21.6.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 160/1


REGOLAMENTO (CE) N. 691/2007 DEL CONSIGLIO

del 18 giugno 2007

che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di selle originarie della Repubblica popolare cinese

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 9,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   MISURE PROVVISORIE

(1)

Con il regolamento (CE) n. 1999/2006 (2) («il regolamento provvisorio») la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di selle, attualmente classificabili ai codici NC 8714 95 00 , ex 8714 99 90 ed ex 9506 91 10 , originarie della Repubblica popolare cinese («RPC»).

(2)

Si ricorda che l’inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2005 e il 31 dicembre 2005 («periodo dell’inchiesta» o «PI»). Per quanto riguarda l’analisi delle tendenze pertinenti per la valutazione del pregiudizio, la Commissione ha analizzato i dati relativi al periodo compreso tra il 1o gennaio 2002 e la fine del periodo dell’inchiesta («periodo in esame»).

B.   FASE SUCCESSIVA DELLA PROCEDURA

(3)

A seguito dell’istituzione di un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di selle originarie della RPC, alcune parti interessate hanno presentato per iscritto le loro osservazioni. Tutte le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto inoltre la possibilità di essere sentite. La Commissione ha continuato a raccogliere e verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle conclusioni definitive. Tutte le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si intendeva raccomandare l’imposizione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di selle originarie della RPC e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazi provvisori. È stato inoltre fissato un termine entro il quale le parti potevano presentare le proprie osservazioni dopo aver ricevuto le informazioni in questione. Le osservazioni comunicate oralmente e per iscritto dalle parti sono state esaminate e, ove ritenuto opportuno, le conclusioni sono state modificate di conseguenza.

C.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

(4)

Un importatore ha contestato l’inclusione nel campo dell’inchiesta degli elementi essenziali delle selle (basi, cuscini e coperture) in quanto non giustificata da alcuna prova di pratiche di dumping emersa dalla denuncia o dall’inchiesta. Questo importatore ha inoltre sostenuto che non basta considerare le selle e i loro elementi come un unico prodotto per il fatto che entrambi sono utilizzati per lo stesso prodotto finale, ossia biciclette e veicoli analoghi. Egli ha anche asserito che alcuni elementi delle selle erano stati inclusi nella definizione del prodotto per evitare rischi di elusione in caso di istituzione di dazi antidumping. In base a quanto precede, è stato affermato che agli importatori comunitari avrebbe dovuto essere concesso di richiedere esenzioni dal dazio antidumping conformemente all’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base.

(5)

Va osservato innanzitutto che la denuncia fa riferimento alle selle e ai loro elementi essenziali. Si ritiene tuttavia che gli elementi di prova prima facie sull’esistenza del dumping necessari per aprire un’inchiesta non devono necessariamente coprire tutti i tipi di prodotti inclusi nell’ambito dell’inchiesta. Nella misura in cui gli elementi di una sella presentano le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e non possono avere altro uso se non essere integrati in un tutto (ossia nelle selle) e, in quanto tali, non costituiscono un prodotto distinto, essi sono definiti come parte del prodotto in esame e devono essere oggetto dell’inchiesta. Inoltre, il fatto che nel periodo dell’inchiesta i produttori esportatori che hanno collaborato non abbiano esportato verso la Comunità elementi essenziali come tali non esclude che ciò possa essere avvenuto per gli esportatori che non hanno collaborato. Si ricorda che questi ultimi rappresentano più del 75 % delle esportazioni del prodotto in esame verso la Comunità.

(6)

Come indicato nel considerando 16 del regolamento provvisorio, l’inchiesta ha mostrato che, malgrado le differenze nelle forme, nei materiali e nei procedimenti di fabbricazione, i vari tipi di prodotti in esame condividono tutti le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base e servono in generale per gli stessi usi. Tale conclusione non è stata contestata dall’importatore in questione (o da altre parti interessate dal procedimento), il quale non ha neppure fornito prove o informazioni tali da smentire le conclusioni provvisorie. Nel determinare se alcuni elementi delle selle debbano essere considerati o meno un prodotto unico non è stato utilizzato come solo criterio quello del loro uso. La richiesta dell’importatore di non considerare come prodotto in esame alcuni elementi essenziali delle selle è stata pertanto respinta.

