22.8.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 217/21 |
REGOLAMENTO (CE) N. 981/2007 DELLA COMMISSIONE
del 21 agosto 2007
recante modifica del regolamento (CE) n. 1489/2006 che fissa, per l’esercizio contabile 2007 del FEAGA, il tasso d’interesse da applicare per il calcolo delle spese di finanziamento degli interventi costituiti da acquisti, magazzinaggio e smercio delle giacenze
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio, del 2 agosto 1978, relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia (1), in particolare l’articolo 5,
considerando quanto segue:
(1) |
L’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1489/2006 della Commissione (2) fissa, per l’esercizio contabile 2007 del FEAGA, il tasso d’interesse da applicare per il calcolo delle spese di finanziamento degli interventi costituiti da acquisti, magazzinaggio e smercio delle giacenze. |
(2) |
L’articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1883/78 è stato modificato dal regolamento (CE) n. 734/2007 per tener conto del fatto che in alcuni Stati membri il finanziamento di tali operazioni è possibile solo a tassi d’interesse nettamente superiori al tasso d’interesse uniforme. Si è pertanto stabilito, con una deroga valida per gli esercizi finanziari 2007 e 2008, che se il tasso d’interesse medio sostenuto da uno Stato membro nel corso del terzo mese successivo al periodo di riferimento utilizzato per la fissazione del tasso d’interesse uniforme da parte della Commissione è superiore al doppio del tasso d’interesse uniforme, la Commissione può coprire, per il finanziamento degli interessi a carico di tale Stato membro, l’importo calcolato in base al tasso d’interesse sostenuto dallo Stato membro meno il tasso d’interesse uniforme. Si è inoltre stabilito che questa disposizione si applichi alle spese sostenute dagli Stati membri a partire dal 1o ottobre 2006. |
(3) |
In base alle comunicazioni inviate dagli Stati membri alla Commissione in relazione al terzo mese successivo al periodo di riferimento utilizzato per la fissazione del tasso d’interesse uniforme per l’esercizio contabile 2007, uno Stato membro risulta interessato a questa nuova disposizione. È pertanto opportuno fissare il tasso d’interesse specifico da applicare a tale Stato membro per l’esercizio contabile 2007. |
(4) |
Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1489/2006. |
(5) |
Poiché il regolamento (CE) n. 734/2007 si applica dal 1o ottobre 2006, è opportuno stabilire che anche il presente regolamento si applichi a decorrere da tale data. |
(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei fondi agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
All’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1489/2006 è aggiunta la lettera seguente:
«h) |
4,8 %, per il tasso d’interesse specifico applicabile in Ungheria.» |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o ottobre 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 agosto 2007.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 216 del 5.8.1978, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 734/2007 (GU L 169 del 29.6.2007, pag. 5).
(2) GU L 278 del 10.10.2006, pag. 11.