30.8.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 226/7


REGOLAMENTO (CE) N. 1000/2007 DELLA COMMISSIONE

del 29 agosto 2007

che modifica il regolamento (CE) n. 831/2002 recante attuazione del regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie, per quanto riguarda l’accesso ai dati riservati per fini scientifici

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie (1), in particolare l’articolo 20,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 831/2002 della Commissione (2) stabilisce le condizioni alle quali può essere autorizzato l’accesso, allo scopo di permettere di trarre conclusioni statistiche a fini scientifici, ai dati riservati trasmessi all’autorità comunitaria. Esso elenca le categorie di enti i cui ricercatori possono vedersi autorizzare tale accesso, stabilendo una distinzione fra enti direttamente ammissibili ed enti ammissibili previa ricezione del parere del comitato per il segreto statistico, ed enumera altresì le diverse indagini e le diverse fonti di dati alle quali esso si applica.

(2)

Le ricerche scientifiche sono spesso svolte da unità o dipartimenti appartenenti a istituti nazionali di statistica e alle banche centrali nazionali degli Stati membri come pure alla Banca centrale europea (BCE). Tali enti presentano le garanzie appropriate per quanto riguarda il trattamento riservato e la protezione dei dati nonché il fine puramente scientifico dell’accesso. Andrebbero pertanto considerati anch’essi come enti direttamente ammissibili.

(3)

Sempre più frequentemente i ricercatori e la comunità scientifica in generale chiedono di accedere per fini scientifici anche ai dati riservati dell’indagine sull’istruzione degli adulti. Tale indagine comprende dati su forme complesse di partecipazione degli adulti all’istruzione e alla formazione, sull’accesso alle informazioni relative alle opportunità di apprendimento e un profilo dei partecipanti e dei non partecipanti (ad esempio provenienza socioeconomica, motivi dell’apprendimento, ostacoli, atteggiamenti, autovalutazione delle competenze linguistiche e informatiche). L’indagine sull’istruzione degli adulti dovrebbe pertanto essere aggiunta nell’elenco di cui al regolamento (CE) n. 831/2002.

(4)

Con il regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) (3) le condizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 831/2002 sono diventate applicabili anche all’accesso per fini scientifici ai dati riservati delle statistiche dell’Unione europea sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC). Le statistiche EU-SILC non sono tuttavia menzionate nel regolamento (CE) n. 831/2002. A fini di chiarezza dovrebbero pertanto essere aggiunte nell’elenco di cui al regolamento (CE) n. 831/2002.

(5)

Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 831/2002.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il segreto statistico,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 831/2002 è così modificato:

1)

all’articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   L’accesso ai dati riservati può essere concesso dall’autorità comunitaria ai ricercatori di enti che fanno parte di una delle seguenti categorie:

a)

università e altri istituti d’istruzione superiore costituiti a norma del diritto comunitario o del diritto di uno Stato membro;

b)

centri o istituzioni per la ricerca scientifica costituiti a norma del diritto comunitario o del diritto di uno Stato membro;

c)

istituti nazionali di statistica degli Stati membri;

d)

la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali degli Stati membri;

e)

altre agenzie, organizzazioni o istituzioni, previa ricezione del parere del comitato per il segreto statistico, conformemente alla procedura di cui all’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 322/97.»;

2)

all’articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   L’autorità comunitaria può concedere nei propri locali l’accesso ai dati riservati ottenuti tramite le seguenti indagini o fonti statistiche:

panel europeo delle famiglie,

indagine sulle forze di lavoro,

indagine comunitaria sull’innovazione,

indagine sulla formazione professionale continua,

indagine sulla struttura delle retribuzioni,

statistiche dell’Unione europea sul reddito e sulle condizioni di vita,

indagine sull’istruzione degli adulti.

Su richiesta dell’autorità nazionale che ha fornito i dati è tuttavia possibile vietare l’accesso a tali dati per determinati progetti di ricerca.»;

3)

all’articolo 6, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   L’autorità comunitaria può mettere a disposizione serie di microdati resi anonimi, ottenuti tramite le seguenti indagini o fonti statistiche:

panel europeo delle famiglie,

indagine sulle forze di lavoro,

indagine comunitaria sull’innovazione,

indagine sulla formazione professionale continua,

indagine sulla struttura delle retribuzioni,

statistiche dell’Unione europea sul reddito e sulle condizioni di vita,

indagine sull’istruzione degli adulti.

Su richiesta dell’autorità nazionale che ha fornito i dati è tuttavia possibile vietare l’accesso a tali dati per determinati progetti di ricerca.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 agosto 2007.

Per la Commissione

Joaquín ALMUNIA

Membro della Commissione


(1)  GU L 52 del 22.2.1997, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(2)  GU L 133 del 18.5.2002, pag. 7. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1104/2006 (GU L 197 del 19.7.2006, pag. 3).

(3)  GU L 163 del 3.7.2003, pag. 1.