21.8.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 216/10 |
REGOLAMENTO (CE) N. 973/2007 DELLA COMMISSIONE
del 20 agosto 2007
che modifica alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici ai fini dell’applicazione della classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1, lettera b),
considerando quanto segue:
(1) |
La creazione di un sistema di classificazioni aggiornato è indispensabile per il successo degli sforzi attualmente profusi dalla Commissione per ammodernare la produzione delle statistiche comunitarie nell’intento di rispecchiare concretamente la realtà economica tenendo conto degli sviluppi tecnologici e dei cambiamenti strutturali dell’economia. |
(2) |
A questo scopo il regolamento (CE) n. 1893/2006 ha definito una classificazione statistica riveduta delle attività economiche denominata NACE Revisione 2 (di seguito «NACE Rev. 2»). |
(3) |
In forza dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1893/2006 la Commissione è tenuta a adottare i provvedimenti necessari all’applicazione del regolamento con riferimento all’uso della NACE Rev. 2 in diversi settori statistici. |
(4) |
La definizione di una classificazione statistica riveduta delle attività economiche rende necessario modificare in modo specifico taluni riferimenti alla NACE Rev. 1 o alla NACE Rev. 1.1, nonché numerosi strumenti pertinenti. Occorre pertanto modificare i seguenti strumenti: regolamento (CE) n. 1726/1999 della Commissione, del 27 luglio 1999, recante applicazione del regolamento n. 530/1999 del Consiglio relativo alle statistiche sulla struttura delle retribuzioni e del costo del lavoro, per quanto riguarda la definizione e la trasmissione delle informazioni sul costo del lavoro (2); regolamento (CE) n. 1916/2000 della Commissione, dell’8 settembre 2000, recante attuazione del regolamento (CE) n. 530/1999 del Consiglio relativo alle statistiche sulla struttura delle retribuzioni e del costo del lavoro per quanto riguarda la definizione e la trasmissione delle informazioni sulla struttura delle retribuzioni (3); regolamento (CE) n. 2163/2001 della Commissione, del 7 novembre 2001, relativo alle modalità tecniche di trasmissione dei dati per le statistiche del trasporto di merci su strada (4); regolamento (CE) n. 1216/2003 della Commissione, del 7 luglio 2003, recante applicazione del regolamento (CE) n. 450/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’indice del costo del lavoro (5); regolamento (CE) n. 1983/2003 della Commissione, del 7 novembre 2003, recante attuazione del regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda l’elenco delle variabili target primarie (6); regolamento (CE) n. 753/2004 della Commissione, del 22 aprile 2004, recante attuazione della decisione n. 1608/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle statistiche comunitarie in materia di scienza e tecnologia (7); regolamento (CE) n. 912/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, recante applicazione del regolamento (CEE) n. 3924/91 del Consiglio relativo ad un’indagine comunitaria sulla produzione industriale (8); regolamento (CE) n. 1450/2004 della Commissione, del 13 agosto 2004, recante attuazione della decisione n. 1608/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio con riferimento alla produzione e allo sviluppo di statistiche comunitarie sull’innovazione (9); regolamento (CE) n. 430/2005 della Commissione, del 15 marzo 2005, che attua il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio relativo all’organizzazione di un’indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità per quanto riguarda le codifiche da utilizzare per la trasmissione dei dati a partire dal 2006 e l’impiego di un sottocampione per la rilevazione di dati su variabili strutturali (10); regolamento (CE) n. 782/2005 della Commissione, del 24 maggio 2005, che stabilisce il formato per la trasmissione dei risultati delle statistiche sui rifiuti (11). |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del programma statistico istituito dalla decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio (12), |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 1726/1999 è modificato come segue:
1) |
dopo l’articolo 2 è inserito il seguente articolo 2 bis: «Articolo 2 bis Disposizioni transitorie in merito all’applicazione della NACE Rev. 2 Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i risultati dell’indagine sul costo del lavoro con riferimento all’anno civile 2008 secondo sia la NACE Rev. 2 sia la NACE Rev. 1.1; quest’ultima è obbligatoria soltanto per la tabella A e unicamente a livello di sezione della NACE Rev. 1.1.»; |
2) |
gli allegati II e III sono modificati conformemente all’allegato I del presente regolamento. |
Articolo 2
Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 1916/2000 sono modificati conformemente all’allegato II del presente regolamento.