(7)

Da quanto sopra emerge, analogamente, che le considerazioni sull’elusione non sono risultate decisive al momento di stabilire quale sia il prodotto in esame nella presente inchiesta.

(8)

In mancanza di ulteriori osservazioni riguardo al prodotto in esame e al prodotto simile, si confermano i considerando da 14 a 18 del regolamento provvisorio.

D.   DUMPING

1.   Trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato (TEM) e trattamento individuale (TI)

(9)

Dopo la comunicazione delle conclusioni provvisorie un gruppo di produttori esportatori, la cui richiesta di TEM o TI era stata respinta in quanto in essa venivano fornite informazioni fuorvianti a termini dell’articolo 18 del regolamento di base, ha asserito di non dover essere trattato come se non avesse collaborato e che l’omissione di alcune informazioni, considerata fuorviante dalla Commissione nelle sue conclusioni provvisorie, non avrebbe dovuto comportare il rifiuto di concedere il trattamento individuale in quanto tali informazioni riguardavano unicamente il mercato interno e avrebbero pertanto inciso sul calcolo del valore normale.

(10)

La società non ha tuttavia fornito una spiegazione soddisfacente riguardo alle informazioni omesse e si ritiene pertanto opportuno mantenere le conclusioni provvisorie sul suo livello di collaborazione. I dubbi sull’affidabilità di tutte le informazioni fornite da questo produttore esportatore permangono e, in mancanza di piena collaborazione da parte di tutte le società collegate in seno a un gruppo di produttori esportatori, è impossibile stabilire se i criteri di cui all’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base relativi al trattamento individuale siano soddisfatti per questo gruppo.

(11)

Secondo l’industria comunitaria il fatto che alcuni produttori esportatori abbiano beneficiato di esenzioni fiscali volte ad incoraggiare gli investimenti esteri diretti è incompatibile con il TEM concesso a questi produttori esportatori. I benefici effettivi derivanti alle società da queste esenzioni fiscali sono tuttavia risultati trascurabili ed essi non sono stati pertanto considerati incompatibili con il TEM.

(12)

L’industria comunitaria ha inoltre sostenuto che il TEM avrebbe dovuto essere rifiutato a un gruppo di esportatori in quanto durante il periodo dell’inchiesta il loro statuto conteneva disposizioni che precisavano una certa quota di vendite all’esportazione. Si ritiene tuttavia che tali disposizioni, che non sono state rispettate nella pratica dagli esportatori in questione e sono state eliminate dopo il PI, non costituissero de jure o de facto una restrizione alle attività di queste società.

(13)

In mancanza di altre osservazioni quanto alla concessione del TEM e del TI, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 19 a 27 del regolamento provvisorio.

2.   Valore normale

a)   Determinazione del valore normale per i produttori esportatori della RPC cui è stato concesso il TEM

(14)

In seguito alla comunicazione delle conclusioni provvisorie un produttore esportatore ha formulato osservazioni sui calcoli dettagliati effettuati per stabilire il valore normale. Tali osservazioni sono risultate giustificate e i calcoli del valore normale sono stati rettificati di conseguenza. In mancanza di altre osservazioni riguardo al calcolo del valore normale, viene confermato il metodo generale esposto nei considerando da 28 a 40 del regolamento provvisorio.

b)   Determinazione del valore normale per i produttori esportatori della RPC cui non è stato concesso il TEM

i)   Paese di riferimento

(15)

