20.6.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 159/14


REGOLAMENTO (CE) N. 682/2007 DEL CONSIGLIO

del 18 giugno 2007

che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati prodotti di granturco dolce in granella preparato o conservato originari della Thailandia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) (di seguito «regolamento di base»), in particolare l'articolo 9,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   MISURE PROVVISORIE

(1)

Il 28 marzo 2006 la Commissione ha pubblicato un avviso (2) di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di determinati prodotti di granturco dolce in granella preparato o conservato originari della Thailandia. Il 20 dicembre 2006 la Commissione, con il regolamento (CE) n. 1888/2006 (3) (di seguito «regolamento provvisorio»), ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni del medesimo prodotto.

B.   FASE SUCCESSIVA DELLA PROCEDURA

(2)

Dopo la comunicazione dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si era deciso di istituire le misure antidumping provvisorie, diverse parti interessate hanno presentato osservazioni scritte in merito alle conclusioni provvisorie. Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto l'opportunità di essere sentite. A norma dell'articolo 6, paragrafo 6, del regolamento di base, il 9 febbraio 2007 si è svolta, nei locali della Commissione, una riunione tra un produttore esportatore, un'associazione di produttori thailandesi, il governo thailandese e i produttori comunitari. Oggetto della riunione è stata la questione della concorrenza nel mercato comunitario del granturco dolce.

(3)

La Commissione ha continuato a raccogliere e verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle conclusioni definitive.

(4)

Tutte le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base a cui si intendeva raccomandare l'istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti di granturco dolce in granella preparato o conservato originari della Thailandia e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazi provvisori. È inoltre stato fissato un termine entro il quale le parti potevano presentare osservazioni in seguito alla comunicazione dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si è deciso di istituire le misure antidumping definitive.

(5)

Le osservazioni presentate oralmente o per iscritto dalle parti interessate sono state esaminate, apportando le debite modifiche alle conclusioni.

(6)

Si ricorda che l'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2005 e il 31 dicembre 2005 (di seguito «periodo dell'inchiesta» o «PI»). Per quanto riguarda l'analisi delle tendenze pertinenti per valutare il pregiudizio, la Commissione ha analizzato i dati relativi al periodo compreso tra il 1o gennaio 2002 e il 31 dicembre 2005 (di seguito «periodo in esame»). Il periodo adottato ai fini delle conclusioni relative alla sottoquotazione, alla sottoquotazione dei prezzi indicativi e all'eliminazione del pregiudizio è il suddetto PI.

C.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

(7)

In mancanza di osservazioni riguardo al prodotto in esame e al prodotto simile, si confermano i considerando da 13 a 15 del regolamento provvisorio.

D.   DUMPING

1.   Campionamento ed esame individuale

(8)

Alcuni esportatori e un'associazione di produttori thailandesi hanno sollevato obiezioni in merito alla valutazione del campionamento e dell'esame individuale di cui ai considerando da 16 a 20 del regolamento provvisorio. In particolare essi hanno sostenuto che il campione non era rappresentativo, poiché la Commissione non ha tenuto conto di altri fattori, quali le dimensioni delle società e la loro collocazione geografica. È stato inoltre sottolineato che non sarebbe stato indebitamente gravoso esaminare un numero maggiore di società rispetto alle quattro incluse nel campione.

(9)

Come indicato ai considerando da 16 a 18 del regolamento provvisorio, la Commissione ha tuttavia ritenuto che per ottenere un campione il più rappresentativo possibile tenendo conto dei termini previsti per l'inchiesta fosse opportuno inserirvi solo quattro società, poiché i) in questo modo era possibile coprire un ampio volume di esportazioni e ii) le quattro società potevano essere esaminate entro il periodo di tempo disponibile. L'articolo 17 del regolamento di base non indica alcuna soglia al di sopra della quale il numero degli esportatori verrebbe considerato sufficientemente ampio da giustificare il campionamento, né indica con precisione il numero delle parti da includere nel campione. Spetta pertanto alla Commissione valutare cosa sia possibile esaminare entro il termine prefissato, garantendo nel contempo che il campione comprenda la percentuale più ampia possibile delle esportazioni in questione. A tale riguardo il campione selezionato comprendeva il 52 % del totale delle esportazioni thailandesi durante il PI, una percentuale che dal punto di vista del volume è considerata estremamente rappresentativa.

(10)

A norma dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base la selezione del campione si è basata sul più ampio volume rappresentativo di esportazioni dalla Thailandia nella Comunità che potesse essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile. Data l'elevata rappresentatività del campione selezionato in termini di volume, non si è ritenuto necessario esaminare altri fattori, quali le dimensioni delle società e la distribuzione geografica.

(11)

Come indicato al considerando 20 del regolamento provvisorio, esaminare più società avrebbe reso l'inchiesta indebitamente gravosa e ne avrebbe impedito la conclusione nei tempi previsti.

(12)

Le argomentazioni di alcune parti interessate in merito ai considerando da 16 a 20 del regolamento provvisorio sono pertanto respinte e detti considerando sono confermati.

2.   Valore normale

(13)

Un produttore esportatore ha sostenuto che era stata fatta una serie di errori matematici nel calcolo del valore normale. Tali affermazioni sono state verificate e non è stato riscontrato alcun errore.

(14)

In mancanza di altre osservazioni nel merito, si confermano i considerando da 21 a 32 del regolamento provvisorio.

