5.7.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 175/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 783/2007 DEL CONSIGLIO
del 25 giugno 2007
che autorizza la Bulgaria e la Romania a derogare a talune disposizioni del regolamento (CE) n. 2371/2002 relative ai livelli di riferimento per le flotte pescherecce
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il trattato di adesione della Bulgaria e della Romania,
visto l’atto di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l’articolo 56,
considerando quanto segue:
(1) |
L’articolo 12 del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (1), stabilisce che i livelli di riferimento devono essere fissati per la flotta di ciascuno Stato membro come somma degli obiettivi dei programmi di orientamento pluriennali 1997-2002 relativamente ad ogni segmento. |
(2) |
La Bulgaria e la Romania non hanno obiettivi come quelli di cui all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 2371/2002. |
(3) |
Per tali Stati membri i livelli di riferimento potrebbero essere stabiliti soltanto con riferimento al livello delle loro flotte al momento dell’adesione. In questo modo, tuttavia, gli obblighi di cui all’articolo 11, paragrafi 2 e 4, del regolamento (CE) n. 2371/2002 sarebbero superflui, perché si sovrapporrebbero agli obblighi risultanti dal piano di entrata/uscita previsto all’articolo 13 del medesimo regolamento. |
(4) |
Non è dunque opportuno fissare per la Bulgaria e la Romania livelli di riferimento di cui all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 2371/2002, né applicare loro l’articolo 11, paragrafi 2 e 4, del medesimo regolamento, perché ciò non avrebbe alcun effetto sulla gestione della flotta da parte di tali Stati membri. |
(5) |
Occorre pertanto autorizzare la Bulgaria e la Romania a derogare a dette disposizioni del regolamento (CE) n. 2371/2002, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
In via derogatoria, gli articoli 11, paragrafi 2 e 4, e l’articolo 12 del regolamento (CE) n. 2371/2002 non si applicano alla Bulgaria e alla Romania.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 2007.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 25 giugno 2007.
Per il Consiglio
La presidente
A. SCHAVAN
(1) GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.