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18.7.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 186/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 836/2007 DEL CONSIGLIO
del 10 luglio 2007
che modifica il regolamento (CE) n. 974/98 per quanto concerne l'introduzione dell'euro a Malta
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 123, paragrafo 5,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere della Banca centrale europea (1),
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro (2), prevede la sostituzione con l'euro della moneta nazionale degli Stati membri che soddisfacevano le condizioni necessarie per l'adozione della moneta unica al momento del passaggio della Comunità alla terza fase dell'Unione economica e monetaria. |
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(2) |
Il regolamento (CE) n. 2596/2000 del Consiglio (3) ha modificato il regolamento (CE) n. 974/98, per disporre la sostituzione della moneta nazionale greca con l'euro. |
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(3) |
Il regolamento (CE) n. 2169/2005 del Consiglio (4) ha modificato il regolamento (CE) n. 974/98 per preparare la futura introduzione dell'euro negli Stati membri che non hanno ancora adottato l'euro come moneta unica. |
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(4) |
Il regolamento (CE) n. 1647/2006 del Consiglio (5) ha modificato il regolamento (CE) n. 974/98, per disporre la sostituzione della moneta nazionale slovena con l'euro. |
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(5) |
Il regolamento (CE) n. 835/2007 del Consiglio (6) ha modificato il regolamento (CE) n. 974/98, per disporre la sostituzione della moneta nazionale di Cipro con l'euro. |
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(6) |
A norma dell'articolo 4 dell'atto di adesione del 2003, Malta è uno Stato membro con deroga ai sensi dell'articolo 122 del trattato. |
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(7) |
In forza della decisione 2007/504/CE del Consiglio, del 10 luglio 2007, adottata in applicazione dell'articolo 122, paragrafo 2 del trattato, relativa all'adozione della moneta unica da parte di Malta il 1o gennaio 2008 (7), Malta soddisfa le condizioni necessarie per l'adozione della moneta unica, e la deroga di Malta deve essere abrogata con effetto dal 1o gennaio 2008. |
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(8) |
Per l'introduzione dell'euro a Malta occorre estendere a tale Stato membro le vigenti disposizioni del regolamento (CE) n. 974/98 relativo all'introduzione dell'euro. |
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(9) |
Il piano di passaggio all'euro di Malta specifica che le banconote e le monete in euro dovrebbero avere corso legale in detto Stato membro il giorno dell'introduzione dell'euro come moneta nazionale. Pertanto la data di adozione dell'euro e quella di sostituzione del denaro liquido dovrebbero essere il 1o gennaio 2008. Non si dovrebbe applicare il periodo di «abbandono graduale». |
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(10) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 974/98, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato del regolamento (CE) n. 974/98 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2008.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.
Fatto a Bruxelles, addì 10 luglio 2007.
Per il Consiglio
Il presidente
F. TEIXEIRA DOS SANTOS
(1) GU C 160 del 13.7.2007, pag. 1.
(2) GU L 139 dell'11.5.1998, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 835/2007 del Consiglio (Cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).
(3) GU L 300 del 29.11.2000, pag. 2.
(4) GU L 346 del 29.12.2005, pag. 1.
(5) GU L 309 del 9.11.2006, pag. 2.
(6) Cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.
(7) Cfr. pag. 32 della presente Gazzetta ufficiale.
ALLEGATO
Nell'allegato del regolamento (CE) n. 974/98, tra le voci relative al Lussemburgo e ai Paesi Bassi è inserita la seguente riga:
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Stato membro |
Data di adozione dell'euro |
Data di sostituzione del denaro liquido |
Adozione di un periodo di «abbandono graduale» |
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«Malta |
1o gennaio 2008 |
1o gennaio 2008 |
No» |