7.8.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 205/1


REGOLAMENTO (CE) N. 893/2007 DEL CONSIGLIO

del 23 luglio 2007

relativo alla conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e la Repubblica di Kiribati, dall'altro

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2 e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

La Comunità ha negoziato con la Repubblica di Kiribati un accordo di partenariato nel settore della pesca che conferisce alle navi comunitarie possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione di Kiribati in materia di pesca.

(2)

A seguito di tali negoziati, il 19 luglio 2006 è stato siglato un nuovo accordo di partenariato nel settore della pesca.

(3)

È nell'interesse della Comunità approvare tale accordo.

(4)

È opportuno definire il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvato, a nome della Comunità, l'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e la Repubblica di Kiribati, dall'altro.

Il testo dell'accordo è accluso al presente regolamento.

Articolo 2

Le possibilità di pesca fissate nel protocollo dell'accordo sono ripartite tra gli Stati membri nel modo seguente:

pescherecci con reti a circuizione

Francia:

Spagna:

27 % delle licenze disponibili

73 % delle licenze disponibili

pescherecci con palangari di superficie

Spagna:

Portogallo:

6 unità

6 unità

Se le domande di licenza dei succitati Stati membri non esauriscono le possibilità di pesca fissate dal protocollo, la Commissione può prendere in considerazione le domande di licenza di altri Stati membri.

Articolo 3

Gli Stati membri le cui navi praticano attività di pesca nell'ambito dell'accordo di cui all'articolo 1 notificano alla Commissione i quantitativi di ogni stock catturati nella zona di pesca di Kiribati secondo le modalità previste dal regolamento (CE) n. 500/2001 della Commissione, del 14 marzo 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio in relazione al controllo delle catture effettuate dai pescherecci comunitari nelle acque di paesi terzi e in alto mare (1).

Articolo 4

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a firmare l'accordo allo scopo di impegnare la Comunità.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 23 luglio 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

L. AMADO


(1)  GU L 73 del 15.3.2001, pag. 8.


ACCORDO DI PARTENARIATO NEL SETTORE DELLA PESCA

tra la Comunità europea, da un lato, e la Repubblica di Kiribati, dall'altro

LA COMUNITÀ EUROPEA, di seguito la «Comunità»,

da un lato,

e

LA REPUBBLICA DI KIRIBATI, di seguito «Kiribati»,

dall'altro,

in seguito denominate «le parti»,

CONSIDERANDO le intense relazioni di cooperazione esistenti tra la Comunità e Kiribati, in particolare nell'ambito dell'accordo di Cotonou, nonché il loro desiderio comune di rafforzare tali relazioni,

CONSIDERANDO il desiderio delle parti di promuovere lo sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche attraverso la cooperazione,

TENENDO CONTO della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e dell'accordo delle Nazioni Unite sugli stock ittici,

RICONOSCENDO che Kiribati esercita i propri diritti di sovranità o di giurisdizione in una zona che si estende fino a 200 miglia nautiche dalle linee di base, conformemente alla convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare,

CONSAPEVOLI dell'importanza dei principi stabiliti dal codice di condotta per una pesca responsabile adottato in occasione della conferenza della FAO del 1995,

DETERMINATE a cooperare, nel reciproco interesse, alla promozione di una pesca responsabile al fine di garantire la conservazione a lungo termine e lo sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine,

CONVINTE che da tale cooperazione debbano scaturire misure e iniziative complementari, sinergiche e conformi agli obiettivi politici, siano esse adottate congiuntamente o separatamente,

DECISE, a tal fine, a promuovere un dialogo sulla politica settoriale della pesca adottata dal governo di Kiribati e a identificare le modalità atte a garantire l'efficace attuazione di tale politica e la partecipazione degli operatori economici e della società civile a tale processo,

DESIDEROSE di stabilire le modalità e le condizioni per l'esercizio della pesca da parte delle navi comunitarie nelle acque di Kiribati e per il sostegno della Comunità all'introduzione di una pesca responsabile in tali acque,

RISOLUTE a promuovere una cooperazione economica più stretta nell'industria della pesca e nelle attività correlate, mediante la costituzione e lo sviluppo di società miste tra imprese delle due parti,

