29.6.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 169/24


REGOLAMENTO (CE) N. 740/2007 DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 2007

che modifica il regolamento (CE) n. 1994/2006 recante apertura, per il 2007, di contingenti tariffari comunitari di ovini, caprini, carni ovine e carni caprine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2529/2001 del Consiglio, del 19 dicembre 2001, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine (1), in particolare l’articolo 16, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1994/2006 della Commissione (2) dispone l’apertura di contingenti tariffari comunitari di ovini, caprini, carni ovine e carni caprine per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2007.

(2)

L’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica d’Islanda concernente la concessione di preferenze commerciali supplementari nel settore agricolo a norma dell’articolo 19 dell’accordo sullo Spazio economico europeo (3), approvato con decisione 2007/138/CE del Consiglio (4), prevede la concessione di un contingente tariffario addizionale di 500 tonnellate (peso carcassa) di carni ovine fresche, refrigerate, congelate o affumicate a favore dell’Islanda. Tuttavia, dato che l’accordo si applica a decorrere dal 1o marzo 2007, occorre adeguare di conseguenza il quantitativo annuale per il 2007.

(3)

L’accordo precisa che l’apertura del contingente tariffario per il 2007 è effettuata a decorrere dal 1o luglio sulla base di nove mesi. Il presente regolamento deve pertanto applicarsi a decorrere dal 1o luglio 2007.

(4)

Occorre modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1994/2006.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ovini e i caprini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento (CE) n. 1994/2006 è sostituito dall’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)   GU L 341 del 22.12.2001, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

(2)   GU L 413 del 30.12.2006, pag. 3; rettifica nella GU L 50 del 19.2.2007, pag. 5.

(3)   GU L 61 del 28.2.2007, pag. 29.

(4)   GU L 61 del 28.2.2007, pag. 28.


ALLEGATO

«ALLEGATO

CARNI OVINE E CAPRINE [in tonnellate (t) di equivalente peso carcassa]

Contingenti tariffari comunitari per il 2007

Gruppo di paesi N.

Codici NC

Dazi ad valorem

%

Dazi specifici

EUR/100 kg

Numero d’ordine in base al principio “primo arrivato, primo servito”

Origine

Volume annuo

in tonnellate di equivalente peso carcassa

Animali vivi:

(coefficiente = 0,47)

Carne di agnello disossata (1)

(coefficiente = 1,67)

Carne di montone e di pecora disossata (2)

(coefficiente = 1,81)

Carne non disossata e carcasse

(coefficiente = 1,00)

1

0204

Zero

Zero

09.2101

09.2102

09.2011

Argentina

23 000

09.2105

09.2106

09.2012

Australia

18 786

09.2109

09.2110

09.2013

Nuova Zelanda

227 854

09.2111

09.2112

09.2014

Uruguay

5 800

09.2115

09.2116

09.1922

Cile

5 800

09.2121

09.2122

09.0781

Norvegia

300

09.2125

09.2126

09.0693

Groenlandia

100

09.2129

09.2130

09.0690

Isole Færøer

20

09.2131

09.2132

09.0227

Turchia

200

09.2171

09.2175

09.2015

Altre (3)

200

2

0204 ,

0210 99 21

0210 99 29

0210 99 60

Zero

Zero

09.2119

09.2120

09.0790

Islanda

1 725

3

0104 10 30 , 0104 10 80 ed 0104 20 90 .

Solo per le specie “diverse dalla specie ovina domestica”:

ex 0204 , ex 0210 99 21 ed ex 0210 99 29 .

Zero

Zero

09.2141

09.2145

09.2149

09.1622

Stati ACP

100

Solo per la “specie ovina domestica”:

ex 0204 , ex 0210 99 21 ed ex 0210 99 29 .

Zero

riduzione del 65 % dei dazi specifici

09.2161

09.2165

09.1626

Stati ACP

500

4

0104 10 30

0104 10 80

0104 20 90

10  %

Zero

09.2181

09.2019

Erga omnes  (4)

92


(1)  E di capretto.

(2)  E di capra, escluso il capretto.

(3)  Per “Altre” si intendono tutte le origini, compresi gli Stati ACP ed esclusi gli altri paesi menzionati nella presente tabella.

(4)  Per “ Erga omnes ” si intendono tutte le origini, compresi i paesi menzionati nella presente tabella.»