|
15.9.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 242/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1059/2007 DELLA COMMISSIONE
del 14 settembre 2007
relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato comunitario di zucchero detenuto dagli organismi di intervento belga, ceco, irlandese, spagnolo, italiano, ungherese, slovacco e svedese
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 40, paragrafo 2, lettera d),
considerando quanto segue:
|
(1) |
A norma dell'articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 952/2006 della Commissione, del 29 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda la gestione del mercato interno dello zucchero e il regime delle quote (2), gli organismi d'intervento possono vendere lo zucchero soltanto dopo che la Commissione abbia adottato una decisione in tal senso. |
|
(2) |
Tale decisione è stata adottata con regolamento (CE) n. 1039/2006 della Commissione, del 7 luglio 2006, relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato comunitario di zucchero detenuto dagli organismi di intervento belga, ceco, tedesco, spagnolo, irlandese, italiano, ungherese, polacco, sloveno, slovacco e svedese (3). Ai sensi del suddetto regolamento, l'ultimo periodo di presentazione delle offerte va dal 13 al 26 settembre 2007. |
|
(3) |
È prevedibile che nella maggior parte degli Stati membri in questione le scorte d'intervento di zucchero continueranno ad esistere anche dopo la scadenza di questa ultima possibilità di presentare offerte. Per continuare a rispondere alle esigenze del mercato è dunque opportuno aprire una nuova gara permanente, affinché le scorte suddette siano rese disponibili sul mercato interno. |
|
(4) |
Per consentire il confronto tra i prezzi di offerta di zucchero di diverse qualità, il prezzo dell'offerta deve far riferimento allo zucchero della qualità tipo quale definita nell'allegato I del regolamento (CE) n. 318/2006. |
|
(5) |
Ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 952/2006, è opportuno fissare una quantità minima per offerente o per partita. |
|
(6) |
Per tener conto della situazione del mercato comunitario, è opportuno che la Commissione fissi un prezzo minimo di vendita per ciascuna gara parziale. |
|
(7) |
Il prezzo minimo di vendita si riferisce allo zucchero della qualità tipo. Devono essere adottate disposizioni per adeguare il prezzo di vendita. |
|
(8) |
Occorre che gli organismi di intervento belga, ceco, irlandese, spagnolo, italiano, ungherese, slovacco e svedese comunichino le offerte alla Commissione. È necessario mantenere l'anonimato degli offerenti. |
|
(9) |
Per assicurare una buona gestione dei quantitativi di zucchero all'intervento è opportuno prevedere una notifica degli Stati membri in merito ai quantitativi effettivamente venduti. |
|
(10) |
Ai sensi dell'articolo 59, secondo comma, del regolamento (CE) n. 952/2006, il regolamento (CE) n. 1262/2001 della Commissione (4) resta di applicazione per lo zucchero accettato all'intervento anteriormente al 10 febbraio 2006. Questa distinzione risulta tuttavia superflua per la rivendita dello zucchero di intervento e la sua attuazione creerebbe difficoltà amministrative per gli Stati membri. È pertanto opportuno escludere l'applicazione del regolamento (CE) n. 1262/2001 alla rivendita dello zucchero di intervento. |
|
(11) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli organismi d'intervento belga, ceco, irlandese, spagnolo, italiano, ungherese, slovacco e svedese mettono in vendita sul mercato interno comunitario, mediante apertura di una gara permanente, un quantitativo totale massimo di 601 981 tonnellate di zucchero da essi detenuto e ammesso all'intervento e disponibile per la vendita sul mercato interno.
I quantitativi massimi disponibili per Stato membro sono indicati nell'allegato I.
Articolo 2
1. Il periodo di presentazione delle offerte per la prima gara parziale ha inizio il 1o ottobre 2007 e termina il 10 ottobre 2007 alle 15.00, ora di Bruxelles.
Per la seconda gara parziale e le gare successive, il periodo di presentazione delle offerte inizia a decorrere dal primo giorno lavorativo successivo al termine del periodo precedente e si conclude alle 15.00, ora di Bruxelles, dei giorni:
|
— |
24 ottobre 2007, |
|
— |
7 e 21 novembre 2007, |
|
— |
5 e 19 dicembre 2007, |
|
— |
9 e 30 gennaio 2008, |
|
— |
13 e 27 febbraio 2008, |
|
— |
12 e 26 marzo 2008, |
|
— |
9 e 23 aprile 2008, |
|
— |
7 e 28 maggio 2008, |
|
— |
11 e 25 giugno 2008, |
|
— |
9 e 23 luglio 2008, |
|
— |
6 e 27 agosto 2008, |
|
— |
10 e 24 settembre 2008. |
2. Il prezzo dell'offerta fa riferimento allo zucchero bianco e allo zucchero greggio della qualità tipo quale definita nell'allegato I del regolamento (CE) n. 318/2006.