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Ambito di applicazione

Il presente accordo stabilisce i principi, le norme e le procedure che disciplinano:

a)

la cooperazione economica, finanziaria, tecnica e scientifica nel settore della pesca al fine di promuovere una pesca responsabile nelle acque di Kiribati, onde garantire la conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche e contribuire allo sviluppo del settore della pesca di Kiribati;

b)

le condizioni per l'accesso dei pescherecci comunitari alle acque di Kiribati;

c)

la cooperazione relativa alle modalità di controllo della pesca nelle acque di Kiribati, al fine di garantire l'osservanza delle succitate condizioni, l'efficacia delle misure di conservazione e di gestione degli stock ittici e la lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (pesca INN);

d)

le associazioni tra imprese intese a sviluppare, nell'interesse comune, attività economiche nel settore della pesca e attività correlate.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente accordo valgono le seguenti definizioni:

a)

«autorità di Kiribati»: il governo di Kiribati;

b)

«autorità comunitarie»: la Commissione europea;

c)

«acque di Kiribati»: le acque soggette, in materia di pesca, alla sovranità o alla giurisdizione di Kiribati;

d)

«pesca»: l'atto o il tentativo di pescare, catturare, prelevare, uccidere o raccogliere pesci, compresa qualsiasi altra attività che consenta presumibilmente di pescare o di tentare di pescare, catturare, prelevare, uccidere o raccogliere pesci, o qualsiasi operazione a sostegno o in preparazione di una delle suddette attività;

e)

«peschereccio»: qualsiasi imbarcazione utilizzata per la pesca commerciale o adatta a tale impiego, compresi natanti, imbarcazioni ausiliarie, elicotteri e velivoli leggeri utilizzati per le operazioni di pesca;

f)

«nave comunitaria»: un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro della Comunità e registrato nella Comunità;

g)

«società mista»: una società commerciale costituita a Kiribati da armatori o da imprese nazionali delle parti per l'esercizio della pesca o di attività correlate;

h)

«commissione mista»: una commissione composta da rappresentanti della Comunità e di Kiribati, le cui funzioni sono descritte all'articolo 9 del presente accordo;

i)

«trasbordo»: il trasferimento, effettuato in porto, della totalità o di parte del pescato detenuto a bordo di un peschereccio verso un altro peschereccio;

j)

«armatore»: qualsiasi persona legalmente responsabile di un peschereccio, che lo dirige e lo controlla;

k)

«marinai ACP»: qualsiasi marinaio che sia cittadino di un paese non europeo firmatario dell'accordo di Cotonou. I marinai di Kiribati sono, in questo senso, marinai ACP.

Articolo 3

Principi e obiettivi relativi all'attuazione del presente accordo

1.   Le parti si impegnano a promuovere una pesca responsabile nelle acque di Kiribati, basata sui principi stabiliti dal codice di condotta per una pesca responsabile della FAO e sul principio della non discriminazione tra le varie flotte di pesca operanti nelle acque suddette, fatti salvi gli accordi conclusi tra paesi in via di sviluppo nell'ambito di una stessa regione geografica, compresi gli accordi di reciprocità in materia di pesca.

2.   Le parti cooperano al fine di monitorare i risultati dell'attuazione della politica settoriale della pesca adottata dal governo di Kiribati e svolgono un dialogo politico sulle riforme necessarie. Esse si consultano al fine di adottare eventuali misure in questo settore.

3.   Le parti cooperano altresì al fine di realizzare valutazioni delle misure, dei programmi e delle azioni attuate sulla base del presente accordo. I risultati delle valutazioni saranno analizzati dalla commissione mista di cui all'articolo 9.

4.   Le parti si impegnano a garantire l'attuazione del presente accordo in conformità dei principi di buon governo economico e sociale, tenendo conto dello stato degli stock ittici.

5.   L'ingaggio di marinai di Kiribati e/o di marinai ACP a bordo delle navi comunitarie è disciplinato dalla Dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro, che si applica di diritto ai contratti corrispondenti e alle condizioni generali di lavoro. Questo vale in particolare per la libertà di associazione, il riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva dei lavoratori e l'eliminazione della discriminazione in materia di impiego e professione.