In seguito alla comunicazione delle conclusioni provvisorie, un importatore ha ribadito quanto già affermato da un’altra parte interessata in una fase precedente della procedura, dichiarando che il solo produttore del Brasile che aveva collaborato detiene una posizione dominante nel mercato brasiliano ed è inoltre collegato al denunciante, e ha contestato la decisione della Commissione di scegliere il Brasile come paese di riferimento. Tali argomentazioni sono già state analizzate e confutate dalla Commissione nel considerando 47 del regolamento provvisorio. Poiché le osservazioni ricevute dopo la comunicazione delle conclusioni provvisorie non contenevano nuove informazioni a proposito e dall’ulteriore inchiesta non è emerso che la posizione nel mercato brasiliano del produttore brasiliano che ha collaborato o i suoi rapporti con il denunciante abbiano influenzato l’affidabilità dei dati presentati o l’adeguatezza del Brasile come paese di riferimento, sono confermate le conclusioni della fase provvisoria. In mancanza di altre osservazioni sull’uso del Brasile come paese di riferimento, sono confermati i considerando da 41 a 49 del regolamento provvisorio.

ii)   Valore normale

(16)

I dati forniti dal produttore brasiliano che ha collaborato sono stati verificati prima dell’istituzione delle misure provvisorie, ma in una fase del procedimento troppo avanzata perché nelle misure si potesse tenere conto dei risultati di tale verifica. Alla luce di questi risultati, il calcolo del valore normale per i produttori esportatori della RPC cui non è stato concesso il TEM è stato perfezionato. In mancanza di osservazioni sulla definizione del valore normale per i produttori esportatori cui non è stato concesso il TEM, viene confermato il metodo generale esposto nei considerando da 41 a 51 del regolamento provvisorio.

3.   Prezzi all’esportazione

(17)

In mancanza di osservazioni riguardo ai prezzi all’esportazione, viene confermato il metodo generale esposto nei considerando da 52 a 54 del regolamento provvisorio.

4.   Confronto

(18)

In seguito alla comunicazione delle conclusioni provvisorie un produttore esportatore ha sostenuto che l’adeguamento per le differenze relative alle commissioni, di cui all’articolo 2, paragrafo 10, lettera i) del regolamento di base, applicato sul prezzo all’esportazione delle vendite effettuate attraverso una società collegata di Taiwan non era giustificato. L’esportatore ha asserito che la società di Taiwan non svolge nessuna delle funzioni di cui all’articolo 2, paragrafo 10, lettera i). Tale affermazione contrasta tuttavia con la descrizione del processo di vendita che figura nella risposta della società al questionario sull’antidumping e che è stata verificata durante l’inchiesta in loco; pertanto essa non può essere accettata. In mancanza di altre osservazioni in merito, si confermano i considerando da 55 a 56 del regolamento provvisorio.

5.   Margine di dumping

a)   Per il produttore esportatore che ha collaborato e al quale è stato concesso il TEM

(19)

Un produttore esportatore che ha collaborato all’inchiesta ha sostenuto che si sarebbe dovuto concedere un margine di dumping individuale anche a una società del gruppo che durante il periodo dell’inchiesta non aveva effettuato esportazioni verso la CE. Poiché il gruppo ha pienamente collaborato all’inchiesta, la loro richiesta è stata accettata ed è pertanto opportuno attribuire il margine di dumping medio del gruppo anche a questa società, Cionlli Bicycle Components (Tianjin) Co. Ltd. In base alle revisioni sopra esposte relative al valore normale, i margini di dumping definitivi espressi in percentuale del prezzo cif frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

Società

Margine di dumping definitivo

Cionlli Bicycle (Taicang) Co. Ltd., Shunde Hongli Bicycle Parts Co. Ltd., SAFE Strong Bicycle Parts Shenzhen Co. Ltd. e Cionlli Bicycle Components (Tianjin) Co. Ltd.

5,8  %

Giching Bicycle Parts (Shenzhen) Co. Ltd. e Velo Cycle Kunshan Co. Ltd.

