19.10.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 275/16


REGOLAMENTO (CE) N. 1217/2007 DELLA COMMISSIONE

del 18 ottobre 2007

che modifica l’allegato III del regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi (1), in particolare gli articoli 13 e 19,

considerando quanto segue:

(1)

Il 10 giugno 2005 la Commissione e il ministero del Commercio (di seguito «il ministero») della Repubblica popolare cinese hanno firmato un memorandum d’intesa (di seguito «il memorandum») sull’esportazione di alcuni prodotti tessili e dell’abbigliamento cinesi nella Comunità. Tale memorandum ha introdotto livelli concordati per alcune categorie di prodotti tessili, la cui applicazione scade il 1o gennaio 2008.

(2)

Il memorandum riguarda l’importazione dalla Cina nella Comunità di dieci categorie di prodotti tessili: categoria 2 (tessuti di cotone), categoria 4 (T-shirt), categoria 5 (pullover), categoria 6 (pantaloni), categoria 7 (bluse), categoria 20 (biancheria da letto), categoria 26 (abiti), categoria 31 (reggiseni), categoria 39 (biancheria da tavola e da cucina) e categoria 115 (tessuti di lino o di ramiè). I codici doganali corrispondenti di tali prodotti sono elencati nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 3030/93.

(3)

È opportuno assicurare una transizione agevole e ordinata verso scambi interamente liberalizzati dei prodotti tessili per le importazioni in questione originarie della Cina e attualmente soggette ai livelli concordati nel memorandum. Sulla base di un’analisi dettagliata di ogni categoria del memorandum, riguardante i livelli concordati passati e attuali e il loro utilizzo passato e attuale, così come i livelli di scambio passati e attuali, le quote delle importazioni e il carattere particolarmente sensibile delle categorie di prodotti, la Commissione e il ministero sono giunti alla conclusione che sia necessario introdurre un sistema di sorveglianza, poiché sussiste la ragionevole possibilità che otto delle categorie di prodotti tessili soggette ai livelli concordati nel memorandum potrebbero subire pressioni nel 2008 a causa delle importazioni originarie della Cina. Le otto categorie di prodotti in questione sono: la categoria 4 (T-shirt), la categoria 5 (pullover), la categoria 6 (pantaloni), la categoria 7 (bluse), la categoria 20 (biancheria da letto), la categoria 26 (abiti), la categoria 31 (reggiseni) e la categoria 115 (tessuti di lino o di ramiè).

(4)

Tale conclusione sulla necessità di una sorveglianza è giustificata anche dal fatto che altri grandi mercati di beni di consumo mantengono restrizioni nei confronti delle importazioni di diverse categorie di prodotti tessili originarie della Cina fino al 31 dicembre 2008.

(5)

Al fine di assicurare una transizione agevole e ordinata verso scambi interamente liberalizzati dei prodotti tessili occorre controllare l’andamento delle importazioni delle otto categorie di prodotti tessili di cui sopra, che figurano nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 3030/93 il più presto possibile, mediante l’istituzione di un sistema di sorveglianza ex ante basato su un sistema di duplice controllo di tali prodotti applicabile per un periodo di un anno, dal 1o gennaio 2008 al 31 dicembre 2008.

(6)

Il governo della Repubblica popolare cinese (RPC) ha informato la Commissione che dal 1o gennaio 2008 al 31 dicembre 2008 collaborerà alla sorveglianza delle otto categorie del memorandum nel quadro del sistema di duplice controllo.

(7)

Il regolamento (CEE) n. 3030/93 va pertanto modificato di conseguenza.

(8)

Per assicurare la chiarezza e la prevedibilità del regime d’importazione a partire dal 1o gennaio 2008, il presente regolamento va pubblicato in tempo utile sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(9)

A norma dell’articolo 14, paragrafo 1, dell’allegato III, l’immissione in libera pratica dei prodotti originari della Cina soggetti ai livelli concordati nel memorandum e spediti prima del 1o gennaio 2008 continuerà ad essere effettuata nel quadro del corrispondente regime d’importazione fino al 31 marzo 2008.

Dal 1o aprile 2008 sarà applicabile il sistema di sorveglianza a doppio controllo prescritto dal presente regolamento e le autorizzazioni d’importazione verranno rilasciate dietro presentazione della licenza di esportazione relativa a tali merci.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei tessili istituito dall’articolo 17 del regolamento (CEE) n. 3030/93,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato III del regolamento (CEE) n. 3030/93 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica dal 1o gennaio 2008 al 31 dicembre 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre 2007.

Per la Commissione

Peter MANDELSON

Membro della Commissione


(1)  GU L 275 dell’8.11.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 54/2007 (GU L 18 del 25.1.2007, pag. 1).


ALLEGATO

Nell’allegato III del regolamento (CEE) n. 3030/93, la tabella A è sostituita dalla tabella seguente:

«Tabella A

Paesi e categorie soggetti al sistema di duplice controllo

Paese terzo

Gruppo

Categoria

Unità

CINA

Gruppo I B

 

 

4

1 000 pezzi

 

5

1 000 pezzi

 

6

1 000 pezzi

 

7

1 000 pezzi

Gruppo II A

 

 

20

tonnellate

Gruppo II B

 

 

26

1 000 pezzi

 

31

1 000 pezzi

Gruppo IV

 

 

115

tonnellate

UZBEKISTAN

Gruppo I A

 

 

1

tonnellate

 

3

tonnellate

Gruppo I B

 

 

4

1 000 pezzi

 

5

1 000 pezzi

 

6

1 000 pezzi

 

7

1 000 pezzi

 

8

1 000 pezzi

Gruppo II B

 

 

26

1 000 pezzi»