3.   Prezzo all'esportazione

(15)

In seguito alla comunicazione delle conclusioni provvisorie un produttore esportatore ha contestato le conclusioni del considerando 34 del regolamento provvisorio. Tale parte ha sostenuto che si sarebbe dovuto tener conto di tutte le vendite all'esportazione della società, comprese le vendite dei prodotti fabbricati da altri produttori indipendenti e da essa acquistati. La parte ha asserito che i prodotti finiti, acquistati dalla società, andavano considerati come parte della propria produzione, poiché sarebbero stati prodotti nell'ambito di contratti in conto lavorazione.

(16)

A tale riguardo va osservato che solo i prodotti fabbricati dal produttore esportatore interessato possono essere presi in considerazione per accertare i margini di dumping individuali. Se un produttore esportatore acquista tra l'altro prodotti destinati alla rivendita nella Comunità, assume, nei confronti di tali prodotti, una posizione simile a quella di un agente o di un operatore commerciale, pertanto non è possibile tener conto di tali rivendite al momento di stabilire i margini di dumping individuali.

(17)

Nel corso dell'inchiesta si è riscontrato che il produttore esportatore in questione acquistava effettivamente da altri produttori parte delle merci vendute nella Comunità. Si è inoltre constatato che il prezzo pagato da tale esportatore si riferiva sempre a prodotti finiti e che tali transazioni erano indicate nei suoi libri contabili come acquisti di prodotti finiti. Non sono stati presentati elementi di prova contrattuali, né di altro tipo (ad esempio i cosiddetti contratti «in conto lavorazione») a dimostrazione del fatto che le merci erano fin dall'inizio di proprietà del produttore esportatore e che le altre società si limitavano a una semplice trasformazione dei prodotti in questione.

(18)

In seguito alla comunicazione delle conclusioni definitive il produttore esportatore interessato ha ribadito la propria richiesta di essere considerato coproduttore del prodotto acquistato da altri produttori. Tuttavia, poiché la proprietà delle merci prodotte da altre società è stata trasferita al produttore esportatore solo dopo il completamento del processo produttivo, come dimostrano le fatture di acquisto, si conferma che tale produttore esportatore non può essere considerato né il produttore, né il coproduttore del prodotto acquistato a fini di rivendita.

(19)

Alla luce di quanto sopra la richiesta del produttore esportatore è respinta e i considerando 33 e 34 del regolamento provvisorio sono confermati.

(20)

Un'associazione di importatori ha sostenuto che si sarebbe dovuto effettuare un adeguamento a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera k), del regolamento di base per tener conto del fatto che in seguito a violente alluvioni in Thailandia i prezzi all'esportazione del prodotto in esame sono risultati relativamente bassi rispetto all'aumento del costo della materia prima, il granturco dolce, determinato dalle alluvioni. A tale riguardo va osservato che questa argomentazione non è stata presentata da nessuno dei produttori esportatori e non è stata quantificata. Le alluvioni inoltre sono relativamente comuni in Thailandia e non possono essere considerate un evento imprevedibile nell'ambito della negoziazione dei contratti e segnatamente dei prezzi all'esportazione. Infine, dall'analisi risulta che l'eventuale effetto delle inondazioni sul prezzo della materia prima «granturco dolce» avrebbe dovuto essere limitato all'ultimo trimestre del PI, mentre la maggior parte degli acquisti della materia prima da parte dei produttori esportatori è avvenuta prima di tale periodo. La richiesta di adeguamento è pertanto respinta.

4.   Confronto

(21)

In seguito alla comunicazione delle conclusioni provvisorie una serie di produttori esportatori ha sostenuto che al calcolo del dumping andavano applicati alcuni adeguamenti delle spese sul mercato interno, segnatamente in relazione alle spese accessorie, di movimentazione e di carico così come ai costi del credito. Le richieste sono state vagliate e nel caso di una società si è concluso che occorreva effettivamente applicare un adeguamento supplementare, in seguito al quale il margine di dumping relativo a tale società è diminuito dal 4,3 % al 3,1 %.

(22)

Poiché i dati della società di cui al considerando 21 sono stati utilizzati per calcolare il valore normale di un'altra società, come indicato ai considerando 29 e 31 del regolamento provvisorio, anche il margine di dumping di quest'ultima società è diminuito dall'11,2 % all'11,1 % in seguito all'adeguamento applicato.

(23)

In mancanza di ulteriori osservazioni a tale riguardo e ad eccezione dei cambiamenti di cui sopra si confermano i considerando 35 e 36 del regolamento provvisorio.

5.   Margine di dumping

(24)

Alla luce dell'adeguamento di cui sopra l'importo del dumping stabilito alla fine, espresso in percentuale del prezzo netto CIF franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è il seguente:

Società

Margine di dumping

Karn Corn

3,1 %

Malee Sampran

17,5 %

River Kwai

15,0 %

Sun Sweet

11,1 %

(25)

Nel caso delle società che hanno collaborato all'inchiesta ma che non sono state inserite nel campione, il margine di dumping è stato determinato in base al margine di dumping medio ponderato calcolato per le società incluse nel campione, a norma dell'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base. Questo margine di dumping medio ponderato, espresso in percentuale del prezzo CIF frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è pari al 12,9 %.

(26)

In mancanza di osservazioni, si conferma il considerando 40 del regolamento provvisorio.