0  %

b)   Per tutti gli altri produttori esportatori

(20)

In seguito alla comunicazione delle conclusioni provvisorie un importatore ha affermato che il margine di dumping per l’intero paese non avrebbe dovuto essere basato sull’unico produttore esportatore che ha collaborato cui non è stato concesso né il TEM né il TI. Secondo tale importatore il margine di dumping per l’intero paese avrebbe dovuto essere basato sul prezzo all’esportazione del gruppo di produttori esportatori di cui al considerando 9. Tuttavia, come affermato nel considerando 23 del regolamento provvisorio, esistono seri dubbi quanto all’affidabilità di tutti i dati forniti da questo esportatore, che aveva deliberatamente omesso di dichiarare i suoi rapporti con uno dei suoi principali clienti sul mercato interno, per la qual cosa era stato considerato come parte che non aveva collaborato all’inchiesta.

(21)

Alla luce delle osservazioni ricevute si è ritenuto tuttavia che, dato il volume assai modesto di esportazioni dell’unico produttore esportatore che ha collaborato cui non è stato concesso né il TEM né il TI, fosse più opportuno fondare il calcolo del dazio per l’intero paese anche sui dati di Eurostat relativi alle importazioni, sulla base di un peso medio di 500 grammi per sella. Il margine di dumping per l’intero paese è stato quindi calcolato come la media ponderata dei seguenti elementi:

il margine di dumping constatato per l’esportatore che ha collaborato e al quale non è stato concesso né il TEM né il TI e

un margine di dumping calcolato a partire dai dati di Eurostat sulle importazioni, escludendo il valore e la quantità di esportazioni dei produttori esportatori che hanno collaborato. Sono state apportate anche alcune modeste correzioni al valore normale basato sui dati del paese di riferimento.

(22)

L’industria comunitaria ha affermato che il peso medio di 500 grammi per sella utilizzato dalla Commissione per calcolare il dazio per l’intero paese costituisce una sovrastima. Si sarebbe dovuto invece utilizzare un peso medio di 420 grammi per sella, il che avrebbe presupposto un prezzo medio per sella inferiore in base ai dati di Eurostat. L’industria non è stata tuttavia in grado di presentare sufficienti elementi di prova verificabili a sostegno di tale affermazione. Si è pertanto mantenuta la stima di un peso medio di 500 grammi, sostenuta dai dati raccolti durante l’inchiesta. Il livello definitivo del dumping per tutto il paese è stato quindi fissato al 29,6 % del prezzo cif frontiera comunitaria, dazio non corrisposto.

E.   PREGIUDIZIO

1.   Produzione comunitaria

(23)

In mancanza di osservazioni relative alla produzione comunitaria, si confermano i considerando 64 e 65 del regolamento provvisorio.

2.   Definizione dell’industria comunitaria

(24)

In mancanza di osservazioni relative alla definizione dell’industria comunitaria, si confermano i considerando 66 e 67 del regolamento provvisorio.

3.   Consumo nella Comunità

(25)

In mancanza di osservazioni relative al consumo comunitario, si confermano le conclusioni di cui ai considerando 68 e 69 del regolamento provvisorio.

4.   Importazioni nella Comunità dal paese interessato

(26)

In mancanza di osservazioni riguardo alle importazioni dal paese interessato, si confermano i considerando da 70 a 76 del regolamento provvisorio.

5.   Situazione dell’industria comunitaria

(27)

In mancanza di osservazioni relative alla situazione dell’industria comunitaria, si confermano i considerando da 77 a 100 del regolamento provvisorio.

F.   NESSO DI CAUSALITÀ

(28)

In mancanza di nuove e circostanziate informazioni o argomentazioni su questo punto, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 105 a 118 del regolamento provvisorio.

G.   INTERESSE DELLA COMUNITÀ

(29)

In mancanza di informazioni o argomentazioni sostanzialmente nuove in proposito, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 119 a 135 del regolamento provvisorio.

H.   MISURE ANTIDUMPING DEFINITIVE

1.   Livello necessario per eliminare il pregiudizio

(30)

In mancanza di altre osservazioni relative al livello necessario per eliminare il pregiudizio, si confermano i considerando da 136 a 140 del regolamento provvisorio.

2.   Forma e livello dei dazi

(31)

Alla luce di quanto precede e in conformità dell’articolo 9, paragrafo 4 del regolamento di base, è opportuno istituire un dazio antidumping definitivo al livello sufficiente per eliminare il pregiudizio causato dalle importazioni senza superare il margine di dumping accertato.

(32)

Sulla scorta di quanto precede, le aliquote del dazio antidumping definitivo sono le seguenti:

Società

Dazio definitivo

Cionlli Bicycle (Taicang) Co. Ltd., Shunde Hongli Bicycle Parts Co. Ltd., SAFE Strong Bicycle Parts Shenzhen Co. Ltd. e Cionlli Bicycle Components (Tianjin) Co. Ltd.

5,8  %

Giching Bicycle Parts (Shenzhen) Co. Ltd. e Velo Cycle Kunshan Co. Ltd.

0  %

Tutte le altre società

29,6  %

(33)

Le aliquote del dazio antidumping applicabili a titolo individuale ad alcune società, indicate nel presente regolamento, sono state stabilite in base alle conclusioni della presente inchiesta. Esse rispecchiano pertanto la situazione constatata durante l’inchiesta per le società interessate. Tali aliquote del dazio (diversamente dal dazio unico per l’intero paese, applicabile a «tutte le altre società») sono quindi esclusivamente applicabili alle importazioni di prodotti originari del paese interessato e fabbricati dalle società, cioè dalle specifiche persone giuridiche, delle quali viene fatta menzione. Le importazioni di prodotti fabbricati da qualsiasi altra società la cui ragione sociale e il cui indirizzo non vengano espressamente menzionati nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle espressamente citate, non possono beneficiare di tali aliquote e sono soggette all’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».

(34)

Le eventuali richieste di applicazione di tali aliquote individuali (ad esempio in seguito a un cambiamento della ragione sociale della società o alla creazione di nuove entità produttive o di vendita) devono essere inoltrate senza indugio alla Commissione (3), con tutte le informazioni pertinenti, in particolare l’indicazione degli eventuali mutamenti nelle attività della società riguardanti la produzione, le vendite sul mercato interno e le vendite all’esportazione, connessi ad esempio al cambiamento della ragione sociale o ai cambiamenti a livello di entità produttive o di vendita. Se del caso, si modificherà il regolamento aggiornando l’elenco delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio.

(35)

Al fine di garantire la corretta applicazione del dazio antidumping, il livello del dazio residuo dovrebbe essere applicato non solo agli esportatori che non hanno collaborato all’inchiesta, ma anche alle società che non hanno effettuato esportazioni durante il PI. Queste ultime, tuttavia, se soddisfano le condizioni di cui all’articolo 11, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento di base, sono invitate a presentare una richiesta di riesame a norma di tale articolo, affinché la loro situazione sia esaminata individualmente.

3.   Riscossione definitiva dei dazi provvisori e monitoraggio speciale

(36)

In considerazione dell’entità dei margini di dumping accertati e del livello di pregiudizio causato all’industria comunitaria, si ritiene necessario che gli importi depositati a titolo del dazio antidumping provvisorio istituito dal regolamento provvisorio, cioè dal regolamento (CE) n. 1999/2006, siano definitivamente riscossi sino all’aliquota dei dazi definitivi istituiti. Qualora i dazi definitivi siano inferiori a quelli provvisori, gli importi depositati in via provvisoria sono svincolati nella parte eccedente l’aliquota del dazio antidumping definitivo. Qualora i dazi definitivi risultino superiori ai dazi provvisori, vengono definitivamente riscossi solo gli importi depositati a titolo dei dazi provvisori.

(37)

Al fine di minimizzare i rischi di elusione collegati alla grande differenza tra le aliquote del dazio, si ritiene necessario nella fattispecie adottare misure speciali per garantire la corretta applicazione dei dazi antidumping. Tali misure speciali, applicabili unicamente alle società per le quali è istituita un’aliquota del dazio individuale, comprendono la presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme ai requisiti indicati in allegato al presente regolamento. Le importazioni non accompagnate da una fattura di questo tipo saranno soggette al dazio antidumping residuo applicabile a tutti gli altri esportatori.

(38)

Si ricorda che, qualora le esportazioni delle società soggette ad aliquote del dazio individuali più basse aumentino notevolmente in volume dopo l’istituzione delle misure antidumping, questo aumento di volume potrebbe essere considerato come un cambiamento della configurazione degli scambi dovuto all’istituzione di misure conformemente all’articolo 13, paragrafo 1 del regolamento di base. In tali circostanze, e in presenza delle necessarie condizioni, può essere avviata un’inchiesta antielusione. Nell’ambito dell’inchiesta si potrà fra l’altro esaminare la necessità di sopprimere le aliquote del dazio individuali e di istituire di conseguenza un dazio su scala nazionale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di selle di biciclette e altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo), con o senza motore e con o senza sidecar, e di macchine da fitness e biciclette da camera, e di loro elementi essenziali, come ad esempio basi, cuscini o coperture, classificabili ai codici NC 8714 95 00 , ex 8714 99 90 ed ex 9506 91 10 (codici TARIC 8714 99 90 81 e 9506 91 10 10) e originari della Repubblica popolare cinese.

2.   Le aliquote del dazio antidumping definitivo, applicabili al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sui prodotti fabbricati dalle società elencate in appresso sono le seguenti:

Società

Dazio antidumping

Codice addizionale TARIC

Cionlli Bicycle (Taicang) Co. Ltd., Shunde Hongli Bicycle Parts Co. Ltd., SAFE Strong Bicycle Parts Shenzhen Co. Ltd. e Cionlli Bicycle Components (Tianjin) Co. Ltd.

5,8  %

A787

Giching Bicycle Parts (Shenzhen) Co. Ltd. e Velo Cycle Kunshan Co. Ltd.

0  %

A788

Tutte le altre società

29,6  %

A999

3.   L’applicazione di dazi individuali specifici per le imprese citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali dello Stato membro di una fattura commerciale valida, conforme ai requisiti indicati nell’allegato. In mancanza di tale fattura, si applica l’aliquota del dazio applicabile a tutte le altre società.

4.   Salvo diversa indicazione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Sono definitivamente riscossi gli importi depositati a titolo di dazi antidumping provvisori a norma del regolamento (CE) n. 1999/2006 della Commissione sulle importazioni di selle di biciclette e altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo), con o senza motore e con o senza sidecar, e di macchine da fitness e biciclette da camera, e di loro elementi essenziali, come ad esempio basi, cuscini o coperture, classificabili ai codici NC 8714 95 00 , ex 8714 99 90 ed ex 9506 91 10 (codici TARIC 8714 99 90 81 e 9506 91 10 10) e originari della Repubblica popolare cinese. Gli importi depositati sono svincolati nella parte eccedente l’aliquota del dazio antidumping definitivo. Qualora i dazi definitivi risultino superiori ai dazi provvisori, vengono definitivamente riscossi solo gli importi depositati a titolo dei dazi provvisori.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 18 giugno 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

F.-W. STEINMEIER


(1)   GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

(2)   GU L 379 del 28.12.2006, pag. 11.

(3)  

Commissione europea

Direzione generale «Commercio»

Direzione H, ufficio J-79 5/16

1049 Bruxelles (Belgio)


ALLEGATO

La fattura commerciale valida di cui all’articolo 1, paragrafo 3 del presente regolamento deve essere corredata da una dichiarazione firmata da un responsabile della società secondo lo schema seguente:

1)

nominativo e qualifica del responsabile della società che ha rilasciato la fattura commerciale;

2)

la seguente dichiarazione: «Il sottoscritto certifica che il quantitativo di [volume] di selle e loro elementi essenziali venduto per l’esportazione nella Comunità europea e coperto dalla presente fattura è stato fabbricato da [nome e indirizzo della società] [codice addizionale TARIC] in [paese]. Dichiara inoltre che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte».

Data e firma