21.8.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 216/10


REGOLAMENTO (CE) N. 973/2007 DELLA COMMISSIONE

del 20 agosto 2007

che modifica alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici ai fini dell’applicazione della classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

La creazione di un sistema di classificazioni aggiornato è indispensabile per il successo degli sforzi attualmente profusi dalla Commissione per ammodernare la produzione delle statistiche comunitarie nell’intento di rispecchiare concretamente la realtà economica tenendo conto degli sviluppi tecnologici e dei cambiamenti strutturali dell’economia.

(2)

A questo scopo il regolamento (CE) n. 1893/2006 ha definito una classificazione statistica riveduta delle attività economiche denominata NACE Revisione 2 (di seguito «NACE Rev. 2»).

(3)

In forza dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1893/2006 la Commissione è tenuta a adottare i provvedimenti necessari all’applicazione del regolamento con riferimento all’uso della NACE Rev. 2 in diversi settori statistici.

(4)

La definizione di una classificazione statistica riveduta delle attività economiche rende necessario modificare in modo specifico taluni riferimenti alla NACE Rev. 1 o alla NACE Rev. 1.1, nonché numerosi strumenti pertinenti. Occorre pertanto modificare i seguenti strumenti: regolamento (CE) n. 1726/1999 della Commissione, del 27 luglio 1999, recante applicazione del regolamento n. 530/1999 del Consiglio relativo alle statistiche sulla struttura delle retribuzioni e del costo del lavoro, per quanto riguarda la definizione e la trasmissione delle informazioni sul costo del lavoro (2); regolamento (CE) n. 1916/2000 della Commissione, dell’8 settembre 2000, recante attuazione del regolamento (CE) n. 530/1999 del Consiglio relativo alle statistiche sulla struttura delle retribuzioni e del costo del lavoro per quanto riguarda la definizione e la trasmissione delle informazioni sulla struttura delle retribuzioni (3); regolamento (CE) n. 2163/2001 della Commissione, del 7 novembre 2001, relativo alle modalità tecniche di trasmissione dei dati per le statistiche del trasporto di merci su strada (4); regolamento (CE) n. 1216/2003 della Commissione, del 7 luglio 2003, recante applicazione del regolamento (CE) n. 450/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’indice del costo del lavoro (5); regolamento (CE) n. 1983/2003 della Commissione, del 7 novembre 2003, recante attuazione del regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda l’elenco delle variabili target primarie (6); regolamento (CE) n. 753/2004 della Commissione, del 22 aprile 2004, recante attuazione della decisione n. 1608/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle statistiche comunitarie in materia di scienza e tecnologia (7); regolamento (CE) n. 912/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, recante applicazione del regolamento (CEE) n. 3924/91 del Consiglio relativo ad un’indagine comunitaria sulla produzione industriale (8); regolamento (CE) n. 1450/2004 della Commissione, del 13 agosto 2004, recante attuazione della decisione n. 1608/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio con riferimento alla produzione e allo sviluppo di statistiche comunitarie sull’innovazione (9); regolamento (CE) n. 430/2005 della Commissione, del 15 marzo 2005, che attua il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio relativo all’organizzazione di un’indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità per quanto riguarda le codifiche da utilizzare per la trasmissione dei dati a partire dal 2006 e l’impiego di un sottocampione per la rilevazione di dati su variabili strutturali (10); regolamento (CE) n. 782/2005 della Commissione, del 24 maggio 2005, che stabilisce il formato per la trasmissione dei risultati delle statistiche sui rifiuti (11).

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del programma statistico istituito dalla decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio (12),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1726/1999 è modificato come segue:

1)

dopo l’articolo 2 è inserito il seguente articolo 2 bis:

«Articolo 2 bis

Disposizioni transitorie in merito all’applicazione della NACE Rev. 2

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i risultati dell’indagine sul costo del lavoro con riferimento all’anno civile 2008 secondo sia la NACE Rev. 2 sia la NACE Rev. 1.1; quest’ultima è obbligatoria soltanto per la tabella A e unicamente a livello di sezione della NACE Rev. 1.1.»;

2)

gli allegati II e III sono modificati conformemente all’allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 1916/2000 sono modificati conformemente all’allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Nell’allegato del regolamento (CE) n. 2163/2001, i termini «NACE Revisione 1» sono sostituiti dai termini «NACE Rev. 2».

Articolo 4

Il regolamento (CE) n. 1216/2003 è modificato come segue:

1)

in tutto il testo e negli allegati, i termini «NACE Rev. 1» sono sostituiti dai termini «NACE Rev. 2»;

2)

nell’articolo 4 e nell’allegato IV, i termini «sezioni L, M, N e O» sono sostituiti dai termini «sezioni O-S»;

3)

nell’allegato IV, i termini «sezioni C-K» sono sostituiti dai termini «sezioni B-N».

Articolo 5

Nel regolamento (CE) n. 1983/2003, i termini «NACE Rev. 1.1» sono sostituiti dai termini «NACE Rev. 2» e i termini «Rev. 1.1» sono sostituiti dai termini «Rev. 2» nella nota 22 dell’allegato.

