22.8.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 217/12


REGOLAMENTO (CE) N. 979/2007 DELLA COMMISSIONE

del 21 agosto 2007

recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario di importazione di carni suine originarie del Canada

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

L’accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada sulla conclusione dei negoziati condotti ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT (2), approvato con la decisione 2007/444/CE (3), prevede l’attribuzione al Canada di un contingente tariffario di importazione specifico di 4 624 t di carni suine.

(2)

Il suddetto accordo entra in vigore il 1o agosto 2007; occorre specificare la data di apertura del contingente tariffario per il primo anno contingentale e il quantitativo corrispondente.

(3)

Salvo disposizione contraria del presente regolamento, occorre applicare il regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d’applicazione del regime dei titoli d’importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (4) e il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (5).

(4)

Per garantire la regolarità delle importazioni, è opportuno scaglionare in quattro sottoperiodi, tra il 1o luglio e il 30 giugno, i quantitativi di prodotti soggetti al contingente tariffario di importazione. Per l’anno contingentale 2007/2008, è necessario che il contingente tariffario sia scaglionato in tre sottoperiodi. In ogni caso, il regolamento (CE) n. 1301/2006 limita il periodo di validità dei titoli all’ultimo giorno del periodo contingentale di importazione.

(5)

Il contingente tariffario deve essere gestito sulla base di titoli d’importazione. A tal fine, è necessario definire le modalità di presentazione delle domande di titoli di importazione e i dati da indicare sulle domande e sui titoli.

(6)

Nell’interesse degli operatori, è opportuno che la Commissione determini i quantitativi che non sono stati oggetto di domanda e che saranno aggiunti ai quantitativi del sottoperiodo successivo.

(7)

L’immissione in libera pratica dei prodotti importati nell’ambito del contingente aperto dal presente regolamento è subordinata alla presentazione di un certificato di origine rilasciato dalle autorità canadesi a norma del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (6).

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È aperto un contingente tariffario di importazione di carni suine, quale previsto dall’accordo tra la Comunità europea e il Canada approvato con la decisione 2007/444/CE.

Il contingente tariffario di importazione è aperto annualmente per il periodo compreso tra il 1o luglio e il 30 giugno.

Il contingente reca il numero d’ordine 09.4204.

2.   Il quantitativo totale annuo dei prodotti che beneficiano del contingente di cui al paragrafo 1 e l’aliquota del dazio doganale sono fissati nell’allegato I.

3.   Per l’anno contingentale 2007/2008, il contingente tariffario è aperto per il periodo dal 1o ottobre 2007 al 30 giugno 2008.

Per tale periodo, è disponibile il quantitativo totale annuo fissato nell’allegato I.

Articolo 2

Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applicano le disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1291/2000 e n. 1301/2006.

Articolo 3

1.   Il quantitativo annuo del contingente tariffario di importazione è ripartito in quattro sottoperiodi come segue:

a)

25 % nel periodo dal 1o luglio al 30 settembre;

b)

25 % nel periodo dal 1o ottobre al 31 dicembre;

c)

25 % nel periodo dal 1o gennaio al 31 marzo;

d)

25 % nel periodo dal 1o aprile 30 giugno.

2.   Per l’anno contingentale 2007/2008, il contingente tariffario di importazione è ripartito in tre sottoperiodi come segue:

a)

50 % nel periodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2007;

b)

25 % nel periodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2008;

c)

25 % nel periodo dal 1o aprile al 30 giugno 2008.

Articolo 4

1.   Ai fini dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1301/2006, quando presentano la prima domanda per un dato sottoperiodo contingentale i richiedenti dimostrano di aver importato o esportato, in ciascuno dei periodi indicati dal medesimo articolo, almeno 50 t di prodotti figuranti nell’elenco di cui all’articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2759/75.

2.   Le domande di titolo di importazione indicano il numero d’ordine del contingente e possono riguardare prodotti che rientrano in diversi codici della nomenclatura combinata, originari del Canada. In tal caso, nella casella 16 sono indicati tutti i codici NC e nella casella 15 le relative designazioni.

Le domande di titolo di importazione riguardano un quantitativo pari a almeno 20 t di peso del prodotto e non possono superare il 20 % del quantitativo disponibile per ciascun sottoperiodo del contingente tariffario di importazione.

