2.6.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 141/46


REGOLAMENTO (CE) N. 610/2007 DELLA COMMISSIONE

del 1o giugno 2007

che modifica il regolamento (CE) n. 1725/2003 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l'interpretazione dell'International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) 10

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Con il regolamento (CE) n. 1725/2003 della Commissione (2) sono stati adottati taluni principi e interpretazioni contabili internazionali esistenti al 14 settembre 2002.

(2)

Il 20 luglio 2006 l'International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) ha pubblicato l'interpretazione IFRIC 10 Bilanci intermedi e riduzione durevole di valore (di seguito «IFRIC 10»). L'IFRIC 10 chiarisce che le perdite per riduzione durevole di valore rilevate per l'avviamento e talune attività finanziarie (investimenti in strumenti rappresentativi di capitale classificati come «disponibili per la vendita» e strumenti rappresentativi di capitale non quotati iscritti al costo) in un bilancio intermedio non devono essere stornate in bilanci successivi intermedi o annuali. L'interpretazione era necessaria a causa di un apparente conflitto tra i requisiti dell'International Accounting Standard (IAS) 34 Bilanci Intermedi e quelli dello IAS 36 Riduzione durevole di valore delle attività e le disposizioni in materia di riduzione durevole di valore di talune attività finanziarie dello IAS 39 Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione.

(3)

La consultazione del gruppo degli esperti tecnici (TEG) dell'European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) ha confermato che l'IFRIC 10 soddisfa i criteri tecnici di adozione previsti dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002.

(4)

Il regolamento (CE) n. 1725/2003 deve pertanto essere modificato di conseguenza.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione contabile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato al regolamento (CE) n. 1725/2003 viene inserita L'interpretazione dell'International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) 10 Bilanci intermedi e riduzione durevole di valore, il cui testo figura all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Le imprese applicano l'IFRIC 10 di cui all'allegato del presente regolamento al più tardi a partire dalla data di inizio del loro esercizio finanziario 2007, salvo se il loro esercizio comincia in novembre o dicembre, nel qual caso applicano l'IFRIC 10 al più tardi a partire dalla data di inizio del loro esercizio finanziario 2006.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o giugno 2007.

Per la Commissione

Charlie McCREEVY

Membro della Commissione


(1)  GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1.

(2)  GU L 261 del 13.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1329/2006 (GU L 247 del 9.9.2006, pag. 3).


ALLEGATO

INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARD (IFRS)

«IFRIC 10

Interpretazione IFRIC 10 Bilanci intermedi e riduzione durevole di valore»

«Riproduzione consentita nell'ambito dello Spazio economico europeo (SEE). Tutti i diritti riservati al di fuori del SEE, ad eccezione del diritto di riproduzione a fini di utilizzazione personale o altri usi legittimi. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito dello IASB: www.iasb.org»

INTERPRETAZIONE IFRIC 10

Bilanci intermedi e riduzione durevole di valore

Riferimenti

IAS 34 Bilanci intermedi

IAS 36 Riduzione durevole di valore delle attività

IAS 39 Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione

Premessa

1.

L’entità è tenuta a verificare l’avviamento per riduzione durevole di valore a ciascuna data di riferimento del bilancio, a verificare gli investimenti in strumenti rappresentativi di capitale e in attività finanziarie iscritte al costo per riduzione durevole di valore a ciascuna data di riferimento del bilancio e, se necessario, a rilevare una perdita per riduzione di valore a tali date conformemente allo IAS 36 e allo IAS 39. Tuttavia, ad una successiva data di riferimento del bilancio o dello stato patrimoniale, le condizioni possono essere talmente cambiate che se la verifica fosse stata effettuata solo a tale data la perdita per riduzione durevole di valore sarebbe stata inferiore o non sarebbe sussistita. La presente Interpretazione fornisce indicazioni in merito al fatto se tali perdite per riduzione durevole di valore debbano mai essere stornate.

2.

La presente Interpretazione ha per oggetto l’interazione tra le disposizioni dello IAS 34 e la rilevazione delle perdite per riduzione durevole di valore sull’avviamento di cui allo IAS 36 e su talune attività finanziarie di cui allo IAS 39, e l’effetto di tale interazione sui successivi bilanci intermedi e annuali.

Problema

3.

Il paragrafo 28 dello IAS 34 prevede che l’entità applichi nei suoi bilanci intermedi gli stessi principi contabili applicati nel bilancio annuale. Esso stabilisce altresì che «la periodicità dell’informativa dell’entità (annuale, semestrale, trimestrale) non deve influenzare la determinazione dei suoi risultati annuali. Per raggiungere tale obiettivo, la determinazione dei risultati intermedi deve essere fatta con riferimento alla data di chiusura del periodo intermedio».

4.

Il paragrafo 124 dello IAS 36 stabilisce che «una perdita per riduzione durevole di valore rilevata per l’avviamento non deve essere eliminata in un esercizio successivo».

5.

Il paragrafo 69 dello IAS 39 stabilisce che «le perdite per riduzione di valore rilevate a conto economico per un investimento in uno strumento rappresentativo di capitale classificato come disponibile per la vendita non devono essere stornate con effetto rilevato nel conto economico».

6.

Il paragrafo 66 dello IAS 39 stabilisce che le perdite per riduzione di valore per attività finanziarie iscritte al costo, [ad esempio una perdita per riduzione di valore su uno strumento non quotato rappresentativo di capitale che non è valutato al «fair value» (valore equo) perché il suo fair value non può essere valutato attendibilmente] non devono essere stornate.

7.

La presente interpretazione affronta la seguente questione:

Dovrebbe l’entità stornare le perdite per riduzione durevole di valore rilevate in un periodo intermedio sull’avviamento e sugli investimenti in strumenti rappresentativi di capitale e in attività finanziarie iscritte al costo, nel caso in cui una perdita non sarebbe stata rilevata, o sarebbe stata rilevata una perdita inferiore, se la verifica fosse stata effettuata solo alla successiva data di bilancio?

Interpretazione

8.

L’entità non deve stornare una perdita per riduzione durevole di valore rilevata in un precedente periodo intermedio sull’avviamento ovvero su un investimento in uno strumento rappresentativo di capitale o in un’attività finanziaria iscritta al costo.

9.

L’entità non deve estendere questa interpretazione per analogia ad altre situazioni di potenziale conflitto tra lo IAS 34 ed altri principi.

Data di entrata in vigore e disposizioni transitorie

10.

L’entità deve applicare la presente interpretazione a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o novembre 2006 o da data successiva. È incoraggiata un’applicazione anticipata. Se l’entità applica la presente interpretazione per un esercizio che ha inizio prima del 1o novembre 2006, tale fatto deve essere indicato. L’entità deve applicare la presente interpretazione all’avviamento prospetticamente a partire dalla data in cui applica per la prima volta lo IAS 36; essa deve applicare la presente interpretazione agli investimenti in strumenti rappresentativi di capitale o in attività finanziarie iscritte al costo prospetticamente a partire dalla data in cui ha applicato per la prima volta i criteri di valutazione dello IAS 39.