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22.6.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 161/32 |
REGOLAMENTO (CE) N. 705/2007 DELLA COMMISSIONE
del 21 giugno 2007
che fissa, per la campagna di commercializzazione 2007/2008, l'importo dell'aiuto per le pere destinate alla trasformazione
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
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(1) |
In forza dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 1535/2003 della Commissione, del 29 agosto 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto riguarda il regime di aiuti nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (2), la Commissione pubblica al più tardi il 15 giugno l'importo dell'aiuto applicabile alle pere destinate alla trasformazione. |
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(2) |
La media dei quantitativi di pere trasformate nell'ambito del regime di aiuto nel corso delle tre campagne precedenti supera di 6 511 tonnellate il limite comunitario. |
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(3) |
A norma dell'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2201/96, per gli Stati membri nei quali è stato superato il limite di trasformazione, l'importo dell'aiuto per le pere destinate alla trasformazione per la campagna 2007/2008 deve essere pertanto modificato rispetto al livello fissato all'articolo 4, paragrafo 2 del medesimo regolamento. |
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(4) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per la campagna di commercializzazione 2007/2008, l'importo dell'aiuto per le pere previsto all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2201/96 è di:
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161,70 EUR/tonnellata nella Repubblica ceca; |
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51,05 EUR/tonnellata in Grecia; |
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161,70 EUR/tonnellata in Spagna; |
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161,70 EUR/tonnellata in Francia; |
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154,00 EUR/tonnellata in Italia; |
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161,70 EUR/tonnellata in Ungheria; |
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9,46 EUR/tonnellata nei Paesi Bassi; |
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161,70 EUR/tonnellata in Austria; |
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161,70 EUR/tonnellata in Portogallo. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 giugno 2007.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2004 della Commissione (GU L 64 del 2.3.2004, pag. 25).
(2) GU L 218 del 30.8.2003, pag. 14. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1663/2005 (GU L 267 del 12.10.2005, pag. 22).