15.8.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 213/6


REGOLAMENTO (CE) N. 962/2007 DELLA COMMISSIONE

del 14 agosto 2007

che modifica il regolamento (CE) n. 996/97 recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario d’importazione di pezzi detti «hampes» della specie bovina, congelati, del codice NC 0206 29 91

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), in particolare l’articolo 32, paragrafo 1, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 996/97 della Commissione (2) prevede l’apertura e le modalità di gestione, su base pluriennale, di un contingente tariffario d’importazione di pezzi detti «hampes» della specie bovina, congelati, del codice NC 0206 29 91 .

(2)

A norma dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (3), i titoli di importazione non sono più validi dopo l’ultimo giorno del periodo contingentale.

(3)

Per conformare le disposizioni del regolamento (CE) n. 996/97 a quelle del regolamento (CE) n. 1301/2006, il regolamento (CE) n. 996/97 è stato modificato dal regolamento (CE) n. 568/2007, in particolare con la soppressione della disposizione relativa al periodo di validità dei titoli di importazione.

(4)

Poiché l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità d’applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine (4) prevede per i titoli di importazione un periodo di validità di 90 giorni dalla data del rilascio, occorre chiarire nel regolamento (CE) n. 996/97 che i titoli sono validi fino al termine del periodo contingentale.

(5)

Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 996/97.

(6)

Per garantire che i titoli di importazione rilasciati per il periodo contingentale compreso fra il 1o luglio 2007 e il 30 giugno 2008 siano validi fino al termine di tale periodo contingentale, occorre disporre che detta modifica si applichi a decorrere dal periodo contingentale che ha inizio il 1o luglio 2007.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All’articolo 2 del regolamento (CE) n. 996/97 è aggiunto il seguente paragrafo 3:

«3.   In deroga all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1445/95, i titoli di importazione sono validi fino al termine del periodo contingentale.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica ai titoli di importazione rilasciati a decorrere dal periodo contingentale che ha inizio il 1o luglio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 agosto 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)   GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

(2)   GU L 144 del 4.6.1997, pag. 6. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 568/2007 (GU L 133 del 25.5.2007, pag. 15).

(3)   GU L 238 dell’1.9.2006, pag. 13. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 289/2007 (GU L 78 del 17.3.2007, pag. 17).

(4)   GU L 143 del 27.6.1995, pag. 35. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 586/2007 (GU L 139 del 31.5.2007, pag. 5).