E.   PREGIUDIZIO

(27)

Una delle parti interessate ha sostenuto che l'approccio seguito dalla Commissione in relazione a diversi canali di vendita, e descritto ai considerando 50 e 51 del regolamento provvisorio, non è conforme al regolamento di base e all'accordo antidumping dell'OMC (4) poiché avrebbe il fine di indicare artificialmente un margine di pregiudizio più elevato, pertanto non sarebbe possibile considerarlo corretto, obiettivo e imparziale. A sostegno di tale argomentazione la parte interessata ha citato la relazione dell'organo di appello dell'OMC del 24.7.2001 (5), dove si afferma che le autorità incaricate delle inchieste non hanno il diritto di condurre l'inchiesta in modo che l'accertamento dei fatti e la valutazione portino a stabilire con maggiore probabilità che l'industria nazionale subisce un pregiudizio (paragrafo 196 della relazione).

(28)

In primo luogo, l'esistenza di due canali di vendita distinti, descritti dalla Commissione ai considerando 50 e 51 del regolamento provvisorio e le conseguenze che ne derivano in termini di spese di vendita e di prezzi di vendita non vengono messe in dubbio da nessuna delle parti interessate del presente procedimento, neppure dalla parte che contesta il pregiudizio. Analogamente, non viene messo in dubbio neppure il fatto, indicato sempre al considerando 51 del regolamento provvisorio, che tutte le importazioni dagli esportatori thailandesi che hanno collaborato avvengono attraverso il canale di vendita dei prodotti con il marchio del rivenditore. Anzi, la parte che contesta il pregiudizio riconosce che le vendite thailandesi ai rivenditori in Europa sono effettuate con il marchio commerciale del rivenditore.

(29)

Va inoltre osservato che al paragrafo 204 della relazione l'organo di controllo dell'OMC sottolinea che per le autorità incaricate dell'inchiesta può risultare estremamente pertinente esaminare singole parti, settori o segmenti di un'industria nazionale. È stato pertanto opportuno distinguere, almeno per alcuni indicatori di pregiudizio, due diversi canali di vendita al fine di garantire una valutazione obiettiva del pregiudizio subito dall'industria comunitaria e di stabilire se le importazioni oggetto di dumping dalla Thailandia abbiano avuto un'incidenza diretta sul pregiudizio arrecato all'industria comunitaria. Per la determinazione del pregiudizio sono stati sistematicamente considerati, assieme, i due canali e, ove pertinente, sono state inoltre analizzate separatamente le vendite con il marchio del rivenditore.

(30)

L'organo di controllo dell'OMC prosegue tuttavia rilevando al paragrafo 204 che, se le autorità incaricate delle inchieste analizzano una parte dell'industria nazionale, in linea di principio esse dovrebbero analizzare in modo analogo tutte le altre parti di tale industria nonché l'industria nel suo complesso. I servizi della Commissione hanno pertanto integrato, nel modo di seguito esposto, l'analisi del pregiudizio per quanto riguarda i tre indicatori che nel regolamento provvisorio erano stati esaminati separatamente nell'ambito del canale delle vendite con il marchio del rivenditore. Si tratta degli indicatori relativi al volume delle vendite (considerando 56 del regolamento provvisorio), al prezzo di vendita (considerando 63 del regolamento provvisorio) e alla redditività (considerando 66 del regolamento provvisorio). Questi tre indicatori sono stati esaminati in un'analisi del pregiudizio specifica, riguardante il canale delle vendite con il marchio del produttore.

(31)

Come indicato al considerando 51 del regolamento provvisorio le vendite dell'industria comunitaria con il marchio del rivenditore hanno rappresentato circa il 63 % del totale delle vendite dell'industria comunitaria (marchio del produttore e marchio del rivenditore) nel periodo dell'inchiesta. Pertanto le vendite con il marchio del produttore hanno rappresentato circa il 37 % del totale.

(32)

Il volume delle vendite dell'industria comunitaria di prodotti con il marchio del produttore sul mercato comunitario prima è diminuito dell'1 % nel 2003, poi è aumentato di 6 punti percentuali nel 2004 ed è diminuito di 6 punti percentuali nel PI. Durante il periodo dell'inchiesta il volume delle vendite con il marchio del produttore era sostanzialmente al livello del 2002, ovvero lievemente superiore a 68 000 tonnellate.

(33)

Per quanto riguarda l'industria comunitaria, i prezzi unitari di vendita a clienti indipendenti di prodotti con il marchio del produttore si sono mantenuti essenzialmente costanti nel corso dell'intero periodo in esame. Da un livello di circa 1 380 EUR/tonnellata nel 2002, essi sono aumentati del 2 % nel 2003, sono diminuiti di 2 punti percentuali nel 2004, per poi diminuire marginalmente di 1 punto percentuale nel PI, quando hanno raggiunto un livello di 1 361 EUR/tonnellata.

(34)

Nel periodo in esame la redditività delle vendite, da parte dell'industria comunitaria, di prodotti con il marchio del produttore, espressa in percentuale delle vendite nette, è diminuita progressivamente dal 30 % circa nel 2002 al 29 % nel 2003, al 27 % circa nel 2004 e infine al 24 % circa nel PI.