Articolo 3
Nell’allegato del regolamento (CE) n. 2163/2001, i termini «NACE Revisione 1» sono sostituiti dai termini «NACE Rev. 2».
Articolo 4
Il regolamento (CE) n. 1216/2003 è modificato come segue:
1) |
in tutto il testo e negli allegati, i termini «NACE Rev. 1» sono sostituiti dai termini «NACE Rev. 2»; |
2) |
nell’articolo 4 e nell’allegato IV, i termini «sezioni L, M, N e O» sono sostituiti dai termini «sezioni O-S»; |
3) |
nell’allegato IV, i termini «sezioni C-K» sono sostituiti dai termini «sezioni B-N». |
Articolo 5
Nel regolamento (CE) n. 1983/2003, i termini «NACE Rev. 1.1» sono sostituiti dai termini «NACE Rev. 2» e i termini «Rev. 1.1» sono sostituiti dai termini «Rev. 2» nella nota 22 dell’allegato.
Articolo 6
L’allegato del regolamento (CE) n. 753/2004 è modificato conformemente all’allegato III del presente regolamento.
Articolo 7
Il regolamento (CE) n. 912/2004 è modificato come segue:
1) |
l’articolo 1 è sostituito dal seguente: «Articolo 1 Il campo coperto dall’indagine di cui all’articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3924/91 viene identificato in riferimento alla popolazione interessata e all’unità di osservazione. La popolazione interessata nel periodo di riferimento è costituita dalle imprese la cui attività principale o secondaria è compresa nelle sezioni B o C della classificazione delle attività economiche nella Comunità europea (NACE Rev. 2), ai sensi del regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (13). L’unità di osservazione è l’impresa come definita nel regolamento (CEE) n. 696/93 del Consiglio relativo alle unità statistiche di osservazione e di analisi del sistema produttivo nella Comunità. Gli Stati membri possono raccogliere i dati utilizzando un’altra unità statistica come unità di osservazione, purché trasmettano a Eurostat dati al livello dell’impresa. |
2) |
l’articolo 3 è sostituito dal seguente: «Articolo 3 L’obbligo fatto agli Stati membri di adottare metodi di indagine che facilitino la raccolta dei dati presso unità rappresentanti almeno il 90 % della produzione nazionale per ciascuna classe della NACE di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3924/91 comporta l’adozione da parte degli Stati membri di metodi d’indagine destinati a consentire la raccolta di dati che rappresentino almeno il 90 % della produzione nazionale per ciascuna classe della NACE Rev. 2, sezioni B e C.» |
Articolo 8
L’allegato del regolamento (CE) n. 1450/2004 è modificato conformemente all’allegato IV del presente regolamento.
Articolo 9
Nel regolamento (CE) n. 430/2005, i termini «NACE Rev. 1.1» sono sostituiti dai termini «NACE Rev. 2» in tutto l’allegato II.
Articolo 10
L’allegato del regolamento (CE) n. 782/2005 è modificato conformemente all’allegato V del presente regolamento.
Articolo 11
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2008, fatta eccezione per l’articolo 4 che si applica a decorrere dal 1o gennaio 2009.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 agosto 2007.
Per la Commissione
Joaquín ALMUNIA
Membro della Commissione
(1) GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1.
(2) GU L 203 del 3.8.1999, pag. 28. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1737/2005 (GU L 279 del 22.10.2005, pag. 11).
(3) GU L 229 del 9.9.2000, pag. 3. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1738/2005 (GU L 279 del 22.10.2005, pag. 32).
(4) GU L 291 dell’8.11.2001, pag. 13.
