17.7.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 185/1


REGOLAMENTO (CE) N. 830/2007 DEL CONSIGLIO

del 16 luglio 2007

recante modifica del regolamento (CE) n. 817/2006 che rinnova le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 60 e 301,

vista la posizione comune 2006/318/PESC del Consiglio, del 27 aprile 2006, che rinnova le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar (1),

vista la proposta della Commissione,

considerando che è opportuno modificare il regolamento (CE) n. 817/2006 del Consiglio (2) onde allinearlo alla recente prassi del Consiglio relativamente all’identificazione delle autorità competenti e agli scambi di informazioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 817/2006 è modificato come segue:

a)

all’articolo 4, paragrafo 1, il comma introduttivo è sostituito dal seguente:

«1.   In deroga agli articoli 2 e 3, le autorità competenti indicate nei siti web elencati all’allegato II possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate:»;

b)

all’articolo 7, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Alle condizioni che ritengono appropriate, le autorità competenti indicate nei siti web elencati all’allegato II possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati o messi a disposizione dopo aver stabilito che i fondi o le risorse economiche in questione sono:

a)

necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone di cui all’allegato III e dei loro familiari dipendenti, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, canoni di locazione o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenze di servizi pubblici;

b)

destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;

c)

destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati;

d)

necessari per coprire spese straordinarie, purché lo Stato membro interessato abbia notificato agli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell’autorizzazione, i motivi per cui ritiene che debba essere concessa un’autorizzazione specifica.

Gli Stati membri informano gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse ai sensi del presente paragrafo.»;

c)

all’articolo 8, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   Fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi:

a)

forniscono immediatamente qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento, quali i dati relativi ai conti e agli importi congelati a norma dell’articolo 6, alle autorità competenti degli Stati membri in cui risiedono o sono situati, indicate nei siti web elencati all’allegato II, e trasmettono tali informazioni, direttamente o attraverso dette autorità competenti, alla Commissione;

b)

cooperano con le autorità competenti indicate nei siti web elencati all’allegato II per qualsiasi verifica di tali informazioni.

2.   Le ulteriori informazioni ricevute direttamente dalla Commissione sono messe a disposizione delle autorità competenti degli Stati membri interessati.»;+

d)

all’articolo 9, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Il divieto di cui al paragrafo 1, lettera b), non impedisce l’aumento di una partecipazione nelle imprese statali birmane elencate nell’allegato IV, se tale aumento è obbligatorio in virtù di un accordo concluso con l’impresa statale birmana interessata prima del 25 ottobre 2004. L’autorità competente, indicata in un sito web elencato all’allegato II, e la Commissione sono informate prima di qualsiasi operazione di questo tipo. La Commissione informa gli altri Stati membri.»

e)

è inserito il nuovo articolo seguente:

«Articolo 13 bis

1.   Gli Stati membri designano le autorità competenti di cui al presente regolamento e le identificano nei siti web elencati all’allegato II o attraverso gli stessi.

2.   Gli Stati membri notificano senza indugio alla Commissione le loro autorità competenti dopo l’entrata in vigore del presente regolamento, come pure eventuali successive modifiche delle stesse.»;

f)

l’allegato II è sostituito dal testo di cui all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

J. SILVA


(1)  GU L 116 del 29.4.2006, pag. 77. Posizione comune modificata dalla posizione comune 2007/248/PESC (GU L 107 del 25.4.2007, pag. 8).

(2)  GU L 148 del 2.6.2006, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 481/2007 della Commissione (GU L 111 del 28.4.2007, pag. 50).


ALLEGATO

«ALLEGATO II

Siti web contenenti informazioni sulle autorità competenti di cui agli articoli 4, 7, 8, 9, 12 e 13 bis e indirizzo per le notifiche alla Commissione europea

 

BELGIO

http://www.diplomatie.be/eusanctions

 

BULGARIA

http://www.mfa.government.bg

 

REPUBBLICA CECA

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

 

DANIMARCA

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

 

GERMANIA

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

 

ESTONIA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

 

IRLANDA

http://www.dfa.ie/un_eu_restrictive_measures_ireland/competent_authorities

 

GRECIA

http://www.ypex.gov.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/International+Sanctions/

 

SPAGNA

www.mae.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones+Internacionales

 

FRANCIA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

 

ITALIA

http://www.esteri.it/UE/deroghe.html

 

CIPRO

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

 

LETTONIA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

 

LITUANIA

http://www.urm.lt

 

LUSSEMBURGO

http://www.mae.lu/sanctions

 

UNGHERIA

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/nemzetkozi_szankciok.htm

 

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

 

PAESI BASSI

http://www.minbuza.nl/sancties

 

AUSTRIA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

 

POLONIA

http://www.msz.gov.pl

 

PORTOGALLO

http://www.min-nestrangeiros.pt

 

ROMANIA

http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=32311&idlnk=1&cat=3

 

SLOVENIA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

 

SLOVACCHIA

http://www.foreign.gov.sk

 

FINLANDIA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

 

SVEZIA

http://www.ud.se/sanktioner

 

REGNO UNITO

http://www.fco.gov.uk/competentauthorities

Indirizzo per le notifiche alla Commissione europea:

Commissione delle Comunità europee

Direzione generale Relazioni esterne

Direzione A. Piattaforma di crisi e coordinamento politico per la PESC

Unità A.2. Gestione delle crisi e prevenzione dei conflitti

CHAR 12/108

B-1049 Bruxelles

Tel. (32-2) 299 11 76/295 55 85

Fax (32-2) 299 08 73»