13.6.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 151/19


REGOLAMENTO (CE) N. 645/2007 DELLA COMMISSIONE

del 12 giugno 2007

che fissa il quantitativo complementare definitivo di zucchero di canna greggio originario degli Stati ACP e dell’India destinato all’approvvigionamento delle raffinerie nel corso della campagna di commercializzazione 2006/2007

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l’articolo 29, paragrafo 4, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 29, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 318/2006 prevede che l’applicazione di dazi all’importazione su un quantitativo complementare di zucchero di canna greggio originario degli Stati elencati nell’allegato VI dello stesso regolamento sia sospesa in ciascuna delle campagne di commercializzazione 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009 per consentire l’adeguato approvvigionamento delle raffinerie comunitarie.

(2)

A norma dell’articolo 19 del regolamento (CE) n. 950/2006 della Commissione, del 28 giugno 2006, che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009, le modalità di applicazione per l’importazione e la raffinazione di prodotti del settore dello zucchero nell’ambito di taluni contingenti tariffari e di taluni accordi preferenziali (2), il quantitativo complementare deve essere determinato in base ad un bilancio comunitario previsionale e complessivo di approvvigionamento in zucchero greggio.

(3)

Per la campagna di commercializzazione 2006/2007, il bilancio indica la necessità di importare un quantitativo complementare di zucchero greggio destinato alla raffinazione di 334 025 tonnellate in equivalente zucchero bianco per consentire l’adeguato approvvigionamento delle raffinerie comunitarie. Questo quantitativo complementare include una stima delle domande di titoli d’importazione degli ultimi mesi della campagna 2006/2007, relative alle importazioni di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1100/2006 della Commissione, del 17 luglio 2006, che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009, norme dettagliate per l’apertura e la gestione di contingenti tariffari per lo zucchero greggio di canna destinato alla raffinazione originario di paesi meno sviluppati, nonché norme dettagliate da applicare all’importazione di prodotti di cui alla voce tariffaria 1701 originari di paesi meno sviluppati (3).

(4)

Il regolamento (CE) n. 1249/2006 della Commissione, del 18 agosto 2006, recante fissazione del quantitativo complementare di zucchero di canna greggio originario degli Stati ACP e dell’India destinato all’approvvigionamento delle raffinerie nel periodo dal 1o luglio 2006 al 30 settembre 2007 (4), e il regolamento (CE) n. 92/2007 della Commissione, del 30 gennaio 2007, che fissa un quantitativo complementare di zucchero di canna greggio originario degli Stati ACP e dell’India destinato all’approvvigionamento delle raffinerie nel corso della campagna di commercializzazione 2006/2007 (5), hanno già fissato quantitativi complementari rispettivamente di 82 500 e 120 000 tonnellate. È pertanto opportuno fissare il quantitativo definitivo di zucchero complementare a 131 525 tonnellate per la campagna di commercializzazione 2006/2007.

(5)

L’approvvigionamento adeguato delle raffinerie può essere garantito solo se gli accordi di esportazione tradizionali fra i paesi beneficiari vengono rispettati. È dunque necessario effettuare una ripartizione fra i paesi o gruppi di paesi beneficiari. Per l’India è aperto un quantitativo di 6 000 tonnellate, che porta il quantitativo totale attribuito a questo paese per la campagna di commercializzazione 2006/2007 a 22 000 tonnellate — quantitativo considerato economicamente redditizio. Per quanto concerne il fabbisogno residuo è opportuno fissare un quantitativo globale per gli Stati ACP, che si sono impegnati collettivamente ad attuare fra loro le procedure di assegnazione dei quantitativi per garantire l’approvvigionamento adeguato delle raffinerie.

(6)

Prima dell’importazione di questo zucchero complementare, le raffinerie devono fissare le modalità di approvvigionamento e spedizione con i paesi beneficiari e gli operatori economici. Per consentire loro di preparare le proprie domande di titoli d’importazione entro i termini stabiliti, è opportuno prevedere l’entrata in vigore del presente regolamento a partire dalla sua data di pubblicazione.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In aggiunta ai quantitativi stabiliti dai regolamenti (CE) n. 1249/2006 e (CE) n. 92/2007, un quantitativo definitivo di 131 525 tonnellate di zucchero di canna greggio complementare in equivalente zucchero bianco è fissato per la campagna di commercializzazione 2006/2007:

a)

125 525 tonnellate, espresse in zucchero bianco, originarie degli Stati elencati nell’allegato VI del regolamento (CE) n. 318/2006 ad eccezione dell’India;

b)

6 000 tonnellate, espresse in zucchero bianco, originarie dell’India.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 247/2007 della Commissione (GU L 69 del 9.3.2007, pag. 3).

(2)  GU L 178 dell’1.7.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 371/2007 (GU L 92 del 3.4.2007, pag. 6).

(3)  GU L 196 del 18.7.2006, pag. 3.

(4)  GU L 227 del 19.8.2006, pag. 22.

(5)  GU L 22 del 31.1.2007, pag. 10.