(5) GU L 169 dell’8.7.2003, pag. 37. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 224/2007 (GU L 64 del 2.3.2007, pag. 23).
(6) GU L 298 del 17.11.2003, pag. 34.
(7) GU L 118 del 23.4.2004, pag. 23.
(8) GU L 163 del 30.4.2004, pag. 71.
(9) GU L 267 del 14.8.2004, pag. 32.
(10) GU L 71 del 17.3.2005, pag. 36.
(11) GU L 131 del 25.5.2005, pag. 26.
(12) GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.
(13) GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1.»;
ALLEGATO I
Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1726/1999 della Commissione, modificato dal regolamento (CE) n. 1737/2005, sono modificati come segue:
1) |
i termini «NACE Rev. 1.1» sono sostituiti dai termini «NACE Rev. 2» in tutto il testo; |
2) |
i termini «sezioni C-K e M-O della NACE Rev. 1.1» sono sostituiti dai termini «sezioni B-N e P-S della NACE Rev. 2»; |
3) |
i termini «sezione L della NACE Rev. 1.1» sono sostituiti dai termini «sezione O della NACE Rev. 2»; |
4) |
i termini «NACE Rev. 1.1, 74.50» sono sostituiti dai termini «NACE Rev. 2, 78.20» in tutto il testo. |
ALLEGATO II
Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 1916/2000 della Commissione, modificati dal regolamento (CE) n. 1738/2005, sono modificati come segue:
1) |
i termini «NACE Rev. 1.1» sono sostituiti dai termini «NACE Rev. 2» in tutto il testo; |
2) |
nell’allegato II, i termini «sezioni C-K e M-O» sono sostituiti dai termini «sezioni B-N e P-S» in tutto il testo; |
3) |
nell’allegato II, i termini «sezione L» sono sostituiti dai termini «sezione O» in tutto il testo; |
4) |
nell’allegato II, i termini «NACE Rev. 1.1, 74.50» sono sostituiti dai termini «NACE Rev. 2, 78.20». |
ALLEGATO III
La sezione 1 dell’allegato del regolamento (CE) n. 753/2004 della Commissione è modificata come segue:
1) |
il termine «NACE» è sostituito dai termini «NACE Rev. 2» in tutto il testo; |
2) |
il paragrafo 5.11 è sostituito dal seguente: «I risultati delle statistiche disaggregate per attività economica (NACE Rev. 2) devono essere ripartiti tra le seguenti divisioni, gruppi, classi e aggregati della NACE Rev. 2: “01, 02, 03”, “05, 06, 07, 08, 09”, “da 10 a 33”, “10, 11, 12”, “10, 11”, “12”, “13, 14, 15”, “13”, “14”, “15”, “16, 17, 18”, “16”, “17”, “18”, “19”, “20”, “21”, “22”, “23”, “24”, “25, 26, 27, 28, 29, 30”, “25”, “25.40”, “26”, “26.1”, “26.2”, “26.3”, “26.4”, “26.5”, “26.6”, “26.7”, “27”, “28”, “29”, “30”, “30.1”, “30.2”, “30.3”, “30.4”, “31”, “32”, “32.50”, “33”, “35, 36”, “37, 38, 39”, “41, 42, 43”, “45, 46, 47”, “49, 50, 51, 52, 53”, “55, 56”, “58, 59, 60, 61, 62, 63”, “61”, “62”, “63”, “64, 65, 66”, “68”, “69, 70, 71, 72, 73, 74, 75”, “72”, “77, 78, 79, 80, 81, 82”, “84, 85”, “86”, “87, 88”, “90, 91, 92, 93”, “94, 95, 96, 97, 98, 99”, “da 01 a 99”.» |
ALLEGATO IV
L’allegato del regolamento (CE) n. 1450/2004 della Commissione è modificato come segue:
1) |
la sezione 2 è sostituita dalla seguente: «Devono essere comprese nelle statistiche almeno le imprese appartenenti alle sezioni B, C, D, E, H e K e alle divisioni 46, 58, 61, 62, 63 e 71 della NACE Rev. 2.»; |
2) |
nella sezione 5, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «Tutti i risultati devono essere disaggregati per attività economica (NACE Rev. 2) a livello di sezione e secondo le seguenti classi di dimensione: 10-49 dipendenti, 50-249 dipendenti, oltre 249 dipendenti.»; |
3) |
nella sezione 5, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «Tutti i risultati devono essere disaggregati per attività economica (NACE Rev. 2) a livello di divisione.» |
ALLEGATO V