Articolo 4

Cooperazione in campo scientifico

1.   Nel periodo di applicazione del presente accordo, la Comunità e Kiribati sorvegliano lo stato delle risorse nella zona di pesca di Kiribati.

2.   Sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili, le parti si consultano nell'ambito della commissione mista di cui all'articolo 9 e adottano di comune accordo le misure eventualmente necessarie a garantire la gestione sostenibile delle risorse ittiche.

3.   Le parti si consultano, direttamente o nell'ambito delle organizzazioni regionali e internazionali competenti, per garantire la gestione e la conservazione delle risorse altamente migratorie della regione e cooperare alla ricerca scientifica in materia.

Articolo 5

Accesso delle navi comunitarie alle risorse di pesca nelle acque di Kiribati

1.   Kiribati si impegna ad autorizzare le navi comunitarie a esercitare attività di pesca nella propria zona di pesca, conformemente al presente accordo, compresi il protocollo e l'allegato.

2.   Le attività di pesca disciplinate dal presente accordo sono soggette alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti a Kiribati. Le autorità di Kiribati notificano alla Commissione eventuali modifiche apportate alle suddette disposizioni o a qualsiasi altra disposizione atta ad incidere sulla normativa applicabile alla pesca.

3.   Kiribati è responsabile dell'effettiva applicazione delle disposizioni del protocollo in materia di controllo delle attività di pesca. Le navi comunitarie cooperano con le autorità di Kiribati preposte al controllo della pesca. Le misure adottate dalle autorità di Kiribati per disciplinare le attività di pesca ai fini della conservazione delle risorse alieutiche sono fondate su criteri obiettivi e scientifici e tengono conto dell'approccio precauzionale. Tali misure sono applicate senza discriminazioni alle navi della Comunità, di Kiribati e di paesi terzi, fatti salvi gli accordi conclusi tra paesi in via di sviluppo nell'ambito di una stessa regione geografica, compresi gli accordi di reciprocità in materia di pesca.

4.   La Comunità si impegna ad adottare tutte le misure opportune per garantire che le proprie navi rispettino le disposizioni del presente accordo, nonché la legislazione che disciplina la pesca nelle acque soggette alla giurisdizione di Kiribati.

Articolo 6

Licenze

1.   Possono svolgere attività di pesca nella zona di pesca di Kiribati solo le navi comunitarie in possesso di una licenza di pesca rilasciata in virtù del presente accordo.

2.   La procedura per il rilascio di una licenza di pesca per una nave, i canoni applicati agli armatori e le relative modalità di pagamento sono specificati nell'allegato del protocollo.

Articolo 7

Contropartita finanziaria

1.   La Comunità concede a Kiribati una contropartita finanziaria in conformità delle condizioni stabilite nel protocollo e negli allegati. Tale contropartita unica è definita sulla base delle due componenti seguenti:

a)

l'accesso delle navi comunitarie alla zona di pesca di Kiribati; e

b)

il sostegno finanziario della Comunità a favore di una pesca responsabile e di uno sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche nelle acque di Kiribati.

2.   La componente della contropartita finanziaria di cui al paragrafo precedente è stabilita e gestita in funzione degli obiettivi individuati di comune accordo dalle parti in conformità del protocollo, che dovranno essere conseguiti nell'ambito della politica settoriale della pesca definita dal governo di Kiribati sulla base di una programmazione annuale e pluriennale per l'attuazione di tale politica.

3.   La contropartita finanziaria della Comunità è versata annualmente secondo le modalità stabilite nel protocollo, fatte salve le disposizioni del presente accordo e del protocollo concernenti l'eventuale modifica del suo importo per i seguenti motivi:

a)

circostanze anomale, ad esclusione dei fenomeni naturali, che impediscano l'esercizio della pesca nelle acque di Kiribati;

b)

una riduzione delle possibilità di pesca concesse alle navi comunitarie, stabilita di comune accordo dalle parti ai fini della gestione degli stock considerati, se tale provvedimento è ritenuto necessario per garantire la conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse alla luce dei migliori pareri scientifici disponibili;

c)

un aumento delle possibilità di pesca concesse alle navi comunitarie, stabilito di comune accordo dalle parti, purché tale provvedimento risulti compatibile con lo stato delle risorse alla luce dei migliori pareri scientifici disponibili;

d)

la revisione delle condizioni relative al sostegno finanziario della Comunità per l'attuazione della politica settoriale della pesca a Kiribati, ove ciò sia giustificato dai risultati della programmazione annuale e pluriennale osservati dalle parti;

e)

la denuncia del presente accordo ai sensi dell'articolo 12;

f)

la sospensione del presente accordo ai sensi dell'articolo 13.