Articolo 6

L’allegato del regolamento (CE) n. 753/2004 è modificato conformemente all’allegato III del presente regolamento.

Articolo 7

Il regolamento (CE) n. 912/2004 è modificato come segue:

1)

l’articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Il campo coperto dall’indagine di cui all’articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3924/91 viene identificato in riferimento alla popolazione interessata e all’unità di osservazione.

La popolazione interessata nel periodo di riferimento è costituita dalle imprese la cui attività principale o secondaria è compresa nelle sezioni B o C della classificazione delle attività economiche nella Comunità europea (NACE Rev. 2), ai sensi del regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (13).

L’unità di osservazione è l’impresa come definita nel regolamento (CEE) n. 696/93 del Consiglio relativo alle unità statistiche di osservazione e di analisi del sistema produttivo nella Comunità. Gli Stati membri possono raccogliere i dati utilizzando un’altra unità statistica come unità di osservazione, purché trasmettano a Eurostat dati al livello dell’impresa.

2)

l’articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

L’obbligo fatto agli Stati membri di adottare metodi di indagine che facilitino la raccolta dei dati presso unità rappresentanti almeno il 90 % della produzione nazionale per ciascuna classe della NACE di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3924/91 comporta l’adozione da parte degli Stati membri di metodi d’indagine destinati a consentire la raccolta di dati che rappresentino almeno il 90 % della produzione nazionale per ciascuna classe della NACE Rev. 2, sezioni B e C.»

Articolo 8

L’allegato del regolamento (CE) n. 1450/2004 è modificato conformemente all’allegato IV del presente regolamento.

Articolo 9

Nel regolamento (CE) n. 430/2005, i termini «NACE Rev. 1.1» sono sostituiti dai termini «NACE Rev. 2» in tutto l’allegato II.

Articolo 10

L’allegato del regolamento (CE) n. 782/2005 è modificato conformemente all’allegato V del presente regolamento.

Articolo 11

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2008, fatta eccezione per l’articolo 4 che si applica a decorrere dal 1o gennaio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 agosto 2007.

Per la Commissione

Joaquín ALMUNIA

Membro della Commissione


(1)  GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1.

(2)  GU L 203 del 3.8.1999, pag. 28. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1737/2005 (GU L 279 del 22.10.2005, pag. 11).

(3)  GU L 229 del 9.9.2000, pag. 3. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1738/2005 (GU L 279 del 22.10.2005, pag. 32).

(4)  GU L 291 dell’8.11.2001, pag. 13.

(5)  GU L 169 dell’8.7.2003, pag. 37. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 224/2007 (GU L 64 del 2.3.2007, pag. 23).

(6)  GU L 298 del 17.11.2003, pag. 34.

(7)  GU L 118 del 23.4.2004, pag. 23.

(8)  GU L 163 del 30.4.2004, pag. 71.

(9)  GU L 267 del 14.8.2004, pag. 32.

(10)  GU L 71 del 17.3.2005, pag. 36.

(11)  GU L 131 del 25.5.2005, pag. 26.

(12)  GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.

(13)  GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1.»;


ALLEGATO I

Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1726/1999 della Commissione, modificato dal regolamento (CE) n. 1737/2005, sono modificati come segue:

1)

i termini «NACE Rev. 1.1» sono sostituiti dai termini «NACE Rev. 2» in tutto il testo;

2)

i termini «sezioni C-K e M-O della NACE Rev. 1.1» sono sostituiti dai termini «sezioni B-N e P-S della NACE Rev. 2»;

3)

i termini «sezione L della NACE Rev. 1.1» sono sostituiti dai termini «sezione O della NACE Rev. 2»;

4)

i termini «NACE Rev. 1.1, 74.50» sono sostituiti dai termini «NACE Rev. 2, 78.20» in tutto il testo.


ALLEGATO II

Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 1916/2000 della Commissione, modificati dal regolamento (CE) n. 1738/2005, sono modificati come segue:

1)

i termini «NACE Rev. 1.1» sono sostituiti dai termini «NACE Rev. 2» in tutto il testo;

2)

nell’allegato II, i termini «sezioni C-K e M-O» sono sostituiti dai termini «sezioni B-N e P-S» in tutto il testo;

3)

nell’allegato II, i termini «sezione L» sono sostituiti dai termini «sezione O» in tutto il testo;

4)

nell’allegato II, i termini «NACE Rev. 1.1, 74.50» sono sostituiti dai termini «NACE Rev. 2, 78.20».