L’allegato del regolamento (CE) n. 782/2005 che stabilisce il formato per la trasmissione dei risultati delle statistiche sui rifiuti è modificato come segue:
L’elenco C è sostituito dal seguente:
«Elenco C — Codice delle attività
Numero di codice |
Codice NACE Rev. 2 |
Descrizione |
1 |
Divisione 01 |
Produzioni vegetali e animali, caccia e servizi connessi |
Divisione 02 |
Silvicoltura e utilizzo di aree forestali |
|
2 |
Divisione 03 |
Pesca e acquicoltura |
3 |
Sezione B |
Attività estrattiva |
4 |
Divisione 10 |
Industrie alimentari |
Divisione 11 |
Produzione di bevande |
|
Divisione 12 |
Industria del tabacco |
|
5 |
Divisione 13 |
Industrie tessili |
Divisione 14 |
Confezione di articoli di abbigliamento |
|
Divisione 15 |
Confezione di articoli in pelle e simili |
|
6 |
Divisione 16 |
Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero, esclusi i mobili; fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio |
7 |
Divisione 17 |
Fabbricazione di carta e di prodotti di carta |
Divisione 18 |
Stampa e riproduzione su supporti registrati |
|
8 |
Divisione 19 |
Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio |
9 |
Divisione 20 |
Fabbricazione di prodotti chimici |
Divisione 21 |
Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici |
|
Divisione 22 |
Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche |
|
10 |
Divisione 23 |
Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi |
11 |
Divisione 24 |
Attività metallurgiche |
Divisione 25 |
Fabbricazione di prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature |
|
12 |
Divisione 26 |
Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica |
Divisione 27 |
Fabbricazione di apparecchiature elettriche |
|
Divisione 28 |
Fabbricazione di macchinari e apparecchiature n.c.a. |
|
Divisione 29 |
Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi |
|
Divisione 30 |
Fabbricazione di altri mezzi di trasporto |
|
13 |
Divisione 31 |
Fabbricazione di mobili |
Divisione 32 |
Altre industrie manifatturiere |
|
Divisione 33 |
Riparazione e installazione di macchine e apparecchiature |
|
14 |
Sezione D |
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata |
15 |
Divisione 36 |
Raccolta, trattamento e fornitura di acqua |
Divisione 37 |
Gestione delle reti fognarie |
|
Divisione 39 |
Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti |
|
16 |
Divisione 38 |
Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali |
17 |
Sezione F |
Costruzioni |
18 |
|
Attività di servizi: |
Sezione G, esclusa la classe 46.77 |
Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli |
|
Sezione H |
Trasporto e magazzinaggio |
|
Sezione I |
Servizi di alloggio e di ristorazione |
|
Sezione J |
Servizi di informazione e comunicazione |
|
Sezione K |
Attività finanziarie e assicurative |
|
Sezione L |
Attività immobiliari |
|
Sezione M |
Attività professionali, scientifiche e tecniche |
|
Sezione N |
Attività amministrative e di servizi di supporto |
|
Sezione O |
Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria |
|
Sezione P |
Istruzione |
|
Sezione Q |
Sanità e assistenza sociale |
|
Sezione R |
Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento |
|
Sezione S |
Altre attività di servizi |
|
Sezione T |
Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico; produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze |
|
Sezione U |
Attività di organizzazioni e organismi extraterritoriali |
|
19 |
Classe 46.77 |
Commercio all’ingrosso di rottami e cascami |
20 |
|
Rifiuti domestici (Non si tratta di una categoria NACE) |
TA |
Totale |
Totale» |