 

2002

2003

2004

PI

Volume delle vendite CE (marchio del produttore) a clienti indipendenti (tonnellate)

68 778

68 002

72 387

68 193

Indice (2002 = 100)

100

99

105

99

Prezzo unitario del mercato CE (marchio del produttore) (EUR/t)

1 380

1 405

1 386

1 361

Indice (2002 = 100)

100

102

100

99

Redditività delle vendite CE a indipendenti (marchio del produttore) (% vendite nette)

29,7 %

29,0 %

27,4 %

23,6 %

Indice (2002 = 100)

100

98

92

79

Fonte: Inchiesta

(35)

Si può quindi osservare che nel periodo in esame le vendite di prodotti con il marchio del produttore sono rimaste relativamente costanti per quanto riguarda il volume e i prezzi. Al contrario, la redditività è progressivamente calata nello stesso periodo. Questo quadro contrasta con la chiara situazione di pregiudizio identificata nel regolamento provvisorio in relazione a tutte le vendite complessive e a quelle con il marchio del rivenditore. È tuttavia evidente che l'impatto delle importazioni dalla Thailandia è percepito maggiormente nel settore in cui sono concentrate, ovvero quello dei prodotti con il marchio del rivenditore.

(36)

Integrato con i dati di cui sopra, l'esame effettuato dai servizi della Commissione è conforme al regolamento di base e rispetta le prescrizioni sull'oggettività stabilite all'articolo 3, paragrafo 1, dell'accordo antidumping dell'OMC, poiché tutti gli indicatori di pregiudizio elencati all'articolo 3, paragrafo 4, di tale accordo sono stati esaminati con e senza distinzione dei canali di vendita, ove si è ritenuto appropriato in considerazione delle caratteristiche specifiche del caso in questione. L'argomentazione di cui sopra viene quindi respinta.

(37)

In mancanza di ulteriori osservazioni a tale riguardo, si confermano i considerando da 41 a 76 del regolamento provvisorio.

F.   NESSO DI CAUSALITÀ

1.   Pratiche commerciali restrittive

(38)

Diverse parti interessate hanno sostenuto che l'industria comunitaria avrebbe fatto ricorso a pratiche commerciali restrittive, caratterizzate segnatamente dalla fissazione di prezzi nel mercato comunitario del granturco dolce. A sostegno di tale accusa una delle parti ha segnalato che: i) aveva già richiamato l'attenzione della Commissione a tale riguardo in una lettera del 21 giugno 2006, ii) un rivenditore europeo aveva espresso una simile preoccupazione in una lettera datata 17 maggio 2006 e infine che iii) il 1o dicembre 2006 tale parte aveva trasmesso due e-mail del presidente dell'associazione denunziante di cui al considerando 1 del regolamento provvisorio. In una delle e-mail, datata 13 aprile 2005, il presidente dell'associazione denunziante sembrerebbe informare l'amministratore delegato di una società esportatrice thailandese che le società di trasformazione dell'Europa occidentale avevano concordato i prezzi di tre presentazioni del prodotto simile.

(39)

Le parti interessate di cui sopra hanno perciò invitato la Commissione a chiudere immediatamente il presente procedimento data l'assenza di un nesso causale tra le importazioni oggetto di dumping e la situazione pregiudizievole dell'industria comunitaria, poiché i prezzi praticati dall'industria comunitaria sarebbero inaffidabili e artificialmente gonfiati a causa del presunto comportamento anticoncorrenziale dell'industria comunitaria. Facendo esplicito riferimento all'articolo 3, paragrafo 7, del regolamento di base e alla causa Mukand (6), una parte ha invitato la Commissione a valutare l'impatto potenziale sulla situazione pregiudizievole dell'industria comunitaria derivante dal presunto comportamento anticoncorrenziale di cui sopra prima di ogni conclusione sul nesso di causalità.

(40)

In riferimento ai punti i) e ii) del considerando 38 va osservato che le due comunicazioni consistevano unicamente in asserzioni non suffragate da prove. Nella lettera menzionata al punto i) la parte interessata stessa aveva comunicato che a tempo debito avrebbe fornito ulteriori elementi di prova e informazioni relativi agli abusi denunciati, che a suo avviso costituivano palesi violazioni delle regole di concorrenza comunitarie. Successivamente tale parte ha inviato le e-mail di cui al considerando 38.

(41)

Dopo aver ricevuto tali e-mail, i servizi della Commissione responsabili delle questioni antidumping hanno immediatamente invitato la parte interessata a trasmettere lo stesso materiale ai servizi della Commissione competenti per la concorrenza. Alla luce delle e-mail ricevute e in particolare del fatto che il presidente dell'associazione denunziante ha riconosciuto di esserne l'autore, i servizi della Commissione responsabili di questioni antidumping hanno inoltre esaminato attentamente i prezzi praticati dai vari produttori comunitari.

(42)

Il presidente dell'associazione denunziante ha negato fermamente che l'industria comunitaria abbia mai raggiunto un accordo o applicato prezzi «di riferimento» come indicato nell'e-mail. Poiché nel quadro dell'attuale procedimento antidumping i servizi della Commissione dispongono di informazioni dettagliate sui prezzi per modello relativi alle singole transazioni di tutti i produttori comunitari che hanno collaborato, è stato possibile verificare se era stato effettuato un allineamento dei prezzi.

(43)

Dall'inchiesta sull'antidumping non sono emersi elementi di prova di un effettivo allineamento dei prezzi tra i produttori comunitari che hanno collaborato. Inoltre i prezzi reali erano in gran parte molto al di sotto dei prezzi «di riferimento» indicati nell'e-mail del 13 aprile 2005.

(44)

Nel corso dell'inchiesta antidumping le istituzioni comunitarie non hanno quindi trovato alcun elemento di prova a sostegno dell'ipotesi che la sottoquotazione dei prezzi delle importazioni oggetto di dumping dal paese interessato rispetto ai prezzi dell'industria comunitaria fosse dovuta principalmente a un livello artificiale di prezzi derivante da un comportamento anticoncorrenziale.

