21.9.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 246/17


REGOLAMENTO (CE) N. 1094/2007 DELLA COMMISSIONE

del 19 settembre 2007

che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2783/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che instaura un regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina (3), in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione (4), ha stabilito le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e ha fissato prezzi rappresentativi nei settori delle uova e pollame, nonché per l'ovoalbumina.

(2)

Il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi per le importazioni di alcuni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine. Occorre quindi pubblicare i prezzi rappresentativi.

(3)

È necessario applicare tale modifica al più presto, vista la situazione del mercato.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 settembre 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 settembre 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 49. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 679/2006 (GU L 119 del 4.5.2006, pag. 1).

(2)  GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 77. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 679/2006.

(3)  GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 104. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95 della Commissione (GU L 305 del 19.12.1995, pag. 49).

(4)  GU L 145 del 29.6.1995, pag. 47. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 842/2007 (GU L 186 del 18.7.2007, pag. 17).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 19 settembre 2007 che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95

«ALLEGATO I

Codice NC

Designazione delle merci

Prezzo rappresentativo

(EUR/100 kg)

Cauzione di cui all'articolo 3, paragrafo 3

(EUR/100 kg)

Origine (1)

0207 12 10

Carcasse di polli presentazione 70 %, congelate

112,5

0

01

99,8

0

02

0207 12 90

Carcasse di polli presentazione 65 %, congelate

116,4

1

01

102,8

5

02

143,2

0

03

0207 14 10

Pezzi disossati di galli o di galline, congelati

214,0

26

01

246,4

16

02

347,6

0

03

0207 14 60

Cosce did pollo, congelate

105,4

11

01

149,0

0

03

0207 27 10

Pezzi disossati di tacchini, congelati

307,3

0

01

353,0

0

03

1602 32 11

Preparazioni non cotte di galli e di galline

231,3

17

01

124,5

63

02


(1)  Origine delle importazioni:

01

Brasile

02

Argentina

03

Cile.»