Articolo 8

Promozione della cooperazione tra gli operatori economici e nella società civile

1.   Le parti promuovono la cooperazione economica, scientifica e tecnica nel settore della pesca e nei settori connessi. Esse si consultano ai fini del coordinamento delle misure che possono essere adottate a questo scopo.

2.   Le parti incoraggiano lo scambio di informazioni sulle tecniche e gli attrezzi da pesca, i metodi di conservazione e i processi industriali di trasformazione dei prodotti della pesca.

3.   Le parti si adoperano per creare condizioni atte a favorire le relazioni tra le rispettive imprese in campo tecnico, economico e commerciale, creando i presupposti per lo sviluppo del commercio e degli investimenti.

4.   Le parti si impegnano ad attuare un piano d'azione con la partecipazione di operatori di Kiribati e della Comunità al fine di dare impulso agli sbarchi locali di navi comunitarie.

5.   Le parti promuovono, in particolare, la costituzione di società miste che perseguano un interesse comune, nel rigoroso rispetto della legislazione vigente a Kiribati e nella Comunità.

Articolo 9

Commissione mista

1.   È costituita una commissione mista incaricata di controllare l'applicazione del presente accordo. La commissione mista espleta le seguenti funzioni:

a)

controlla l'esecuzione, l'interpretazione e l'applicazione dell'accordo e, in particolare, la definizione della programmazione annuale e pluriennale prevista all'articolo 7, paragrafo 2, e ne valuta l'attuazione;

b)

coordina le questioni di comune interesse in materia di pesca;

c)

funge da organo di conciliazione per le controversie eventualmente derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione dell'accordo;

d)

riconsidera eventualmente il livello delle possibilità di pesca e, di conseguenza, della contropartita finanziaria;

e)

svolge qualsiasi altra funzione stabilita dalle parti di comune accordo.

2.   La commissione mista si riunisce almeno una volta all'anno, alternatamente nella Comunità e a Kiribati o in un altro luogo concordato dalle parti, ed è presieduta dalla parte ospitante. Essa si riunisce in sessione straordinaria su richiesta di una delle parti.

Articolo 10

Zona geografica di applicazione

Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui trova applicazione il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni ivi stabilite e, dall'altra, al territorio di Kiribati.

Articolo 11

Durata

Il presente accordo si applica per un periodo di sei anni a decorrere dalla sua entrata in vigore; esso è tacitamente rinnovabile per ulteriori periodi di sei anni, salvo denuncia notificata a norma dell'articolo 12.

Articolo 12

Denuncia

1.   Il presente accordo può essere denunciato da ciascuna delle parti in caso di circostanze anomale, quali il degrado degli stock interessati, la constatazione di un livello ridotto di sfruttamento delle possibilità di pesca concesse alle navi comunitarie o il mancato rispetto degli impegni assunti dalle parti in materia di lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.

2.   La parte interessata notifica per iscritto all'altra parte l'intenzione di denunciare l'accordo almeno sei mesi prima della scadenza del periodo iniziale o di ogni periodo supplementare.

3.   L'invio della notifica di cui al paragrafo precedente comporta l'avvio di consultazioni tra le parti.

4.   L'ammontare della contropartita finanziaria di cui all'articolo 7 per l'anno in cui prende effetto la denuncia dell'accordo è ridotto proporzionalmente, pro rata temporis.

Articolo 13

Sospensione

1.   L'applicazione del presente accordo può essere sospesa su iniziativa di una delle parti in caso di grave disaccordo in merito all'applicazione delle relative disposizioni. Ai fini della sospensione, la parte interessata è tenuta a notificare la sua intenzione per iscritto almeno tre mesi prima della data prevista di entrata in vigore della sospensione. Al ricevimento della notifica, le parti avviano consultazioni al fine di risolvere in via amichevole le divergenze fra loro insorte.

