
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sì/no |
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sì/no |
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Totale |
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(1) Codice per l'identificazione univoca dei casi notificati ai sensi del regolamento (CE) n. 1848/2006 della Commissione (GU L 355 del 15.12.2006, pag. 56).»
ALLEGATO III
«ALLEGATO III bis
Modello di tabella di cui all'articolo 6, lettera i)
Altri importi da recuperare riportati nel registro dei debitori da accreditare al FEAGA o al FEASR
Gli Stati membri forniscono, per ciascun organismo pagatore, le informazioni di cui all'articolo 6, lettera i), utilizzando la seguente tabella:
a |
b |
c |
d |
e |
f |
g |
h |
Organismo pagatore |
Fondo |
Unità monetaria |
Saldo 15 ottobre n-1 |
Nuovi casi (esercizio n) |
Totale degli importi recuperati (esercizio n) |
Totale delle rettifiche, inclusi gli importi irrecuperabili (esercizio n) |
Importo da recuperare 15 ottobre n» |
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