3.   I titoli di importazione obbligano ad importare dal paese ivi indicato.

4.   Le domande di titolo di importazione e i titoli stessi recano:

a)

nella casella 8, il paese d’origine e la menzione «sì» contrassegnata con una crocetta;

b)

nella casella 20, una delle diciture elencate nella parte A dell’allegato II.

5.   Nella casella 24 del titolo di importazione è apposta una delle diciture riportate nella parte B dell’allegato II.

Articolo 5

1.   Le domande di titolo sono presentate nei primi sette giorni del mese che precede ciascun sottoperiodo.

2.   Insieme alle domande di titolo d’importazione è depositata una cauzione di 20 EUR/100 kg di peso del prodotto.

3.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il terzo giorno lavorativo successivo alla scadenza del periodo di presentazione delle domande, i quantitativi totali richiesti, in chilogrammi.

4.   I titoli di importazione sono rilasciati non prima del settimo e non oltre l’undicesimo giorno lavorativo successivo alla scadenza del periodo previsto per la comunicazione di cui al paragrafo 3.

5.   La Commissione stabilisce, se necessario, i quantitativi che non sono stati oggetto di domande, che vengono automaticamente aggiunti al quantitativo fissato per il sottoperiodo successivo.

Articolo 6

1.   In deroga all’articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006, entro la fine del primo mese di ciascun sottoperiodo gli Stati membri comunicano alla Commissione il quantitativo totale, in chilogrammi, coperto da titoli di importazione rilasciati alle condizioni in cui all’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento.

2.   Entro il termine del quarto mese successivo a ciascun periodo annuale, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi (in chilogrammi) effettivamente immessi in libera pratica ai sensi del presente regolamento nel periodo di riferimento.

3.   In deroga all’articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006, gli Stati membri comunicano alla Commissione, la prima volta insieme alla comunicazione dei quantitativi oggetto di domande dell’ultimo sottoperiodo e la seconda volta entro il termine del quarto mese successivo a ciascun periodo annuale, i quantitativi non utilizzati (in chilogrammi) ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera c), del medesimo regolamento.

Articolo 7

1.   In deroga all’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1291/2000, la validità dei titoli d’importazione è di 150 giorni a decorrere dal primo giorno del sottoperiodo per il quale sono stati rilasciati.

2.   In deroga all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000, i diritti derivanti dai titoli di importazione possono essere trasferiti solo a cessionari che soddisfino le condizioni di ammissibilità stabilite dall’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1301/2006 e dall’articolo 4 del presente regolamento.

Articolo 8

L’immissione in libera pratica dei prodotti nell’ambito del contingente tariffario di cui all’articolo 1 è subordinata alla presentazione di un certificato di origine rilasciato dalle competenti autorità del Canada a norma degli articoli da 55 a 65 del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 agosto 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

(2)  GU L 169 del 29.6.2007, pag. 55.

(3)  GU L 169 del 29.6.2007, pag. 53.

(4)  GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2006 (GU L 365 del 21.12.2006, pag. 52).

(5)  GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 289/2007 (GU L 78 del 16.3.2007, pag. 17).

(6)  GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 214/2007 (GU L 62 dell'1.3.2007, pag. 6).


ALLEGATO I

Prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 2:

Numero d’ordine

Codici NC

Designazione delle merci

Dazio applicabile

Quantitativo totale (in t) peso del prodotto

09.4204

0203 12 11

Pezzi di carni suine freschi, refrigerati o congelati, disossati e non disossati, esclusi i filetti, presentati da soli

389 EUR/t

4 624

0203 12 19

300 EUR/t

0203 19 11

300 EUR/t

0203 19 13

434 EUR/t

0203 19 15

233 EUR/t

ex 0203 19 55

434 EUR/t

0203 19 59

434 EUR/t

0203 22 11

389 EUR/t

0203 22 19

300 EUR/t

0203 29 11

300 EUR/t

0203 29 13

434 EUR/t

0203 29 15

233 EUR/t

ex 0203 29 55

434 EUR/t

0203 29 59

434 EUR/t


ALLEGATO II

PARTE A

Diciture di cui all’articolo 4, paragrafo 4, lettera b):