2.   L'ammontare della contropartita finanziaria di cui all'articolo 7 è ridotto proporzionalmente, pro rata temporis, in funzione della durata della sospensione.

Articolo 14

Protocollo e allegato

Il protocollo e l'allegato formano parte integrante del presente accordo.

Articolo 15

Disposizioni applicabili del diritto nazionale

Le attività delle navi comunitarie operanti nelle acque di Kiribati sono disciplinate dalla normativa applicabile nel suddetto Stato, salvo diversa disposizione dell'accordo, del protocollo, dell'allegato e delle appendici.

Articolo 16

Clausola di riesame

Nel terzo anno di applicazione del presente accordo, le parti possono rivederne le disposizioni e, se del caso, modificarle.

Articolo 17

Abrogazione

Alla data dell'entrata in vigore, il presente accordo abroga e sostituisce l'accordo di pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Kiribati sulla pesca al largo di Kiribati, del 16 settembre 2003.

Articolo 18

Entrata in vigore

Il presente accordo, redatto in duplice esemplare in lingua bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, romena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede, entra in vigore alla data in cui le parti si notificano l'avvenuto espletamento delle procedure a tal fine necessarie.

PROTOCOLLO

che stabilisce le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Kiribati per il periodo dal 16 settembre 2006 al 15 settembre 2012

Articolo 1

Periodo di applicazione e possibilità di pesca

1.   A norma dell’articolo 6 dell'accordo, Kiribati concede licenze di pesca annuali alle tonniere della Comunità entro i limiti fissati dall’accordo di Palau sulla gestione della pesca con reti a circuizione nel Pacifico occidentale, in appresso denominato «l’accordo di Palau».

2.   Per un periodo di sei anni decorrente dal 16 settembre 2006 le possibilità di pesca concesse ai sensi dell’articolo 5 dell’accordo sono fissate come segue:

specie altamente migratorie (specie elencate nell’allegato I della Convenzione delle Nazioni unite del 1982);

pescherecci con reti a circuizione: 4 unità,

pescherecci con palangari: 12 unità.

3.   A decorrere dal secondo anno di applicazione del protocollo e fatti salvi l’articolo 9, lettera d), dell’accordo e l’articolo 4 del protocollo, il numero delle licenze di pesca per pescherecci con reti a circuizione concesse in conformità dell’articolo 1, paragrafo 2, del protocollo potrà essere aumentato su richiesta della Comunità, se le risorse esistenti lo consentono, tenendo conto dei limiti annui previsti dall’accordo di Palau e dei risultati di un’adeguata valutazione degli stock di tonno fondata su criteri oggettivi e scientifici, e segnatamente della relazione sulla pesca tonniera e sullo stato degli stock di tonno del Pacifico centro-occidentale (Western and Central Pacific Tuna Fishery Overview and Status of Stocks) pubblicata annualmente dal segretariato della Comunità del Pacifico.

4.   I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano fatte salve le disposizioni degli articoli 4 e 5 del presente protocollo.

5.   Le navi della Comunità possono svolgere attività di pesca nelle acque di Kiribati soltanto se in possesso di una licenza di pesca rilasciata nell’ambito del presente protocollo secondo le modalità descritte nel relativo allegato.

Articolo 2

Contropartita finanziaria — Modalità di pagamento

1.   La contropartita finanziaria di cui all’articolo 7 dell’accordo comprende, da un lato, per il periodo di cui all’articolo 1, un importo annuo di 416 000 EUR corrispondente a un quantitativo di riferimento di 6 400 tonnellate annue e, dall’altro, un importo specifico di 62 400 EUR all’anno destinato al sostegno e all’attuazione di iniziative prese nell’ambito della politica settoriale della pesca di Kiribati. Tale importo specifico fa parte integrante della contropartita finanziaria unica definita all’articolo 7 dell’accordo.

2.   Il paragrafo 1 si applica fatte salve le disposizioni degli articoli 4, 5 e 7 del presente protocollo.

3.   La somma degli importi di cui al paragrafo 1, pari a 478 400 EUR, è pagata annualmente dalla Comunità durante il periodo di applicazione del presente protocollo.

