14.6.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 153/6


REGOLAMENTO (CE) N. 652/2007 DELLA COMMISSIONE

dell'8 giugno 2007

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3 di detta tabella.

(4)

È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata e che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare ad essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (2).

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento possono continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di tre mesi.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 giugno 2007.

Per la Commissione

László KOVÁCS

Membro della Commissione


(1)   GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 580/2007 (GU L 138 del 30.5.2007, pag. 1).

(2)   GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).


ALLEGATO

Designazione delle merci

Classificazione

(codice NC)

Motivazione

(1)

(2)

(3)

1.

Copia di un telefono cellulare specifico (denominato «mock-up»).

Il prodotto è fabbricato quasi interamente in plastica. Non contiene componenti elettronici.

Le dimensioni, la forma e il peso sono identici alle caratteristiche del modello specifico.

È dotato di pulsanti che riproducono la sensazione di premere veri pulsanti.

3926 90 97

La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali di interpretazione della nomenclatura combinata 1 e 6 nonché dal testo dei codici NC 3926 , 3926 90 e 3926 90 97 .

A motivo della sua fabbricazione e del fatto che non presenta le funzioni di un telefono cellulare, il prodotto è escluso dalla voce 8517 .

Sebbene sia la copia di uno specifico telefono cellulare (in quanto ad esso somigliante) e sia dotato di pulsanti che riproducono la sensazione di un telefono cellulare reale, il prodotto non presenta alcuna altra caratteristica o proprietà del modello in questione. La sua funzione principale è di dimostrare quale sia l'aspetto di un telefono cellulare specifico. Il prodotto è pertanto escluso dalla voce 9023 .

Il prodotto deve essere classificato in base al materiale di cui è composto (plastica).

2.

Materasso autogonfiabile per uso all’aperto, con le dimensioni seguenti: 185 cm (L), 66 cm (P) e 3,8 cm (A).

È costituito da una superficie esterna in tessuto di fibre sintetiche e ricoperto da uno strato interno di plastica. Incorpora un foglio (dello spessore di circa 3,5 cm) di schiuma di poliuretano alveolare.

La superficie esterna dell’articolo aumenta la frizione con altri materiali (ad esempio sacchi a pelo), è durevole e resistente allo sporco, all’umidità e alle perforazioni.

È provvisto di una valvola che consente l'ingresso e la fuoriuscita dell'aria.

6306 40 00

La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 6306 e 6306 40 00 .

A causa delle sue caratteristiche oggettive (frizione, resistenza allo sporco, durabilità) e del fatto che è destinato ad un uso all’aperto, il prodotto è un articolo da campeggio.

È escluso dal capitolo 94 perché l’articolo è un materasso gonfiabile [vedi Nota 1 a) del capitolo 94]

Il prodotto deve essere classificato nella sottovoce 6306 40 00 come un articolo da campeggio, essendo un materasso gonfiabile di tessuto.

3.

Nave di tipo «catamarano» progettata e costruita per il trasporto di persone.

Ha una lunghezza di circa 49 metri e una velocità massima di 34 nodi (all’incirca 63 km all’ora). Può trasportare fino a 600 passeggeri.

È progettata e costruita per navigare su fiumi, estuari o acque costiere, è in grado di navigare anche in mare, ma senza passeggeri.

Non è costruita per trasportare passeggeri ad oltre 20 miglia marine (circa 37 km) dalla costa.

8901 10 90

La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 8901 , 8901 10 e 8901 10 90 .

Il catamarano è una nave progettata per il trasporto di passeggeri su fiumi, estuari o acque costiere. Poiché non è costruita per trasportare passeggeri oltre una certa distanza dalla riva, non può essere una nave per il «trasporto di persone» in mare. Di conseguenza il prodotto non può essere considerato una «nave marittima» (cfr. nota complementare 1 al capitolo 89).

4.

Modello (in scala ridotta) che riproduce uno stadio per il gioco del calcio, formato essenzialmente da elementi di plastica fissati su un piedistallo costituito da un pannello di fibre.

Non presenta parti mobili.

9503 00 95

La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 9503 00 e 9503 00 95 .

Il prodotto non può essere classificato alla voce 9023 , in quanto non è progettato per scopi dimostrativi.

Il prodotto non può essere classificato in base alla materia costitutiva, poiché si tratta di un modello in scala ridotta a scopi ricreativi della voce 9503 . È possibile che i modelli in questione non siano funzionanti e vadano soltanto esposti o guardati, non essendo necessariamente progettati per essere usati come gioco.