21.8.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 216/3


REGOLAMENTO (CE) N. 972/2007 DELLA COMMISSIONE

del 20 agosto 2007

recante modifica del regolamento (CE) n. 796/2004 recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (1), in particolare l’articolo 145, lettere c), j), k), l), m), n) e p),

considerando quanto segue:

(1)

Alla luce dell’esperienza maturata dopo l’introduzione dei regimi di sostegno nell’ambito del regolamento (CE) n. 1782/2003, risulta necessario modificare il regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione (2). Occorre inoltre chiarire determinati aspetti del regolamento (CE) n. 796/2004 e semplificare alcune delle norme ivi contenute. È altresì necessario sopprimere disposizioni divenute obsolete, in particolare a causa della fine del periodo transitorio previsto dall’articolo 71 del regolamento (CE) n. 1782/2003.

(2)

Per garantire la coerenza tra l’obbligo di dichiarare un’utilizzazione separata di parcelle e la definizione di «parcella agricola», occorre chiarire detta definizione per i casi in cui nell’ambito del regolamento (CE) n. 796/2004 è richiesta una dichiarazione separata dell’utilizzazione della parcella. Nel caso in cui detta dichiarazione separata di utilizzazione riguarda una superficie all’interno di un gruppo di colture, è opportuno chiarire che la parcella agricola è definita da detta utilizzazione.

(3)

In seguito all’adesione della Bulgaria e della Romania all’Unione europea, occorre adeguare la definizione del termine «nuovi Stati membri».

(4)

Per garantire l’adeguatezza e l’affidabilità del sistema di identificazione delle parcelle agricole, occorre chiarire le disposizioni concernenti la dichiarazione di superfici e in particolare la necessità di indicare i nuovi confini delle parcelle di riferimento quando si corregge il modulo prestampato della domanda.

(5)

In seguito alla modifica delle norme per i pagamenti relativi alle colture energetiche e all’introduzione della dichiarazione scritta di cui all’articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1973/2004 della Commissione, del 29 ottobre 2004, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV bis di detto regolamento e l’uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime (3), come modificato dal regolamento (CE) n. 270/2007 (4), occorre modificare di conseguenza gli articoli 13 e 24 del regolamento (CE) n. 796/2004.

(6)

Affinché sia possibile verificare l’ammissibilità di determinati pagamenti, la domanda dell’agricoltore deve essere corredata di documenti giustificativi. Per semplificare gli adempimenti amministrativi a carico dell’agricoltore e delle autorità nazionali, è opportuno consentire alle autorità nazionali di richiedere detti documenti direttamente alla fonte dell’informazione.

(7)

L’inserimento degli importi di riferimento per le banane nel regime di pagamento unico, a seguito della riforma del settore delle banane, secondo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 2013/2006, del 19 dicembre 2006, che modifica i regolamenti (CEE) n. 404/93, (CE) n. 1782/2003 e (CE) n. 247/2006 in ordine al settore delle banane (5), richiede una certa flessibilità riguardo a possibili aggiunte e modifiche apportate alla domanda unica nel 2007. È opportuno tuttavia mantenere le date di presentazione della domanda unica fissate dall’articolo 11 del regolamento (CE) n. 796/2004, in modo da consentire agli Stati membri di organizzare tempestivamente i rispettivi programmi di controllo.

(8)

Alla luce dell’esperienza acquisita, è opportuno migliorare le disposizioni esistenti per la selezione degli agricoltori da sottoporre ai controlli in loco nonché le percentuali di controllo e occorre altresì concedere un più ampio margine di manovra agli Stati membri. A tal fine è opportuno che il campione oggetto di controlli rappresenti almeno il 5 % degli agricoltori che presentano domanda per il regime di pagamento unico o per il regime di pagamento unico per superficie. Nel contempo, lo Stato membro deve provvedere a che sia selezionato per il controllo almeno il 3 % degli agricoltori che presentano domanda per i regimi di aiuto di cui ai titoli III, IV e IV bis del regolamento (CE) n. 1782/2003. Occorre adeguare di conseguenza la percentuale di controllo per gli agricoltori le cui parcelle agricole sono dichiarate da un’associazione di produttori che presenta domanda di pagamenti per il luppolo. Per i premi per gli ovini e i caprini, l’introduzione di una banca dati centralizzata per la registrazione degli animali giustifica una riduzione della percentuale di controllo.

(9)

Prendere in considerazione un numero eccessivo di fattori predefiniti all’atto di effettuare un’analisi dei rischi per la selezione di un campione da sottoporre ai controlli in loco potrebbe incidere negativamente sul campione. È pertanto opportuno che la responsabilità di scegliere i fattori di rischio sia affidata all’autorità competente, che è meglio in grado di scegliere i fattori di rischio pertinenti. Per garantire la pertinenza e l’efficacia delle analisi dei rischi, è opportuno che l’efficienza delle stesse sia valutata e aggiornata su base annua tenendo conto della rilevanza di ciascun fattore di rischio, confrontando i risultati relativi a campioni selezionati a caso e in base al rischio, e della situazione specifica dello Stato membro.

(10)

Per consentire di iniziare i controlli in loco quanto prima possibile nel corso dell’anno, prima ancora che siano disponibili tutte le informazioni contenute nei moduli delle domande, è opportuno che l’autorità competente possa effettuare una selezione parziale del campione di controllo basandosi sulle informazioni già disponibili.

(11)

Il regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (6), ha introdotto alcune norme per l’identificazione e la registrazione di ovini e caprini. Dette norme si applicano anche agli animali oggetto di una domanda di aiuto. Occorre pertanto aggiornare le disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 796/2004.

(12)

I controlli in loco possono essere effettuati mediante una visita in azienda o mediante telerilevamento. Queste due modalità di esecuzione dei controlli sono equivalenti e questo aspetto deve essere chiarito semplificando le norme relative all’esecuzione dei controlli in loco.

(13)

Per assicurare la qualità dei controlli in loco, occorre introdurre disposizioni atte a garantire un livello minimo di qualità delle misurazioni delle superfici e occorre altresì dimostrare che i mezzi utilizzati garantiscano una qualità almeno equivalente a quella richiesta dalla norma tecnica applicabile elaborata a livello comunitario.

(14)

L’esperienza dimostra che nella misurazione delle parcelle l’utilizzazione di una tolleranza perimetrale è il metodo più appropriato. Concentrarsi sulla tolleranza perimetrale semplificherebbe inoltre i sistemi e garantirebbe pari trattamento agli agricoltori nei diversi Stati membri.

(15)

L’esperienza acquisita mostra che è possibile semplificare il controllo della documentazione durante i controlli in loco per i premi per animali senza compromettere la qualità del controllo. Tuttavia, se nel corso del controllo sono rilevate anomalie, occorre estendere il periodo in relazione al quale deve essere controllata la documentazione.

(16)

Per quanto riguarda le domande di pagamenti per superficie, le differenze tra la superficie complessiva dichiarata nella domanda e la superficie complessiva definita ammissibile sono spesso irrilevanti. Per evitare che si proceda ad un numero elevato di piccole modifiche delle domande, è opportuno prevedere che la domanda di aiuto venga adeguata alla superficie definita solo se le differenze superano un certo livello.

(17)

Il principio generale applicato è quello in base al quale non c’è tolleranza se la superficie eccessiva è stata dichiarata dall’agricoltore intenzionalmente. Ciò può comportare una riduzione non desiderata del pagamento. Occorre pertanto introdurre una soglia anche in caso di dichiarazione eccessiva intenzionale per garantire proporzionalità quando la dichiarazione eccessiva è di limitata entità. Nondimeno, si tratta pur sempre di un atto intenzionale dell’agricoltore e la tolleranza deve essere pertanto minima.

(18)

Quando uno Stato membro si avvale della possibilità prevista dall’articolo 69 del regolamento (CE) n. 1782/2003 e i pagamenti sono concessi per superficie o per animali, è opportuno applicare le norme contenute nel titolo IV del regolamento (CE) n. 796/2004. Occorre chiarire questo punto e modificare di conseguenza l’articolo 63 del regolamento (CE) n. 796/2004.

(19)

In alcuni casi, la concessione indebita di diritti non ha inciso sul valore totale ma solo sul numero di diritti dell’agricoltore. In questi casi, è opportuno che lo Stato membro corregga la concessione o eventualmente il tipo di diritti concessi, senza ridurne il valore. Tale disposizione deve applicarsi solo nei casi in cui l’agricoltore non poteva scoprire l’errore.

(20)

Occorre aggiornare gli obblighi di comunicazione degli Stati membri al fine di garantire una comunicazione efficace dei controlli degli aiuti alla produzione per le patate da fecola, le sementi e il tabacco.

(21)

Il regolamento (CE) n. 796/2004 deve quindi essere modificato di conseguenza.

(22)

La disposizione relativa all’inserimento degli importi di riferimento per le banane nel regime di pagamento unico prevista dal presente regolamento riguarda le domande di aiuto relative agli anni o ai periodi di erogazione dei premi che iniziano a decorrere dal 1o gennaio 2007. Ciò vale anche per la disposizione che include la Bulgaria e la Romania nella definizione di «nuovi Stati membri». Il presente regolamento deve pertanto applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2007.

(23)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i pagamenti diretti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 796/2004 è modificato come segue:

1)

l’articolo 2 è modificato come segue:

a)

al primo comma, il punto 1 bis è sostituito dal seguente:

«1bis

“parcella agricola”: una porzione continua di terreno sulla quale è coltivato un solo gruppo di colture da un solo agricoltore; tuttavia, se nell’ambito del presente regolamento è richiesta una dichiarazione separata di utilizzazione di una superficie all’interno di un gruppo di colture, tale utilizzazione specifica limita ulteriormente la parcella agricola;»

b)

Il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Ai fini del presente regolamento, per “nuovi Stati membri” si intendono la Bulgaria, la Repubblica ceca, l’Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l’Ungheria, Malta, la Polonia, la Romania, la Slovenia e la Slovacchia.»;

2)

all’articolo 8, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   in caso di utilizzazione in comune, le autorità competenti procedono alla ripartizione virtuale delle medesime fra gli agricoltori interessati proporzionalmente alla loro utilizzazione di tali superfici o al loro diritto di utilizzazione;»

3)

all’articolo 12, paragrafo 4, secondo comma, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«Se la correzione riguarda la superficie della parcella di riferimento, l’agricoltore dichiara la superficie aggiornata di ogni parcella agricola interessata e, se necessario, indica i nuovi confini della parcella di riferimento.»;

4)

l’articolo 13 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   Nel caso di una domanda relativa alle colture energetiche di cui al titolo IV, capo 5, del regolamento (CE) n. 1782/2003, la domanda unica deve essere corredata di copia del contratto stipulato dal richiedente con il raccoglitore o con il primo trasformatore, a norma dell’articolo 25 del regolamento (CE) n. 1973/2004 o, in caso di applicazione dell’articolo 33, paragrafo 2, del suddetto regolamento, una dichiarazione scritta a norma di detto articolo.»;

b)

è aggiunto il seguente paragrafo:

«14.   L’informazione richiesta nei documenti giustificativi di cui al presente articolo può essere domandata dall’autorità competente se possibile direttamente alla fonte dell’informazione.»;

5)

l’articolo 15 è modificato come segue:

a)

al paragrafo 1, il testo del terzo e del quarto comma è sostituito dal seguente:

«Se le modifiche di cui al primo e al secondo comma hanno attinenza con documenti giustificativi o contratti da presentare, è consentito modificare anche tali documenti o contratti.»;

b)

al paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Tuttavia, per l’anno 2007, negli Stati membri che applicano l’articolo 48 quater, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 795/2004, le modifiche apportate in conformità del paragrafo 1 del presente articolo sono notificate all’autorità competente entro il 15 giugno. In casi debitamente giustificati, la notifica di tali modifiche è accettata fino a 20 giorni dopo la pubblicazione del regolamento (CE) n. 972/2007 (*1) nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea;

(*1)   GU L 216 del 21.8.2007, pag. 3.» "

6)

all’articolo 17 bis, paragrafo 2, il secondo comma è soppresso;

7)

l’articolo 21, paragrafo 3, è soppresso;

8)

all’articolo 24, paragrafo 1, il testo della lettera f) è sostituito dal seguente:

«f)

ove occorra presentare documenti giustificativi, contratti, dichiarazioni di coltivazione o dichiarazioni scritte a norma dell’articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1973/2004 e ove applicabile, tra le parcelle agricole dichiarate nella domanda unica e nei documenti giustificativi, nei contratti, nelle dichiarazioni di coltivazione o nelle dichiarazioni scritte a norma dell’articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1973/2004, onde accertare l’ammissibilità della superficie;»;

9)

l’articolo 26 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Il numero complessivo di controlli in loco effettuati annualmente riguarda almeno il 5 % degli agricoltori che presentano domanda per il regime di pagamento unico o per il regime di pagamento unico per superficie.

Gli Stati membri provvedono a che i controlli in loco riguardino almeno il 3 % degli agricoltori che presentano domanda di aiuto nell’ambito di ognuno degli altri regimi di aiuto per superficie di cui ai titoli III, IV e IV bis del regolamento (CE) n. 1782/2003.»;

b)

il paragrafo 2 è modificato come segue:

i)

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

il 5 % degli agricoltori che presentano domanda di aiuto nell’ambito del regime per gli ovini e i caprini, indipendentemente dal fatto che la domanda sia presentata nel modulo di domanda unica o separatamente; detti controlli in loco riguardano almeno il 5 % degli animali oggetto della domanda di aiuto; la percentuale è tuttavia elevata al 10 % degli agricoltori se la banca dati informatizzata per gli ovini e i caprini di cui all’articolo 8 del regolamento (CE) n. 21/2004 non offre le garanzie di certezza e buon funzionamento necessarie per la corretta gestione dei regimi di aiuto in questione.»;

ii)

la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e)

il 3 % degli agricoltori le cui parcelle agricole sono dichiarate da un’associazione di produttori che presenta domanda di pagamenti per il luppolo ai sensi dell’articolo 15 bis.»;

10)

l’articolo 27 è modificato come segue:

a)

al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

«L’autorità competente seleziona i campioni di controllo per i controlli in loco da realizzare nell’ambito del presente regolamento in base ad un’analisi dei rischi e alla rappresentatività delle domande di aiuto presentate. L’efficienza dell’analisi dei rischi è valutata e aggiornata su base annua:

a)

stabilendo la rilevanza di ogni fattore di rischio;

b)

confrontando i risultati relativi al campione selezionato in base all’analisi dei rischi e quelli del campione selezionato a caso di cui al secondo comma;

c)

tenendo conto della situazione specifica dello Stato membro.»;

b)

il paragrafo 2 è soppresso;

c)

è aggiunto il seguente paragrafo:

«4.   Se del caso, prima della fine del periodo di presentazione delle domande di cui trattasi, può essere effettuata una selezione parziale del campione di controllo, sulla base delle informazioni disponibili. Il campione provvisorio è completato quando sono disponibili tutte le domande pertinenti.»;

11)

all’articolo 28, paragrafo 1, il testo della lettera d) è sostituito dal seguente:

«d)

il numero e la specie degli animali constatati in loco nonché, se del caso, i numeri dei marchi auricolari, i dati riportati nel registro e nella banca dati informatizzata dei bovini e/o degli ovini e caprini, gli eventuali documenti giustificativi verificati, le risultanze dei controlli ed eventuali osservazioni particolari relative a singoli animali e/o al loro codice di identificazione;»;

12)

l’articolo 29 è sostituito dal seguente:

«Articolo 29

Elementi dei controlli in loco

I controlli in loco vertono sull’insieme delle parcelle agricole per le quali è stato chiesto un aiuto nell’ambito dei regimi elencati nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1782/2003, fatta eccezione per le domande di aiuto che riguardano le sementi a norma dell’articolo 99 del medesimo regolamento. Nondimeno, l’effettiva determinazione delle superfici nell’ambito del controllo in loco può essere limitata ad un campione corrispondente ad almeno il 50 % delle parcelle agricole oggetto di domanda nell’ambito di un regime di aiuto istituito dai titoli III, IV e IV bis del regolamento (CE) n. 1782/2003, purché il campione garantisca un livello affidabile e rappresentativo di controllo per quanto riguarda sia la superficie controllata sia l’aiuto richiesto. Se il controllo del suddetto campione rivela anomalie, si estende il campione delle parcelle agricole effettivamente ispezionate.

Gli Stati membri possono avvalersi delle tecniche del telerilevamento e dei sistemi mondiali di navigazione satellitare.»;

13)

all’articolo 30, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   La determinazione della superficie delle parcelle agricole si effettua con qualsiasi mezzo che si è dimostrato garantire una misurazione di qualità almeno equivalente a quella richiesta dalla norma tecnica applicabile elaborata a livello comunitario.

La tolleranza di misurazione è definita da una zona cuscinetto non superiore ad 1,5 m da applicare al perimetro della parcella agricola. In termini assoluti, la tolleranza massima per ciascuna parcella agricola non può essere superiore a 1,0 ha.

La tolleranza di cui al secondo comma non si applica alle parcelle olivicole la cui superficie è espressa in ettari SIG olivi, conformemente ai punti 2 e 3 dell’allegato XXIV del regolamento (CE) n. 1973/2004.»;

14)

l’articolo 32 è sostituito dal seguente:

«Articolo 32

Telerilevamento

1.   Nei casi in cui si avvale della possibilità, prevista dall’articolo 29, secondo comma, di effettuare controlli in loco mediante telerilevamento, lo Stato membro ricorre:

a)

alla fotointerpretazione di immagini satellitari o fotografie aeree di tutte le parcelle agricole per ciascuna domanda da controllare, onde riconoscere le coperture vegetali e misurare la superficie;

b)

a ispezioni fisiche in campo di tutte le parcelle agricole per le quali la fotointerpretazione non consente di verificare l’esattezza della dichiarazione in maniera considerata accettabile dall’autorità competente.

2.   Qualora per l’anno in corso non sia più possibile procedere mediante telerilevamento, i controlli supplementari di cui all’articolo 26, paragrafo 3, sono effettuati sotto forma di controlli in loco tradizionali.»;

15)

all’articolo 33 bis, il primo comma è sostituito dal seguente:

«I controlli in loco di cui all’articolo 26, paragrafo 2, lettera e), sono effettuati applicando, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 29, dell’articolo 30, paragrafo 1, dell’articolo 30, paragrafo 2, primo e secondo comma, dell’articolo 30, paragrafo 3, dell’articolo 30, paragrafo 4 e dell’articolo 32.»;

16)

l’articolo 35 è modificato come segue:

a)

al paragrafo 2, primo comma, lettera b), il primo e il secondo trattino sono sostituiti dai seguenti:

«—

dell’esattezza dei dati contenuti nel registro e delle notifiche alla banca dati informatizzata dei bovini, mediante confronto con un campione di documenti giustificativi quali fatture di acquisto e di vendita, attestati di macellazione, certificati veterinari e, se del caso, passaporti degli animali per i quali sono state presentate domande di aiuto nei 6 mesi precedenti il controllo in loco; tuttavia, se sono riscontrate anomalie, il controllo è esteso ai 12 mesi precedenti il controllo in loco,

della corrispondenza tra i dati contenuti nella banca dati informatizzata dei bovini e quelli riportati nel registro, su un campione di animali per i quali sono state presentate domande di aiuto nei 6 mesi precedenti il controllo in loco; tuttavia, se sono riscontrate anomalie, il controllo è esteso ai 12 mesi precedenti il controllo in loco,»;

b)

il paragrafo 2, lettera c), è sostituito dal seguente:

«c)

nel caso del regime di aiuto per gli ovini e i caprini:

il controllo, sulla base del registro, che tutti gli animali per i quali sono state presentate domande di aiuto siano stati detenuti nell’azienda nel corso dell’intero periodo di detenzione,

la verifica dell’esattezza dei dati contenuti nel registro nei 6 mesi precedenti il controllo in loco, basata su un campione di documenti giustificativi quali fatture di acquisto e di vendita e certificati veterinari riguardanti i 6 mesi precedenti il controllo in loco; tuttavia, se sono riscontrate anomalie, il controllo è esteso ai 12 mesi precedenti il controllo in loco.»;

17)

all’articolo 38, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«Per quanto riguarda i pagamenti supplementari da erogare per tipi specifici di agricoltura e per la produzione di qualità di cui all’articolo 69 del regolamento (CE) n. 1782/2003, gli Stati membri applicano, se del caso, le disposizioni di cui al presente titolo.»;

18)

all’articolo 49, paragrafo 1, le lettere d), e) ed f) sono soppresse;

19)

l’articolo 50 è modificato come segue:

a)

al paragrafo 3, sono aggiunti i seguenti commi:

«Tuttavia, fatto salvo l’articolo 29 del regolamento (CE) n. 1782/2003, se la differenza tra la superficie complessiva determinata e la superficie complessiva dichiarata ai fini del pagamento nell’ambito di un regime di aiuti istituito dai titoli III, IV e IV bis del regolamento (CE) n. 1782/2003 non è superiore a 0,1 ha, la superficie determinata è considerata uguale alla superficie dichiarata. Per tale calcolo, sono prese in considerazione solo le dichiarazioni eccessive di superfici a livello di gruppo di colture.

La disposizione di cui al secondo comma non si applica se la differenza rappresenta più del 20 % della superficie complessiva dichiarata ai fini dei pagamenti.»;

b)

il paragrafo 6 è soppresso;

20)

all’articolo 53, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Se le differenze tra la superficie dichiarata e la superficie determinata in conformità dell’articolo 50, paragrafo 3, paragrafo 4, lettera b), e paragrafo 5, risultano da irregolarità commesse intenzionalmente, l’aiuto a cui l’agricoltore avrebbe diritto ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 3, paragrafo 4, lettera b), e paragrafo 5 nell’ambito del regime di aiuto di cui trattasi non è concesso per l’anno civile considerato se tale differenza è superiore allo 0,5 % della superficie determinata o ad un ettaro.»;

21)

all’articolo 54 bis, primo comma, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«Qualora si constati che il tabacco non è stato trapiantato sulla parcella indicata nel contratto di coltivazione entro il 20 giugno dell’anno del raccolto:»;

22)

gli articoli 55 e 56 sono soppressi;

23)

all’articolo 58, paragrafo 1, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«Tuttavia, le vacche nutrici o le giovenche, oggetto di una domanda di aiuto ai sensi dell’articolo 125 o dell’articolo 129 del regolamento (CE) n. 1782/2003, possono essere sostituite nel corso del periodo di detenzione entro i limiti previsti dai suddetti articoli senza che ciò comporti la perdita del diritto al pagamento dell’aiuto richiesto.»;

24)

l’articolo 63 è sostituito dal seguente:

«Articolo 63

Accertamenti relativi ai pagamenti supplementari

Per quanto riguarda i pagamenti supplementari da erogare per tipi specifici di agricoltura e per la produzione di qualità, di cui all’articolo 69 del regolamento (CE) n. 1782/2003, gli Stati membri prevedono riduzioni ed esclusioni equivalenti, nella sostanza, a quelle previste dal presente titolo. Nel caso in cui siano concessi pagamenti per superficie o per animali, si applicano in quanto compatibili le disposizioni della presente parte.»;

25)

all’articolo 73 bis è aggiunto il seguente paragrafo 2 bis:

«2 bis.   Se, ai fini dell’applicazione dei paragrafi 1 e 2, si riscontra che il numero di diritti concessi ad un agricoltore a norma del regolamento (CE) n. 795/2004 è inesatto e se tale concessione indebita non incide sul valore totale dei diritti ricevuti dall’agricoltore, lo Stato membro ricalcola i diritti al pagamento e, se del caso, corregge il tipo di titoli concessi all’agricoltore. Tuttavia, questa disposizione non si applica se gli errori avrebbero potuto essere ragionevolmente scoperti dagli agricoltori.»;

26)

all’articolo 76, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Entro il 15 luglio di ogni anno, gli Stati membri presentano alla Commissione, per i regimi di aiuto contemplati dal sistema integrato di gestione e di controllo, una relazione sull’anno civile precedente, indicante in particolare:

a)

lo stato di attuazione del sistema integrato, in cui siano in particolare specificate le opzioni scelte per il controllo dei requisiti di condizionalità e gli organismi di controllo competenti per i controlli dei requisiti e delle disposizioni in materia di condizionalità;

b)

il numero di richiedenti, la superficie complessiva, il totale degli animali e il totale dei quantitativi;

c)

il numero di richiedenti, la superficie complessiva, il totale degli animali e il totale dei quantitativi oggetto di controlli;

d)

le risultanze dei controlli effettuati, con l’indicazione delle riduzioni e delle esclusioni applicate in conformità del titolo IV;

e)

i risultati dei controlli relativi alla condizionalità eseguiti a norma del titolo III, capo III.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica alle domande di aiuto presentate in riferimento agli anni o ai periodi di erogazione dei premi che iniziano a decorrere dal 1o gennaio 2008.

Tuttavia, il disposto dell’articolo 1, punto 1), lettera b), e punto 5), lettera b), si applica alle domande di aiuto presentate in riferimento agli anni o ai periodi di erogazione dei premi che iniziano a decorrere dal 1o gennaio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 agosto 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)   GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 552/2007 della Commissione (GU L 131 del 23.5.2007, pag. 10).

(2)   GU L 141 del 30.4.2004, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 381/2007 (GU L 95 del 5.4.2007, pag. 8).

(3)   GU L 345 del 20.11.2004, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 381/2007 (GU L 95, del 5.4.2007, pag. 8).

(4)   GU L 75 del 15.3.2007, pag. 8.

(5)   GU L 384 del 29.12.2006, pag. 13.

(6)   GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).