4.   Se le catture complessivamente effettuate dalle navi comunitarie nelle acque di Kiribati superano le 6 400 tonnellate annue previste all’articolo 2, paragrafo 1, del protocollo, l’importo della contropartita finanziaria previsto all’articolo 2, paragrafo 1, del protocollo (416 000 EUR) è aumentato di 65 EUR per ogni tonnellata supplementare catturata. Tuttavia l’importo annuo complessivo versato dalla Comunità non può superare il doppio dell’importo indicato al paragrafo 3 (956 800 EUR). Nel caso in cui i quantitativi catturati dalle navi comunitarie superino i quantitativi corrispondenti al doppio dell’importo annuo complessivo, l’importo dovuto per il quantitativo eccedente tale massimale è versato l’anno successivo.

5.   Il pagamento della contropartita finanziaria di cui al paragrafo 1 è effettuato entro il 30 giugno 2007 per il primo anno ed entro il 30 giugno 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012 per gli anni successivi.

6.   Fatte salve le disposizioni dell’articolo 7, l’utilizzo della contropartita finanziaria è di esclusiva competenza delle autorità di Kiribati.

7.   La quota della contropartita finanziaria di cui all’articolo 7, paragrafo 1, del presente protocollo è versata sul conto n. 4 del governo di Kiribati presso la ANZ Bank of Kiribati, Ltd, Betio, Tarawa («Fisheries Development Fund» — Fondo per lo sviluppo della pesca), aperto a favore del governo di Kiribati dal ministero delle Finanze. La quota rimanente della contropartita finanziaria è versata sul conto n. 1 del governo di Kiribati presso la ANZ Bank of Kiribati, Ltd, Betio, Tarawa, aperto a favore del governo di Kiribati dal ministero delle Finanze.

8.   La contropartita finanziaria corrispondente alle misure previste all’articolo 5 del precedente protocollo che non è stata pagata alla scadenza del medesimo sarà versata nell’ambito del presente protocollo.

Articolo 3

Cooperazione per una pesca responsabile — Riunione scientifica annuale

1.   Le due parti si impegnano a promuovere una pesca responsabile nelle acque di Kiribati, basata sui principi del Codice di condotta per una pesca responsabile della FAO e sul principio della non discriminazione tra le varie flotte pescherecce operanti in tali acque.

2.   Nel periodo di applicazione del presente protocollo la Comunità e le autorità di Kiribati sorvegliano lo stato delle risorse nella zona di pesca di Kiribati.

3.   In conformità dell’articolo 4 dell'accordo, le parti, sulla base delle conclusioni della riunione annuale dei membri dell’accordo di Palau e della valutazione degli stock effettuata annualmente dal segretariato della Comunità del Pacifico, si consultano reciprocamente nell’ambito della commissione mista di cui all’articolo 9, se del caso a seguito di una riunione scientifica. Kiribati può adottare, di concerto con la Comunità, misure atte a garantire una gestione sostenibile delle risorse alieutiche che interessano le attività delle navi comunitarie.

Articolo 4

Revisione di comune accordo delle possibilità di pesca

1.   Le possibilità di pesca di cui all’articolo 1 possono essere aumentate di comune accordo a condizione che, in base alle conclusioni della riunione annuale dei membri dell’accordo di Palau e alla valutazione degli stock effettuata annualmente dal segretariato della Comunità del Pacifico, tale aumento non comprometta la gestione sostenibile delle risorse di Kiribati. In tal caso la contropartita finanziaria di cui all’articolo 2, paragrafo 1, è maggiorata proporzionalmente, pro rata temporis.

L’importo complessivo della contropartita finanziaria versata dalla Comunità europea non può tuttavia superare il doppio dell’importo indicato all’articolo 2, paragrafo 1. Nel caso in cui i quantitativi catturati dalle navi comunitarie superino il doppio dei quantitativi corrispondenti all’importo annuo complessivo riveduto, l’importo dovuto per il quantitativo eccedente tale massimale è versato l’anno successivo.

2.   Nel caso in cui le parti decidano invece di procedere alla riduzione delle possibilità di pesca previste all’articolo 1, la contropartita finanziaria è ridotta proporzionalmente, pro rata temporis.