:

in bulgaro

:

Регламент (ЕО) № 979/2007

:

in spagnolo

:

Reglamento (CE) no 979/2007

:

in ceco

:

Nařízení (ES) č. 979/2007

:

in danese

:

Forordning (EF) nr. 979/2007

:

in tedesco

:

Verordnung (EG) Nr. 979/2007

:

in estone

:

Määrus (EÜ) nr 979/2007

:

in greco

:

Kανονισμός (ΕΚ) αριθ. 979/2007

:

in inglese

:

Regulation (EC) No 979/2007

:

in francese

:

Règlement (CE) no 979/2007

:

in italiano

:

Regolamento (CE) n. 979/2007

:

in lettone

:

Regula (EK) Nr. 979/2007

:

in lituano

:

Reglamentas (EB) Nr. 979/2007

:

in ungherese

:

A 979/2007/EK rendelet

:

in maltese

:

Regolament (KE) Nru 979/2007

:

in neerlandese

:

Verordening (EG) nr. 979/2007

:

in polacco

:

Rozporządzenie (WE) nr 979/2007

:

in portoghese

:

Regulamento (CE) n.o 979/2007

:

in rumeno

:

Regulamentul (CE) nr. 979/2007

:

in slovacco

:

Nariadenie (ES) č. 979/2007

:

in sloveno

:

Uredba (ES) št. 979/2007

:

in finlandese

:

Asetus (EY) N:o 979/2007

:

in svedese

:

Förordning (EG) nr 979/2007

PARTE B

Diciture di cui all’articolo 4, paragrafo 5:

:

in bulgaro

:

Мита по ОМТ, намалени съгласно Регламент (ЕО) № 979/2007

:

in spagnolo

:

Reducción de los derechos del AAC en virtud del Reglamento (CE) no 979/2007

:

in ceco

:

SCS cla snížená podle nařízení (ES) č. 979/2007

:

in danese

:

FTT-toldsats nedsat i henhold til forordning (EF) nr. 979/2007

:

in tedesco

:

Ermäßigung des Zollsatzes nach dem GZT gemäß der Verordnung (EG) Nr. 979/2007

:

in estone

:

Ühise tollitariifistiku tollimakse vähendatakse vastavalt määrusele (EÜ) nr 979/2007

:

in greco

:

Μειωμένος δασμός του κοινού δασμολογίου, όπως προβλέπει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 979/2007

:

in inglese

:

CCT duties reduced as provided for in Regulation (EC) No 979/2007

:

in francese

:

Droits du TDC réduits conformément au règlement (CE) no 979/2007

:

in italiano

:

Dazi TDC ridotti secondo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 979/2007

:

in lettone

:

KMT nodoklis samazināts, kā noteikts Regulā (EK) Nr. 979/2007

:

in lituano

:

BMT muitai sumažinti, kaip numatyta Reglamente (EB) Nr. 979/2007

:

in ungherese

:

A közös vámtarifában meghatározott vámtételek csökkentése a 979/2007/EK rendeletnek megfelelően

:

in maltese

:

Dazji TDK imnaqqsa kif previst fir-Regolament (KE) Nru 979/2007

:

in neerlandese

:

Invoer met verlaagd GDT-douanerecht overeenkomstig Verordening (EG) nr. 979/2007

:

in polacco

:

Cła pobierane na podstawie WTC obniżone jak przewidziano w rozporządzeniu (WE) nr 979/2007

:

in portoghese

:

Direitos PAC reduzidos em conformidade com o Regulamento (CE) n.o 979/2007

:

in rumeno

:

Drepturile TVC se reduc conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 979/2007

:

in slovacco

:

clo SCS znížené podľa ustanovení nariadenia (ES) č. 979/2007

:

in sloveno

:

carine SCT, znižane, kakor določa Uredba (ES) št. 979/2007

:

in finlandese

:

Yhteisen tullitariffin mukaiset tullit alennettu asetuksen (EY) N:o 979/2007 mukaisesti

:

in svedese

:

Tullar enligt Gemensamma tulltaxan skall nedsättas i enlighet med förordning (EG) nr 979/2007.