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7.8.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 206/4 |
REGOLAMENTO (CE) N. 936/2007 DELLA COMMISSIONE
del 6 agosto 2007
che fissa, per la campagna di commercializzazione 2007/2008, il prezzo al quale gli organismi di ammasso acquistano le uve secche e i fichi secchi non trasformati
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 8,
considerando quanto segue:
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(1) |
I criteri per la fissazione del prezzo al quale gli organismi di ammasso acquistano i fichi secchi e le uve secche non trasformati sono stabiliti all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96 e le condizioni di acquisto e di gestione dei prodotti da parte degli organismi di ammasso sono definite dal regolamento (CE) n. 1622/1999 della Commissione, del 23 luglio 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto concerne il regime di ammasso applicabile alle uve secche e ai fichi secchi non trasformati (2). |
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(2) |
Occorre pertanto fissare i prezzi di acquisto per la campagna di commercializzazione 2007/2008 basandosi, per le uve secche, sull'evoluzione dei prezzi sul mercato mondiale e, per i fichi secchi, sul prezzo minimo stabilito dal regolamento (CE) n. 1207/2006 della Commissione, del 9 agosto 2006, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2006/2007, il prezzo minimo da pagare ai produttori di fichi secchi non trasformati e l'importo dell'aiuto alla produzione per i fichi secchi (3). |
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(3) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per la campagna di commercializzazione 2007/2008, il prezzo di acquisto di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96 è fissato come segue:
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a) |
458,96 EUR/tonnellata di peso netto per le uve secche non trasformate; |
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b) |
597,55 EUR/tonnellata di peso netto per i fichi secchi non trasformati. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 agosto 2007.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29. Regolamento modificato da ultimo dall'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU L 157 del 21.6.2005, pag. 203).
(2) GU L 192 del 24.7.1999, pag. 33. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1051/2005 (GU L 173 del 6.7.2005, pag. 5).