(45)

Va inoltre osservato che la Commissione non ha preso alcuna decisione definitiva che stabilisca l'esistenza di un cartello praticato dall'industria comunitaria.

(46)

Considerati tutti gli elementi di cui sopra la Commissione ritiene che dall'inchiesta antidumping non siano emersi elementi di prova a sostegno dell'ipotesi che i prezzi dell'industria comunitaria e gli indicatori di pregiudizio siano stati alterati da un comportamento anticoncorrenziale o da pratiche commerciali restrittive. L'argomentazione viene pertanto respinta.

2.   Impatto delle condizioni meteorologiche

(47)

Diverse parti interessate hanno sostenuto che nell'analisi delle cause del pregiudizio occorre tener conto dell'impatto derivante dalle condizioni meteorologiche. In particolare, tali parti hanno fatto riferimento a: i) la canicola dell'estate 2003 e ii) le alluvioni che hanno colpito l'Ungheria nel periodo tra maggio e agosto 2005.

(48)

È stato attentamente esaminato se la canicola del 2003 in Europa [punto i) sopra] e le alluvioni in Ungheria nel 2005 [punto ii) sopra] possano aver avuto un'incidenza sulla situazione negativa dell'industria comunitaria.

(49)

Si è riscontrato che globalmente, a livello di industria comunitaria, la canicola del 2003 e le alluvioni del 2005 hanno avuto un impatto quasi inesistente sui raccolti di granturco dolce. Dai dati ricevuti dai produttori comunitari nel quadro dell'inchiesta risultano cifre molto stabili in rapporto alle rese (in tonnellate di granturco dolce per ettaro) per tutto il periodo in esame. Va inoltre ricordato che la Commissione aveva concluso, come indicato ai considerando 86 e 87 del regolamento provvisorio, che il costo unitario di produzione dell'industria comunitaria nel periodo compreso tra il 2002 e il PI era aumentato solo del 5 % prevalentemente a causa dell'aumento del prezzo dell'acciaio (poiché il barattolo è stato il principale elemento di costo). Sulla base di tali dati le argomentazioni di cui ai punti i) e ii) sono respinte.

(50)

Si ritiene pertanto che le condizioni meteorologiche non possano aver annullato il nesso causale tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

(51)

In mancanza di ulteriori osservazioni relative alle cause del pregiudizio si confermano i considerando da 77 a 99 del regolamento provvisorio.

G.   INTERESSE DELLA COMUNITÀ

(52)

In mancanza di nuove e circostanziate argomentazioni sull'interesse della Comunità, si confermano i considerando da 100 a 118 del regolamento provvisorio.

H.   MISURE DEFINITIVE

(53)

Diverse parti interessate hanno sostenuto: i) che la Commissione doveva chiarire maggiormente il modo in cui ha calcolato il profitto del 14 % che si sarebbe potuto raggiungere in assenza di importazioni oggetto di dumping, indicato al considerando 121 del regolamento provvisorio e ii) che tale profitto del 14 % è troppo alto. Per quanto riguarda l'ultima asserzione si è fatto riferimento ai recenti procedimenti di salvaguardia e antidumping relativi a prodotti agricoli analogamente trasformati, quali agrumi conservati (7) e fragole congelate (8), in cui sono stati fissati margini di profitto rispettivamente del 6,8 % e del 6,5 %. A tale proposito un'altra parte interessata ha sostenuto che iii) il profitto del 14 % era troppo basso e avrebbe dovuto essere fissato al 17 % per riflettere la redditività raggiunta nel 2002 in rapporto alle vendite dei prodotti con il marchio del rivenditore.

(54)

In riferimento alle asserzioni dei punti i) e iii) nel considerando 121 del regolamento provvisorio viene spiegato che il profitto del 21,4 % raggiunto nel 2002 con le vendite di prodotti con il marchio del produttore e del rivenditore era stato adeguato al 14 % per tener conto della differenza nella gamma di marchi utilizzati dall'industria comunitaria rispetto alle importazioni dalla Thailandia. La Commissione ha osservato che, come indicato al considerando 66 del regolamento provvisorio, la redditività delle vendite di prodotti con il marchio del rivenditore era pari al 17,0 % nel 2002 e all'11,1 % nel 2003, ovvero quando il volume delle importazioni oggetto di dumping era al livello più basso. La Commissione ha ritenuto ragionevole considerare la media tra questi due tassi di profitto, corrispondente al 14 %.

(55)

Per quanto riguarda l'argomentazione di cui al punto ii), si ritiene che nel calcolo del profitto ottenuto in assenza di importazioni oggetto di dumping si debba tener conto il più possibile delle caratteristiche specifiche dell'industria comunitaria in questione. Solo in assenza di tali informazioni possono essere considerati pertinenti i dati di altre industrie appartenenti allo stesso settore. Tale approccio, applicato coerentemente dalla Commissione, è stato confermato dal Tribunale di primo grado nella causa EFMA (9).

(56)

Le argomentazioni i), ii) e iii) sono pertanto respinte ed è confermata la conclusione secondo cui in assenza di importazioni oggetto di dumping si sarebbe potuto raggiungere un profitto del 14 %.

