2.6.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 141/31 |
REGOLAMENTO (CE) N. 608/2007 DELLA COMMISSIONE
del 1o giugno 2007
che modifica il regolamento (CE) n. 795/2004 recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (1), in particolare l’articolo 51, lettera b), secondo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione (2) reca modalità di applicazione del regime di pagamento unico con effetto a decorrere dal 2005. |
(2) |
L’allegato I del regolamento (CE) n. 795/2004 stabilisce il termine a partire dal quale può essere consentita la coltivazione di prodotti secondari, in via temporanea, nelle regioni in cui di solito i cereali sono raccolti più precocemente per motivi climatici, come previsto dall’articolo 51, lettera b), del regolamento (CE) n. 1782/2003. Su richiesta della Francia, è opportuno modificare tale data per una regione e due dipartimenti del suddetto Stato membro. |
(3) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 795/2004. |
(4) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i pagamenti diretti, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato I del regolamento (CE) n. 795/2004 è sostituito dall’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 1o giugno 2007.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2013/2006 (GU L 384 del 29.12.2006, pag. 13).
(2) GU L 141 del 30.4.2004, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2007 (GU L 101 del 18.4.2007, pag. 3).
ALLEGATO
«ALLEGATO I
Stato membro |
Data |
Belgio |
15 luglio |
Danimarca |
15 luglio |
Germania |
15 luglio |
Grecia meridionale (Peloponneso, Isole Ionie, Grecia occidentale, Attica, Egeo meridionale e Creta) |
20 giugno |
Grecia centrale e settentrionale [Macedonia orientale e Tracia, Macedonia centrale, Macedonia occidentale, Epiro, Tessaglia, Grecia continentale (Sterea) ed Egeo settentrionale] |
10 luglio |
Spagna |
1o luglio |
Francia (Aquitaine, Midi-Pyrénees e Languedoc-Roussillon) |
1o luglio |
Francia (Alsace, Auvergne, Bourgogne, Bretagne, Centre, Champagne-Ardenne, Corse, Franche-Comté, Île-de-France, Limousin, Lorraine, Nord-Pas-de-Calais, Basse-Normandie, Haute-Normandie, Pays-de-la-Loire (ad eccezione dei dipartimenti Loire-Atlantique e Vendée), Picardie, Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Côte-d’Azur e Rhône-Alpes) |
15 luglio |
Francia (dipartimenti Loire-Atlantique e Vendée) |
15 ottobre |
Italia |
11 giugno |
Austria |
30 giugno |
Portogallo |
1o marzo» |