3. La quantità minima dell'offerta per partita ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 952/2006 è di 250 tonnellate, a meno che la quantità disponibile per la partita in questione non sia inferiore a 250 tonnellate. In tal caso si presenta un'offerta per la quantità disponibile.
4. Le offerte sono presentate agli organismi di intervento detentori dello zucchero indicati nell'allegato I.
Articolo 3
Entro le due ore successive alla scadenza del termine di presentazione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, gli organismi di intervento interessati comunicano alla Commissione le offerte presentate.
L'identità degli offerenti rimane segreta.
Le offerte presentate sono comunicate in forma elettronica secondo il modello riportato nell'allegato II.
Ove non sia stata presentata alcuna offerta, lo Stato membro ne informa la Commissione entro lo stesso termine.
Articolo 4
1. Conformemente alla procedura di cui all'articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 318/2006, la Commissione fissa per ciascuno Stato membro interessato il prezzo minimo di vendita o decide di non dare seguito alle offerte ricevute.
2. Per lo zucchero d'intervento che non è della qualità tipo, gli Stati membri adeguano il prezzo di vendita effettivo mediante l'applicazione, mutatis mutandis, dell'articolo 32, paragrafo 6, e dell'articolo 33, rispettivamente, del regolamento (CE) n. 952/2006.
3. Se l'aggiudicazione al prezzo minimo fissato ai sensi del paragrafo 1 comporta il superamento del quantitativo disponibile per quello Stato membro, si procede all'aggiudicazione limitatamente a detto quantitativo disponibile.
In caso di offerte con lo stesso prezzo per uno Stato membro, se l'accettazione di tutte le offerte comporta il superamento del quantitativo disponibile per quello Stato membro si procede all'aggiudicazione:
|
a) |
suddividendo tra gli offerenti interessati il quantitativo disponibile proporzionalmente al quantitativo totale indicato in ciascuna offerta; oppure |
|
b) |
ripartendo tra gli offerenti il quantitativo disponibile sino a concorrenza di un quantitativo massimo stabilito per ciascuno di essi; oppure |
|
c) |
per estrazione a sorte. |
4. Entro il quinto giorno lavorativo successivo alla fissazione del prezzo minimo di vendita da parte della Commissione, gli organismi di intervento interessati comunicano alla Commissione, utilizzando il modello che figura nell'allegato III, il quantitativo effettivamente venduto con gara parziale.
Articolo 5
In deroga all'articolo 59, secondo comma, del regolamento (CE) n. 952/2006, detto regolamento si applica alla rivendita, di cui all'articolo 1 del presente regolamento, dello zucchero accettato all'intervento anteriormente al 10 febbraio 2006.
Articolo 6
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 settembre 2007.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 247/2007 della Commissione (GU L 69 del 9.3.2007, pag. 3).
(2) GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 39. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 551/2007 (GU L 131 del 23.5.2007, pag. 7).
(3) GU L 187 dell'8.7.2006, pag. 3. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1555/2006 (GU L 288 del 19.10.2006, pag. 3).
(4) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 48. Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 952/2006.
ALLEGATO I
Stati membri detentori di scorte di intervento di zucchero
|
Stato Membro |
Organismo di intervento |
Quantitativi detenuti dall'organismo di intervento e disponibili per la vendita sul mercato interno (in tonnellate) |
||||||||
|
Belgio |
|
21 409 |
||||||||
|
Repubblica ceca |
|
30 754 |
||||||||
|
Irlanda |
|
12 000 |
||||||||
|
Spagna |
|
24 084 |
||||||||
|
Italia |
|
322 915 |
||||||||
|
Ungheria |
|
100 462 |
||||||||
|
Slovacchia |
|
34 000 |
||||||||
|
Svezia |
|
56 357 |
ALLEGATO II
Modello da utilizzare per la comunicazione alla Commissione di cui all'articolo 3
Modulo (*1)
Gara parziale del … per la rivendita di zucchero detenuto dagli organismi di intervento
Regolamento (CE) n. 1059/2007
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Stato membro che vende lo zucchero di intervento |
Numerazione degli offerenti |
Numero della partita |
Quantità (t) |
Prezzo dell'offerta (EUR/100 kg) |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
ecc. |
|
|
|
(*1) Da trasmettere via fax al seguente numero: +32 2 292 10 34
ALLEGATO III
Modello da utilizzare per la comunicazione alla Commissione di cui all'articolo 4, paragrafo 4
Modulo (*1)
Gara parziale del… per la rivendita di zucchero detenuto dagli organismi di intervento
Regolamento (CE) n. 1059/2007
|
1 |
2 |
|
Stato membro che vende lo zucchero di intervento |
Quantitativo effettivamente venduto (tonnellate) |
|
|
|
(*1) Da trasmettere via fax al seguente numero: +32 2 292 10 34.