3.   Le due parti possono altresì rivedere, di comune accordo, la ripartizione delle possibilità di pesca tra le diverse categorie di navi, nel rispetto delle raccomandazioni eventualmente formulate dalla riunione scientifica di cui all’articolo 3 in relazione alla gestione degli stock che potrebbero essere interessati da tale ridistribuzione. Ove ciò sia giustificato dalla ridistribuzione delle possibilità di pesca, le parti concordano l’adeguamento corrispondente della contropartita finanziaria.

Articolo 5

Possibilità di pesca di specie diverse dal tonno

1.   Nel caso in cui le navi comunitarie siano interessate ad attività di pesca non contemplate all’articolo 1, le parti si consultano prima dell’eventuale concessione dell’autorizzazione da parte delle autorità di Kiribati. Ove del caso, le parti concordano le condizioni applicabili alle nuove possibilità di pesca e apportano le modifiche eventualmente necessarie al presente protocollo e al relativo allegato.

2.   A tal fine, su richiesta di una delle parti, esse si consultano e stabiliscono, caso per caso, le specie, le condizioni ed altri parametri pertinenti per lo svolgimento della pesca sperimentale nelle acque di Kiribati.

3.   Le parti praticano la pesca sperimentale nel rispetto dei parametri da esse concordati, se del caso mediante un accordo amministrativo. Le autorizzazioni relative alla pesca sperimentale sono concesse per un periodo massimo di tre mesi.

4.   Nel caso in cui le parti ritengano che le campagne sperimentali abbiano fornito risultati positivi, il governo di Kiribati può assegnare alla flotta comunitaria possibilità di pesca di nuove specie fino alla scadenza del presente protocollo. La contropartita finanziaria prevista all’articolo 2, paragrafo 1, del protocollo attuale è aumentata di conseguenza.

Articolo 6

Sospensione e revisione del pagamento della contropartita finanziaria per causa di forza maggiore

1.   Qualora circostanze anomale, ad esclusione dei fenomeni naturali, impediscano l’esercizio delle attività di pesca nella zona economica esclusiva (ZEE) di Kiribati, la Comunità europea può sospendere il pagamento della contropartita finanziaria di cui all’articolo 2, paragrafo 1, previa consultazione delle parti entro due mesi dalla richiesta di una di esse e a condizione di aver soddisfatto tutti i pagamenti dovuti al momento della sospensione.

2.   Il pagamento della contropartita finanziaria riprende non appena le parti constatino, di comune accordo e previa consultazione, che non sussistono più le circostanze che avevano portato alla sospensione delle attività di pesca o che la situazione è tale da consentire la ripresa delle attività.

3.   La validità delle licenze concesse alle navi comunitarie a norma dell’articolo 6 dell’accordo è prorogata per una durata pari al periodo di sospensione delle attività di pesca.

Articolo 7

Promozione di una pesca responsabile nelle acque di Kiribati

1.   Il 30 % dell’importo totale della contropartita finanziaria stabilita all’articolo 2 è destinato nel primo anno al sostegno e all’attuazione delle iniziative adottate nell’ambito della politica settoriale della pesca definita dal governo di Kiribati. Tale percentuale è fissata al 40 % per il secondo anno e al 60 % per gli anni successivi.

Tale dotazione è gestita da Kiribati in funzione degli obiettivi concordati dalle due parti e della conseguente programmazione annuale e pluriennale.

2.   Ai fini del paragrafo 1, all’entrata in vigore del presente protocollo e comunque entro tre mesi da tale data la Comunità e Kiribati concordano, nell’ambito della commissione mista di cui all’articolo 9 dell’accordo, un programma settoriale pluriennale e le relative modalità di applicazione, compresi in particolare:

a)

gli orientamenti, su base annuale e pluriennale, in base ai quali saranno utilizzati la quota della contropartita finanziaria di cui al paragrafo 1 e i relativi importi specifici per le iniziative da attuare nel 2007;

b)

gli obiettivi da conseguire, su base annuale e pluriennale, ai fini della promozione di una pesca sostenibile e responsabile, tenuto conto delle priorità espresse da Kiribati nell’ambito della politica nazionale della pesca o di altre politiche atte ad incidere sullo sviluppo di una pesca responsabile e sostenibile o a questo correlate;

c)

i criteri e le procedure da utilizzare ai fini della valutazione dei risultati ottenuti ogni anno.

