22.6.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/32


REGOLAMENTO (CE) N. 705/2007 DELLA COMMISSIONE

del 21 giugno 2007

che fissa, per la campagna di commercializzazione 2007/2008, l'importo dell'aiuto per le pere destinate alla trasformazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

In forza dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 1535/2003 della Commissione, del 29 agosto 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto riguarda il regime di aiuti nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (2), la Commissione pubblica al più tardi il 15 giugno l'importo dell'aiuto applicabile alle pere destinate alla trasformazione.

(2)

La media dei quantitativi di pere trasformate nell'ambito del regime di aiuto nel corso delle tre campagne precedenti supera di 6 511 tonnellate il limite comunitario.

(3)

A norma dell'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2201/96, per gli Stati membri nei quali è stato superato il limite di trasformazione, l'importo dell'aiuto per le pere destinate alla trasformazione per la campagna 2007/2008 deve essere pertanto modificato rispetto al livello fissato all'articolo 4, paragrafo 2 del medesimo regolamento.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 2007/2008, l'importo dell'aiuto per le pere previsto all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2201/96 è di:

161,70 EUR/tonnellata nella Repubblica ceca;

51,05 EUR/tonnellata in Grecia;

161,70 EUR/tonnellata in Spagna;

161,70 EUR/tonnellata in Francia;

154,00 EUR/tonnellata in Italia;

161,70 EUR/tonnellata in Ungheria;

9,46 EUR/tonnellata nei Paesi Bassi;

161,70 EUR/tonnellata in Austria;

161,70 EUR/tonnellata in Portogallo.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 giugno 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2004 della Commissione (GU L 64 del 2.3.2004, pag. 25).

(2)  GU L 218 del 30.8.2003, pag. 14. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1663/2005 (GU L 267 del 12.10.2005, pag. 22).