14.6.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 153/3


REGOLAMENTO (CE) N. 651/2007 DELLA COMMISSIONE

dell'8 giugno 2007

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Per garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata, allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è opportuno adottare misure relative alla classificazione delle merci indicate nell’allegato del presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 stabilisce le regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano anche a qualsiasi altra nomenclatura che discende in tutto o in parte dalla menzionata nomenclatura o che introduce sottodivisioni aggiuntive ed è instaurata da misure comunitarie specifiche, ai fini dell’applicazione tariffaria e di altre misure relative al commercio di merci.

(3)

Conformemente a queste regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella riportata nell’allegato del presente regolamento sono classificate sotto il/i codice/i NC indicati nella colonna 2, per le ragioni esposte nella colonna 3 di questa tabella.

(4)

È opportuno che, fatte salve le misure in vigore nella Comunità relativamente al sistema di duplice controllo e alle sorveglianze comunitarie preventive e a posteriori dei prodotti tessili all’importazione nella Comunità, le informazioni tariffarie vincolanti, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata e che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare ad essere invocate dal titolare per un periodo di 60 giorni, conformemente alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (2).

(5)

Le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella di cui all’allegato sono classificate, nella nomenclatura combinata, sotto il corrispondente codice NC indicato nella colonna 2 di questa tabella.

Articolo 2

Salve le misure vigenti nella Comunità relativamente ai sistemi di duplice controllo e alle sorveglianze comunitarie preventive e a posteriori dei prodotti tessili all’importazione nella Comunità, le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possono continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di 60 giorni.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 giugno 2007.

Per la Commissione

László KOVÁCS

Membro della Commissione


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 580/2007 (GU L 138 del 30.5.2007, pag. 1).

(2)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag 1).


ALLEGATO

Descrizione delle merci

Classificazione

Codice NC

Motivazione

(1)

(2)

(3)

1.

Indumento leggero da donna, destinato a coprire il corpo fino alla zona pelvica, in stoffa a maglia monocromatica di fibra sintetica (80 % poliammide e 20 % elastine); la stoffa non contiene fili di gomma.

L’indumento è munito di fasce di gomma vulcanizzata larghe 8 mm (voce 4008), fissate tramite cuciture intorno alla scollatura, alle bretelline e alle aperture per le gambe.

L’indumento è provvisto, internamente, di coppe preformate con ferretto, stile reggiseno, e sostegno imbottito; le bretelle sono regolabili e la sgambatura è alta.

(Costume da bagno)

(Cfr. fotografia n. 641) (1)

6112 41 90

La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata nonché dal testo dei codici NC 6112, 6112 41 e 6112 41 90.

Poiché le fasce di gomma vulcanizzata sono fissate all’indumento ma non fanno parte del tessuto con cui esso è confezionato, questo capo di abbigliamento non può essere classificato alla voce 6112 41 10 (costumi, mutandine e slips da bagno per donna o ragazza contenenti, in peso, 5 % o più di filati di gomma).

Tenendo conto dell’aspetto generale, del taglio e delle caratteristiche del tessuto, l’indumento risponde ai criteri di classificazione dei costumi da bagno per donna o ragazza in fibre sintetiche (codice NC 6112 41 90 — altre)

2.

Articolo tessile imbottito composto da due strati di tessuto in cotone (100 %) fissati all’imbottitura tramite cuciture.

Esso presenta le seguenti caratteristiche:

È lungo circa 90 cm, la scollatura è a girocollo. L’articolo è munito anteriormente di un’apertura provvista di chiusura lampo della lunghezza di circa 68 cm e di una fascia elastica al punto della vita. La parte superiore è a giro manica mentre i lati e la base sono completamente chiusi. Il taglio della parte superiore gli conferisce la forma del corpo.

(Sacco per la nanna per bambini)

(Cfr. fotografia n. 640) (1)

6211 42 90

La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 7 della sezione XI, dalla nota 8 al capitolo 62 nonché dal testo dei codici NC 6211, 6211 42 e 6211 42 90.

Secondo la nota 4 a) del capitolo 62 tale articolo non può essere considerato un indumento per «bébé» dal momento che è destinato a bambini piccoli di statura superiore a 86 cm; pertanto la classificazione alla voce 6209 è esclusa.

Tenendo conto delle note esplicative NC alla voce 6111, che considerano indumenti sia i sacchi a pelo per «bébé» a giro manica sia quelli a manica lunga, anche l’articolo in questione va considerato indumento, concepito in modo analogo ai sacchetti destinati ai «bébé» (il taglio della parte superiore è uguale a quello di un vero e proprio indumento) con l’unica differenza che è di taglia più grande.

A causa del taglio della parte superiore, l’articolo è considerato un indumento della sezione XI e non un articolo da letto o simile. Pertanto, la classificazione alla voce 9404 è esclusa.

Poiché nei capitoli relativi agli indumenti non vi è alcuna voce specifica per questo tipo di articoli, esso deve essere classificato come «altro indumento»

3.

Manufatto per l’arredamento in materiale tessile destinato ad essere utilizzato negli autoveicoli. È disposto sui sedili degli autoveicoli ed è costituito di materiale multistrato, dove lo strato esterno è in tessuto (cotone) e quello interno è di materiale non tessuto, usato come imbottitura.

(Coprisedile)

(Cfr. la fotografia n. 642) (1)

6304 92 00

La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata nonché dal testo dei codici NC 6304 e 6304 92 00.

Cfr. le note esplicative SA della voce 6304, che affermano che questa voce comprende manufatti tessili per l’arredamento di autovetture.

L’articolo in questione non è una parte di un sedile di un’automobile ma è un accessorio e quindi, non può essere classificato alla voce 9401.

Inoltre, non essendo possibile assimilarlo ad un oggetto lettereccio o simile, non lo si può classificare alla voce 9404

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(1)  Le fotografie hanno un carattere puramente indicativo.