2.10.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 256/8


REGOLAMENTO (CE) N. 1138/2007 DELLA COMMISSIONE

del 1o ottobre 2007

riguardante l’autorizzazione di un nuovo impiego dell’acido benzoico (VevoVitall) come additivo per mangimi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.

(2)

A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione del preparato di cui all'allegato del presente regolamento. La domanda era corredata delle informazioni e dei documenti prescritti dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3)

La domanda riguarda l’autorizzazione di un nuovo impiego del preparato acido benzoico (VevoVitall) come additivo per mangimi per i suini da ingrasso, da classificare nella categoria «additivi zootecnici».

(4)

L'impiego del preparato di acido benzoico (VevoVitall) è stato autorizzato per i suinetti svezzati dal regolamento (CE) n. 1730/2006 della Commissione (2).

(5)

Sono stati presentati nuovi dati a sostegno della domanda di autorizzazione per i suini da ingrasso. L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l’Autorità») ha concluso nel suo parere del 7 marzo 2007 che l’acido benzoico (VevoVitall) non ha effetti dannosi sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull’ambiente (3). Essa ha inoltre concluso che l’acido benzoico (VevoVitall) non pone alcun altro rischio che potrebbe escluderne l’autorizzazione, in conformità all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003. Secondo il suddetto parere l'impiego del preparato non ha effetti dannosi per questa ulteriore categoria di animali. Nel suo parere l’Autorità raccomanda misure appropriate per la sicurezza degli utilizzatori. Essa non ritiene necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo alla commercializzazione. Nel parere viene inoltre verificata la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio comunitario di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(6)

La valutazione del preparato dimostra che le condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono soddisfatte. Di conseguenza è opportuno autorizzare l'impiego del preparato, come specificato nell'allegato del presente regolamento.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il preparato di cui all’allegato, appartenente alla categoria di additivi «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «altri additivi zootecnici», è autorizzato come additivo negli alimenti per animali alle condizioni previste nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o ottobre 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)   GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione (GU L 59 del 5.3.2005, pag. 8).

(2)   GU L 325 del 24.11.2006, pag. 9.

(3)  Parere del gruppo di esperti scientifici sugli additivi e sui prodotti o sostanze utilizzati nei mangimi in merito alla sicurezza e all’efficacia del prodotto VevoVitall (acido benzoico) come additivo per mangimi per i suini da ingrasso in conformità al regolamento (CE) n. 1831/2003. Adottato il 7 marzo 2007. The EFSA Journal (2007) 457, pagg. 1-14.


ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo

Nome del titolare dell’autorizzazione

Additivo

(denominazione commerciale)

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

mg/kg di alimento per animali completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria di additivi zootecnici. Gruppo funzionale: altri additivi zootecnici (riduzione del pH urinario)

4d210

DSM Special Products

Acido benzoico

(VevoVitall)

 

Composizione dell'additivo:

acido benzoico (≥ 99,9 %)

 

Caratterizzazione della sostanza attiva:

acido benzencarbossilico, acido fenilcarbossilico,

C7H6O2

numero CAS 65-85-0

Tenore massimo di:

acido ftalico: ≤ 100 mg/kg

bifenile: ≤ 100 mg/kg

metalli pesanti: ≤ 10 mg/kg

arsenico: ≤ 2 mg/kg

 

Metodo analitico (1)

HPLC a fase inversa con rivelazione a serie di diodi (DAD)

Suini da ingrasso

5 000

10 000

Le istruzioni per l’uso devono indicare quanto segue:

 

i mangimi complementari contenenti acido benzoico non possono essere utilizzati come tali per i suini da ingrasso;

 

i mangimi complementari destinati ai suini da ingrasso devono essere accuratamente mescolati con altre materie prime per mangimi della razione giornaliera;

 

per la sicurezza degli utilizzatori: devono essere adottate misure per minimizzare la produzione di polvere respirabile dall’additivo. Sono disponibili schede di sicurezza dei materiali (MSDS).

22.10.2017


(1)  Informazioni dettagliate sui metodi analitici sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio comunitario di riferimento: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives