18.8.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 215/4


REGOLAMENTO (CE) N. 968/2007 DELLA COMMISSIONE

del 17 agosto 2007

relativo al contributo comunitario ai costi di ristrutturazione e riconversione previsto dal regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per la campagna vitivinicola 2007/2008

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), in particolare l’articolo 80, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1493/1999, nelle regioni classificate come regioni dell’obiettivo 1 ai sensi del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (2), il contributo comunitario ai costi connessi alla ristrutturazione e alla riconversione non può superare il 75 % di tali costi.

(2)

A decorrere dal 1o gennaio 2007 il regolamento (CE) n. 1260/1999 è stato abrogato dal regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (3), che reca disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione. A norma dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1260/1999, l’obiettivo 1 concerneva le regioni corrispondenti al livello II della nomenclatura delle unità territoriali statistiche (NUTS) il cui PIL pro capite, misurato sulla base degli standard del potere d’acquisto, era inferiore al 75 % della media comunitaria. A norma dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1083/2006, tali regioni sono ammissibili al finanziamento dei Fondi strutturali nell’ambito dell’obiettivo «Convergenza».

(3)

Alcune regioni che rientravano nell’obiettivo 1 non rientrano nell’obiettivo «Convergenza». Viceversa, il territorio della Bulgaria e della Romania rientra nell’obiettivo «Convergenza» sebbene non rientrasse, com’è ovvio, nell’obiettivo 1.

(4)

Ai fini dell’applicazione dei piani di ristrutturazione e di riconversione da elaborare e da approvare per la campagna viticola 2007/08, ciò è fonte di problemi pratici specifici, in quanto l’attuale testo dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1493/1999 non consente di assegnare il tasso di finanziamento più elevato né alle regioni dell’obiettivo 1, che non esistono più, né alle regioni dell’obiettivo «Convergenza», che non sono oggetto di tale disposizione. Eppure l’obiettivo dovrebbe essere chiaramente quello di assegnare un tasso di finanziamento più elevato alle regioni meno sviluppate.

(5)

La vigente disposizione transitoria contenuta nel regolamento (CE) n. 225/2007 della Commissione (4) fornisce una soluzione solo per la campagna viticola 2006/07. In attesa della riforma dell’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, è pertanto opportuno prevedere, per la campagna viticola 2007/08, la possibilità di concedere il tasso di finanziamento più elevato previsto dall’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1493/1999 alle regioni dell’obiettivo «Convergenza».

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna viticola 2007/08, l’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1493/1999 si applica alle regioni dell’obiettivo «Convergenza» ai sensi del regolamento (CE) n. 1083/2006, ad esclusione delle regioni di cui all’articolo 8, paragrafi 1 e 2, del medesimo regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 agosto 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

(2)  GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1198/2006 (GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1).

(3)  GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1989/2006 (GU L 411 del 30.12.2006, pag. 6).

(4)  GU L 64 del 2.3.2007, pag. 25.