(57)

Alla luce delle conclusioni raggiunte in merito al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità e all'interesse della Comunità, e a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, si ritiene opportuno istituire un dazio antidumping definitivo al livello del margine di dumping constatato; tale dazio non dovrebbe tuttavia risultare superiore al margine di pregiudizio di cui al considerando 123 del regolamento provvisorio, confermato dal presente regolamento. Dato il notevole livello di collaborazione, il dazio relativo alle società rimanenti, che non hanno collaborato all'inchiesta, va fissato al livello del dazio più alto istituito per le società che hanno collaborato. L'aliquota del dazio residuo è stata quindi fissata al 12,9 %.

(58)

I dazi antidumping definitivi sono pertanto i seguenti:

Società

Margine di pregiudizio

Margine di dumping

Dazio antidumping

Karn Corn

31,3 %

3,1 %

3,1 %

Malee Sampran

12,8 %

17,5 %

12,8 %

River Kwai

12,8 %

15,0 %

12,8 %

Sun Sweet

18,6 %

11,1 %

11,1 %

Esportatori che hanno collaborato non inclusi nel campione

17,7 %

12,9 %

12,9 %

Tutte le altre società

31,3 %

17,5 %

12,9 %

I.   IMPEGNI

(59)

In seguito all'istituzione delle misure provvisorie una serie di produttori esportatori che hanno collaborato si è dichiarata disposta a proporre impegni sui prezzi. Tuttavia, dopo la comunicazione delle conclusioni definitive, tali produttori esportatori (ad eccezione delle due società di cui al considerando 60) non hanno presentato offerte di impegni entro il termine stabilito all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento di base.

(60)

Un produttore esportatore che ha collaborato non è riuscito a presentare un'offerta sufficientemente fondata entro i termini fissati dall'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento di base. Pertanto la Commissione non ha potuto accettare alcuna offerta d'impegno da parte di questo produttore esportatore. Il Consiglio tuttavia, in considerazione della complessità della questione per l'operatore economico interessato e per altri produttori esportatori in situazione analoga che hanno collaborato (industria frammentata, produttori esportatori con sede in un paese in via di sviluppo e che operano spesso sia come operatori commerciali che come produttori esportatori con conseguente maggiore difficoltà di elaborazione di un impegno accettabile) e tenuto conto dell'elevato livello di cooperazione durante l'inchiesta, ritiene che tali produttori esportatori dovrebbero essere eccezionalmente autorizzati a completare le proprie offerte d'impegno dopo la scadenza del termine di cui sopra, ma comunque entro e non oltre dieci giorni di calendario dall'entrata in vigore del presente regolamento. La Commissione può proporre di modificare il presente regolamento di conseguenza.

(61)

In seguito alla comunicazione delle conclusioni definitive due produttori esportatori che hanno collaborato hanno proposto impegni sui prezzi accettabili assieme a un massimale quantitativo conforme all'articolo 8, paragrafi 1 e 2, del regolamento di base. Essi hanno proposto di vendere il prodotto in esame in quantitativi non superiori al massimale stabilito e a prezzi pari o superiori al livello necessario ad eliminare gli effetti pregiudizievoli del dumping. Le importazioni che superano il massimale quantitativo saranno soggette ai dazi antidumping. Le società forniranno inoltre periodicamente alla Commissione informazioni dettagliate sulle esportazioni verso la Comunità, per cui la Commissione potrà controllare efficacemente l'impegno. La struttura delle vendite di queste società inoltre è tale che, a parere della Commissione, il rischio di elusione degli impegni concordati è limitato.

(62)

Con la decisione 2007/424/CE (10) la Commissione ha accettato le offerte di impegni di cui sopra. La decisione illustra in modo più dettagliato i motivi per cui gli impegni sono stati accettati.

(63)

Per consentire alla Commissione e alle autorità doganali di controllare con efficacia il rispetto, da parte delle società, degli impegni assunti, quando la domanda di immissione in libera pratica è presentata alle autorità doganali competenti, l'esenzione dal dazio antidumping è subordinata i) alla presentazione di una fattura corrispondente all'impegno, ossia di una fattura commerciale contenente almeno le informazioni e la dichiarazione di cui all'allegato II; ii) al fatto che le merci importate siano prodotte, inviate e fatturate direttamente da tali società al primo acquirente indipendente della Comunità e iii) al fatto che le merci dichiarate e presentate in dogana corrispondano esattamente alla descrizione riportata nella fattura corrispondente all'impegno. Qualora tali condizioni non siano rispettate, al momento dell'accettazione della dichiarazione d'immissione in libera pratica verrà imposto il dazio antidumping applicabile.

(64)

Se la Commissione, a norma dell'articolo 8, paragrafo 9, del regolamento di base, ritira la propria accettazione di un impegno in seguito a una violazione relativa a transazioni particolari e dichiara non conformi le fatture corrispondenti all'impegno, al momento dell'accettazione della dichiarazione d'immissione in libera pratica sorge un'obbligazione doganale.

(65)

Gli importatori devono essere consapevoli del fatto che al momento dell'accettazione della dichiarazione d'immissione in libera pratica potrebbe sorgere, quale normale rischio commerciale, un'obbligazione doganale, come indicato ai considerando 62 e 63, anche se un impegno offerto dal fabbricante dal quale acquistano, direttamente o indirettamente, è stato accettato dalla Commissione.

(66)

A norma dell'articolo 14, paragrafo 7, del regolamento di base le autorità doganali informano immediatamente la Commissione ogniqualvolta rilevino indicazioni di una violazione dell'impegno.

(67)

Per le ragioni sopra esposte la Commissione giudica pertanto accettabili gli impegni proposti dai produttori esportatori thailandesi e ha informato le società interessate dei fatti, delle considerazioni e degli obblighi essenziali sui quali è basata l'accettazione.