3.   Qualsiasi proposta di modifica del programma settoriale pluriennale o dell’utilizzo degli importi specifici per le iniziative da attuare nel 2007 deve essere approvata dalle due parti nell’ambito della commissione mista.

4.   Kiribati decide ogni anno in merito all’assegnazione della quota della contropartita finanziaria di cui al paragrafo 1 ai fini dell’attuazione del programma pluriennale. Per il primo anno di validità del protocollo tale assegnazione deve essere comunicata alla Comunità al momento dell’approvazione del programma settoriale pluriennale in sede di commissione mista. Per ogni anno successivo Kiribati notifica alla Comunità l’assegnazione prevista entro il 1o marzo dell’anno considerato.

5.   Se la valutazione annuale dei risultati conseguiti nell’attuazione del programma settoriale pluriennale lo giustifica, la Comunità europea può chiedere una revisione della contropartita finanziaria di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del presente protocollo, al fine di adeguare a tali risultati l’ammontare effettivo dei fondi destinati all’attuazione del programma.

Articolo 8

Controversie — Sospensione dell’applicazione del protocollo

1.   Qualsiasi controversia tra le parti in merito all’interpretazione e all’applicazione delle disposizioni del presente protocollo forma oggetto di consultazioni tra le parti nell’ambito della commissione mista prevista all’articolo 9 dell’accordo, se del caso convocata in riunione straordinaria.

2.   Fatte salve le disposizioni dell’articolo 9, l’applicazione del protocollo può essere sospesa su iniziativa di una parte se la controversia tra le parti è considerata grave e le consultazioni condotte nell’ambito della commissione mista a norma del paragrafo 1 non hanno permesso di giungere a una composizione amichevole.

3.   Ai fini della sospensione, la parte interessata è tenuta a notificare la sua intenzione per iscritto almeno tre mesi prima della data prevista di entrata in vigore della sospensione.

4.   In caso di sospensione le parti continuano a consultarsi al fine di pervenire a una composizione amichevole della controversia. Se le parti raggiungono un’intesa il protocollo riprende ad essere applicato e l’importo della contropartita finanziaria è ridotto proporzionalmente, pro rata temporis, in funzione della durata della sospensione.

Articolo 9

Sospensione dell’applicazione del protocollo per mancato pagamento

Fatte salve le disposizioni dell’articolo 6, in caso di mancata esecuzione da parte della Comunità dei pagamenti di cui all’articolo 2, l’applicazione del presente protocollo può essere sospesa alle condizioni di seguito indicate:

a)

le autorità competenti di Kiribati notificano il mancato pagamento alla Commissione europea. Questa procede alle opportune verifiche e, se del caso, al pagamento entro un termine massimo di 60 giorni lavorativi decorrente dalla data di ricevimento della notifica;

b)

in mancanza di pagamento o di un’adeguata giustificazione entro il termine previsto all’articolo 2, paragrafo 6, del presente protocollo, le autorità competenti di Kiribati possono sospendere l’applicazione del protocollo. Esse ne informano immediatamente la Commissione europea;

c)

l’applicazione del protocollo riprende non appena effettuato il pagamento.

Articolo 10

Disposizioni applicabili del diritto nazionale

Le attività delle navi comunitarie operanti nelle acque di Kiribati in virtù del presente protocollo sono disciplinate dalla normativa applicabile nel suddetto Stato, salvo diversa disposizione dell’accordo, del presente protocollo, dell’allegato e delle appendici.

Articolo 11

Clausola di riesame

Nel terzo anno di applicazione del presente protocollo, dell’allegato e delle appendici, le parti possono rivedere le disposizioni del protocollo, dell’allegato e delle appendici e, se del caso, modificarle.

Articolo 12

Abrogazione

L’allegato dell’accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Kiribati sulla pesca nella zona di pesca di Kiribati è abrogato e sostituito dall’allegato del presente protocollo.

Articolo 13

Entrata in vigore

1.   Il presente protocollo, con il relativo allegato e le appendici, entra in vigore alla data in cui le parti si notificano l’espletamento delle procedure a tal fine necessarie.

2.   Esso si applica a decorrere dal 16 settembre 2006.