ALLEGATO III

La sezione 1 dell’allegato del regolamento (CE) n. 753/2004 della Commissione è modificata come segue:

1)

il termine «NACE» è sostituito dai termini «NACE Rev. 2» in tutto il testo;

2)

il paragrafo 5.11 è sostituito dal seguente:

«I risultati delle statistiche disaggregate per attività economica (NACE Rev. 2) devono essere ripartiti tra le seguenti divisioni, gruppi, classi e aggregati della NACE Rev. 2:

“01, 02, 03”, “05, 06, 07, 08, 09”, “da 10 a 33”, “10, 11, 12”, “10, 11”, “12”, “13, 14, 15”, “13”, “14”, “15”, “16, 17, 18”, “16”, “17”, “18”, “19”, “20”, “21”, “22”, “23”, “24”, “25, 26, 27, 28, 29, 30”, “25”, “25.40”, “26”, “26.1”, “26.2”, “26.3”, “26.4”, “26.5”, “26.6”, “26.7”, “27”, “28”, “29”, “30”, “30.1”, “30.2”, “30.3”, “30.4”, “31”, “32”, “32.50”, “33”, “35, 36”, “37, 38, 39”, “41, 42, 43”, “45, 46, 47”, “49, 50, 51, 52, 53”, “55, 56”, “58, 59, 60, 61, 62, 63”, “61”, “62”, “63”, “64, 65, 66”, “68”, “69, 70, 71, 72, 73, 74, 75”, “72”, “77, 78, 79, 80, 81, 82”, “84, 85”, “86”, “87, 88”, “90, 91, 92, 93”, “94, 95, 96, 97, 98, 99”, “da 01 a 99”.»


ALLEGATO IV

L’allegato del regolamento (CE) n. 1450/2004 della Commissione è modificato come segue:

1)

la sezione 2 è sostituita dalla seguente:

«Devono essere comprese nelle statistiche almeno le imprese appartenenti alle sezioni B, C, D, E, H e K e alle divisioni 46, 58, 61, 62, 63 e 71 della NACE Rev. 2.»;

2)

nella sezione 5, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«Tutti i risultati devono essere disaggregati per attività economica (NACE Rev. 2) a livello di sezione e secondo le seguenti classi di dimensione: 10-49 dipendenti, 50-249 dipendenti, oltre 249 dipendenti.»;

3)

nella sezione 5, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«Tutti i risultati devono essere disaggregati per attività economica (NACE Rev. 2) a livello di divisione.»


ALLEGATO V

L’allegato del regolamento (CE) n. 782/2005 che stabilisce il formato per la trasmissione dei risultati delle statistiche sui rifiuti è modificato come segue:

L’elenco C è sostituito dal seguente:

«Elenco C —   Codice delle attività

Numero di codice

Codice NACE Rev. 2

Descrizione

1

Divisione 01

Produzioni vegetali e animali, caccia e servizi connessi

Divisione 02

Silvicoltura e utilizzo di aree forestali

2

Divisione 03

Pesca e acquicoltura

3

Sezione B

Attività estrattiva

4

Divisione 10

Industrie alimentari

Divisione 11

Produzione di bevande

Divisione 12

Industria del tabacco

5

Divisione 13

Industrie tessili

Divisione 14

Confezione di articoli di abbigliamento

Divisione 15

Confezione di articoli in pelle e simili

6

Divisione 16

Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero, esclusi i mobili; fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio

7

Divisione 17

Fabbricazione di carta e di prodotti di carta

Divisione 18

Stampa e riproduzione su supporti registrati

8

Divisione 19

Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio

9

Divisione 20

Fabbricazione di prodotti chimici

Divisione 21

Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici

Divisione 22

Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche

10

Divisione 23

Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi

11

Divisione 24

Attività metallurgiche

Divisione 25

Fabbricazione di prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature

12

Divisione 26

Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica

Divisione 27

Fabbricazione di apparecchiature elettriche

Divisione 28

Fabbricazione di macchinari e apparecchiature n.c.a.

Divisione 29

Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi

Divisione 30

Fabbricazione di altri mezzi di trasporto

13

Divisione 31

Fabbricazione di mobili

Divisione 32

Altre industrie manifatturiere

Divisione 33

Riparazione e installazione di macchine e apparecchiature

14

Sezione D

Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata

15

Divisione 36

Raccolta, trattamento e fornitura di acqua

Divisione 37

Gestione delle reti fognarie

Divisione 39

Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti

16

Divisione 38

Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali

17

Sezione F

Costruzioni

18

 

Attività di servizi:

Sezione G, esclusa la classe 46.77

Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli

Sezione H

Trasporto e magazzinaggio

Sezione I

Servizi di alloggio e di ristorazione

Sezione J

Servizi di informazione e comunicazione

Sezione K

Attività finanziarie e assicurative

Sezione L

Attività immobiliari

Sezione M

Attività professionali, scientifiche e tecniche

Sezione N

Attività amministrative e di servizi di supporto

Sezione O

Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria

Sezione P

Istruzione

Sezione Q

Sanità e assistenza sociale

Sezione R

Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento

Sezione S

Altre attività di servizi

Sezione T

Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico; produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze

Sezione U

Attività di organizzazioni e organismi extraterritoriali

19

Classe 46.77

Commercio all’ingrosso di rottami e cascami

20

 

Rifiuti domestici

(Non si tratta di una categoria NACE)

TA

Totale

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