(68)

In caso di violazione o di revoca degli impegni, o di revoca dell'accettazione dell'impegno da parte della Commissione, il dazio antidumping istituito dal Consiglio a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, si applica automaticamente in conformità dell'articolo 8, paragrafo 9 del regolamento di base.

J.   RISCOSSIONE DEFINITIVA DEL DAZIO PROVVISORIO

(69)

Data l'entità dei margini di dumping accertati per i produttori esportatori della Thailandia e tenuto conto del livello del pregiudizio causato all'industria comunitaria, si ritiene necessario che gli importi depositati a titolo del dazio antidumping provvisorio istituito dal regolamento provvisorio vengano definitivamente riscossi in ragione dell'aliquota dei dazi istituiti in via definitiva.

(70)

Le aliquote del dazio antidumping indicate nel presente regolamento applicabili a titolo individuale ad alcune società sono state stabilite in base alle conclusioni della presente inchiesta. Esse rispecchiano pertanto la situazione constatata durante l'inchiesta per le società interessate. Tali aliquote di dazio (contrariamente al dazio nazionale applicabile a «tutte le altre società») si applicano perciò solo alle importazioni di prodotti originari del paese interessato e fabbricati dalle società e quindi, dalle persone giuridiche esplicitamente indicate. Le importazioni di prodotti fabbricati da qualsiasi altra società la cui ragione sociale e il cui indirizzo non sono espressamente menzionati nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle espressamente citate, non possono beneficiare di tali aliquote e sono soggette all'aliquota di dazio applicabile a «tutte le altre società».

(71)

Le eventuali richieste di applicazione di tali aliquote individuali (ad esempio in seguito a un cambiamento della ragione sociale della società o alla creazione di nuove entità produttive o di vendita) vanno inoltrate al più presto alla Commissione con tutte le informazioni pertinenti, in particolare l'indicazione degli eventuali mutamenti nelle attività della società riguardanti la produzione, le vendite sul mercato nazionale e le vendite all'estero, connessi ad esempio al cambiamento della ragione sociale o ai cambiamenti a livello di entità produttive o di vendita. Se del caso, il regolamento verrà opportunamente modificato aggiornando l'elenco delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di granturco dolce (Zea mays var. saccharata) in granella, preparato o conservato nell'aceto o nell'acido acetico, non congelato, classificato al codice NC ex 2001 90 30 (codice TARIC 2001903010), e di granturco dolce (Zea mays var. saccharata) in granella, preparato o conservato ma non nell'aceto o acido acetico, non congelato, diverso dai prodotti della voce 2006, classificato al codice NC ex 2005 80 00 (codice TARIC 2005800010), originario della Thailandia.

2.   Le aliquote del dazio antidumping definitivo, applicabili al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, dei prodotti descritti al paragrafo 1 e fabbricati dalle società sotto elencate, sono le seguenti:

Società

Dazio antidumping

Codice addizionale TARIC

Karn Corn Co., Ltd., 68 Moo 7 Tambol Saentor, Thamaka, Kanchanaburi 71130, Thailandia

3,1

A789

Malee Sampran Public Co., Ltd., Abico Bldg. 401/1 Phaholyothin Rd, Lumlookka, Pathumthani 12130, Thailandia

12,8

A790

River Kwai International Food Industry Co., Ltd, 52 Thaniya Plaza, 21st Floor, Silom Rd, Bangrak, Bangkok 10500, Thailandia

12,8

A791

Sun Sweet Co., Ltd, 9 M. 1, Sanpatong, Chiangmai, Thailandia 50120

11,1

A792

Produttori elencati nell'allegato I

12,9

A793

Tutte le altre società

12,9

A999

3.   In deroga al paragrafo 1, il dazio antidumping definitivo non si applica alle importazioni immesse in libera pratica a norma dell'articolo 2.

4.   Salvo diversa indicazione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

1.   Le importazioni dichiarate per l'immissione in libera pratica e fatturate dalle società che hanno proposto impegni accettati dalla Commissione e sono elencate nella decisione 2007/424/CE, periodicamente modificata, sono esenti dal dazio antidumping istituito dall'articolo 1, purché:

siano prodotte, inviate e fatturate direttamente da tali società al primo acquirente indipendente della Comunità,

siano corredate di una fattura corrispondente all'impegno, ossia di una fattura commerciale contenente almeno le informazioni e la dichiarazione di cui all'allegato II del presente regolamento, e

purché le merci dichiarate e presentate in dogana corrispondano esattamente alla descrizione riportata nella fattura corrispondente all'impegno.

2.   Al momento dell'accettazione della dichiarazione d'immissione in libera pratica sorge un'obbligazione doganale:

ogniqualvolta sia accertata, relativamente alle importazioni di cui al paragrafo 1, l'inosservanza di una o più delle condizioni elencate in tale paragrafo, ovvero

quando la Commissione ritira l'accettazione dell'impegno, in conformità dell'articolo 8, paragrafo 9, del regolamento di base, con un regolamento o una decisione che si riferisce a transazioni particolari e dichiara invalide le pertinenti fatture corrispondenti all'impegno.

