22.6.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/31


REGOLAMENTO (CE) N. 704/2007 DELLA COMMISSIONE

del 21 giugno 2007

recante modifica del regolamento (CE) n. 2707/2000 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio relativamente alla concessione di un aiuto comunitario per la cessione di latte e di taluni prodotti lattiero-caseari agli allievi delle scuole

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l’articolo 15 e l’articolo 47, secondo trattino,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1255/1999 fissa gli importi dell’aiuto da concedere per la distribuzione di prodotti lattiero-caseari agli allievi delle scuole per il periodo dal 1o luglio 2006 al 30 giugno 2007.

(2)

Al fine di agevolare il corretto pagamento dell’aiuto da parte delle amministrazioni nazionali e degli organismi incaricati di attuare il programma di distribuzione del latte, alla fine dell’anno scolastico 2005/2006 nel regolamento (CE) n. 2707/2000 della Commissione (2), è stata introdotta una disposizione transitoria applicabile in caso di modificazione dell’importo dell’aiuto.

(3)

Gli Stati membri in cui l’anno scolastico 2006/2007 termina in luglio continueranno ad incontrare difficoltà nella gestione del pagamento dell’aiuto a causa della modificazione dell’importo relativo. È opportuno estendere la disposizione sopra citata all’anno scolastico 2006/2007.

(4)

Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2707/2000.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2707/2000, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Tuttavia, per l’anno scolastico 2006/2007, l’importo applicabile il 1o giugno può essere applicato durante il mese di luglio negli Stati membri in cui l’anno scolastico termina in luglio.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 giugno 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)   GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

(2)   GU L 311 del 12.12.2000, pag. 37. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 943/2006 (GU L 173 del 27.6.2006, pag. 9).