8.8.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 207/3


REGOLAMENTO (CE) N. 939/2007 DELLA COMMISSIONE

del 7 agosto 2007

recante modifica del regolamento (CE) n. 917/2004 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 797/2004 del Consiglio relativo alle azioni dirette a migliorare le condizioni della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell’apicoltura

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 797/2004 del Consiglio, del 26 aprile 2004, relativo alle azioni dirette a migliorare le condizioni della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell’apicoltura (1), in particolare l’articolo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 917/2004 della Commissione (2) stabilisce le disposizioni necessarie per l’attuazione dei programmi nazionali annuali previsti dal regolamento (CE) n. 797/2004. Il finanziamento comunitario di questi programmi avviene sulla base del patrimonio apistico di ciascuno Stato membro, riportato nell’allegato del regolamento (CE) n. 917/2004.

(2)

Dalle comunicazioni degli Stati membri intese ad aggiornare i dati strutturali sulla situazione del settore, secondo quanto previsto dall’articolo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 917/2004, risulta che il patrimonio apistico ha subito alcuni adeguamenti.

(3)

Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 917/2004.

(4)

Poiché il regolamento (CE) n. 917/2004 prevede, all’articolo 2, paragrafo 3, come termine di esecuzione per le azioni dei programmi annuali il 31 agosto, è opportuno che il presente regolamento si applichi a partire dalla campagna 2007/2008.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (CE) n. 917/2004 è sostituito dal testo riportato nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica per la prima volta per i programmi annuali relativi alla campagna 2007/2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 agosto 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 125 del 28.4.2004, pag. 1.

(2)  GU L 163 del 30.4.2004, pag. 83. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 811/2007 (GU L 182 del 12.7.2007, pag. 5).


ALLEGATO

«ALLEGATO I

Stato membro

Patrimonio apistico

Numero di alveari

BE

110 000

BG

671 674

CZ

525 560

DK

170 000

DE

751 000

EE

33 000

EL

1 467 690

ES

2 320 949

FR

1 360 973

IE

22 000

IT

1 157 133

CY

44 338

LV

62 200

LT

85 015

LU

9 267

HU

900 000

MT

1 938

NL

80 000

AT

311 000

PL

1 091 930

PT

555 049

RO

975 062

SI

170 682

SK

246 259

FI

56 000

SE

150 000

UK

274 000

EU 27

13 602 719»