Articolo 3

Sono definitivamente riscossi gli importi depositati a titolo di dazi antidumping provvisori istituiti a norma del regolamento (CE) n. 1888/2006 della Commissione sulle importazioni di granturco dolce (Zea mays var. saccharata) in granella, preparato o conservato nell'aceto o nell'acido acetico, non congelato, classificato al codice NC ex 2001 90 30 (codice TARIC 2001903010), e di granturco dolce (Zea mays var. saccharata) in granella, preparato o conservato ma non nell'aceto o acido acetico, non congelato, diverso dai prodotti della voce 2006, classificato al codice NC ex 2005 80 00 (codice TARIC 2005800010), originario della Thailandia. Gli importi depositati che eccedono l'aliquota del dazio definitivo fissata all'articolo 1, paragrafo 2, sono svincolati.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 giugno 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

F.-W. STEINMEIER


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

(2)  GU C 75 del 28.3.2006, pag. 6.

(3)  GU L 364 del 20.12.2006, pag. 68.

(4)  Accordo relativo all'applicazione dell’articolo VI dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994.

(5)  WT/DS184/AB/R del 23.8.2001, Stati Uniti — Misure antidumping su alcuni prodotti in acciaio laminati a caldo originari del Giappone.

(6)  Sentenza del 19 settembre 2007 nella causa T-58/99, Mukand et al./Consiglio, Raccolta 2001, pag. II-2521.

(7)  Cfr. considerando 115 del regolamento (CE) n. 658/2004 della Commissione (GU L 104 dell'8.4.2004, pag. 67).

(8)  Cfr. considerando 144 del regolamento (CE) n. 1551/2006 della Commissione (GU L 287 del 18.10.2006, pag. 3).

(9)  Sentenza del 28 ottobre 1999 nella causa T-210/95, EFMA/Consiglio, punto 54 e successivi, Raccolta 1999, pag. II-3291.

(10)  Cfr. pag. 41 della presente Gazzetta ufficiale.


ALLEGATO I

Elenco dei produttori che hanno collaborato all'inchiesta di cui all'articolo 1, paragrafo 2 (al codice addizionale TARIC A793):

Ragione sociale

Indirizzo

Agroon (Thailand) Co., Ltd.

50/499-500 Moo 6, Baan Mai, Pakkret, Monthaburi 11120, Thailand

B.N.H. Canning Co., Ltd.

425/6-7 Sathorn Place Bldg., Klongtonsai, Klongsan, Bangkok 10600, Thailand

Boonsith Enterprise Co., Ltd.

7/4 M.2, Soi Chomthong 13, Chomthong Rd., Chomthong, Bangkok 10150, Thailand

Erawan Food Public Company Limited

Panjathani Tower 16th floor, 127/21 Nonsee Rd., Chongnonsee, Yannawa, Bangkok 10120, Thailand

Great Oriental Food Products Co., Ltd.

888/127 Panuch Village, Soi Thanaphol 2, Samsen-Nok, Huaykwang, Bangkok 10310, Thailand

Kuiburi Fruit Canning Co., Ltd.

236 Krung Thon Muang Kaew Bldg., Sirindhorn Rd., Bangplad, Bangkok 10700, Thailand

Lampang Food Products Co., Ltd.

22K Building, Soi Sukhumvit 35, Klongton Nua, Wattana, Bangkok 10110, Thailand

O.V. International Import-Export Co., Ltd.

121/320 Soi Ekachai 66/6, Bangborn, Bangkok 10500, Thailand

Pan Inter Foods Co., Ltd.

400 Sunphavuth Rd., Bangna, Bangkok 10260, Thailand

Siam Food Products Public Co., Ltd.

3195/14 Rama IV Rd., Vibulthani Tower 1, 9th Fl., Klong Toey, Bangkok, 10110, Thailand

Viriyah Food Processing Co., Ltd.

100/48 Vongvanij B Bldg, 18th Fl, Praram 9 Rd., Huay Kwang, Bangkok 10310, Thailand

Vita Food Factory (1989) Ltd.

89 Arunammarin Rd., Banyikhan, Bangplad, Bangkok 10700, Thailand


ALLEGATO II

Nella fattura commerciale che accompagna le vendite nella Comunità di merci soggette all'impegno devono figurare le indicazioni seguenti:

1)

l'intestazione «FATTURA COMMERCIALE CHE ACCOMPAGNA MERCI SOGGETTE A UN IMPEGNO»;

2)

il nome della società che rilascia la fattura commerciale;

3)

il numero della fattura commerciale;

4)

la data di rilascio della fattura commerciale;

5)

il codice addizionale TARIC con il quale le merci figuranti nella fattura possono essere sdoganate alla frontiera comunitaria;

6)

una descrizione precisa delle merci, compresi:

il numero di codice del prodotto utilizzato ai fini dell'impegno,

una descrizione chiara delle merci corrispondenti al numero di codice del prodotto in questione,

il numero di codice del prodotto della società,

il codice TARIC,

la quantità (in tonnellate);

7)

la descrizione delle condizioni di vendita, compresi:

il prezzo per tonnellata,

le condizioni di pagamento applicabili,

le condizioni di consegna applicabili,

sconti e riduzioni complessivi;

8)

il nome della società operante come importatore nella Comunità e alla quale la società esportatrice ha rilasciato direttamente la fattura commerciale che accompagna le merci soggette all'impegno;

9)

il nome del responsabile della società che ha rilasciato la fattura commerciale e la seguente dichiarazione firmata:

«Il sottoscritto certifica che la vendita per l'esportazione diretta nella Comunità europea delle merci coperte dalla presente fattura è effettuata nell'ambito e alle condizioni dell'impegno offerto da [nome della società] e accettato dalla Commissione europea con la decisione 2007/424/CE. Il sottoscritto dichiara inoltre che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte».