2.6.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 141/28 |
REGOLAMENTO (CE) N. 607/2007 DELLA COMMISSIONE
del 1o giugno 2007
sulla ripartizione tra «consegne» e «vendite dirette» dei quantitativi di riferimento nazionali fissati per il 2006/2007 nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l’articolo 8,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1788/2003, gli Stati membri sono tenuti a stabilire i quantitativi di riferimento individuali dei produttori. I produttori possono disporre di uno o due quantitativi di riferimento individuali, rispettivamente per le consegne e per le vendite dirette, e su richiesta debitamente giustificata del produttore è possibile effettuare la conversione tra un quantitativo di riferimento e l’altro. |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 832/2006 della Commissione, del 2 giugno 2006, sulla ripartizione tra «consegne» e «vendite dirette» dei quantitativi di riferimento nazionali fissati per il 2005/2006 nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio (2) stabilisce la ripartizione tra «consegne» e «vendite dirette» per il periodo dal 1o aprile 2005 al 31 marzo 2006 per il Belgio, la Repubblica ceca, la Danimarca, la Germania, l’Estonia, l’Irlanda, la Grecia, la Spagna, la Francia, l’Italia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, il Lussemburgo, l’Ungheria, Malta, i Paesi Bassi, l’Austria, la Polonia, il Portogallo, la Slovenia, la Slovacchia, la Finlandia, la Svezia e il Regno Unito. |
(3) |
In conformità dell’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 595/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (3), il Belgio, la Repubblica ceca, la Danimarca, la Germania, l’Estonia, l’Irlanda, la Grecia, la Spagna, la Francia, l’Italia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, il Lussemburgo, l’Ungheria, i Paesi Bassi, l’Austria, la Polonia, il Portogallo, la Slovenia, la Slovacchia, la Finlandia, la Svezia e il Regno Unito hanno comunicato i quantitativi definitivamente convertiti su richiesta dei produttori tra quantitativi di riferimento individuali per le consegne e per le vendite dirette. |
(4) |
In conformità dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1788/2003, i quantitativi di riferimento nazionali complessivi per il Belgio, la Danimarca, la Germania, la Francia, il Lussemburgo, i Paesi Bassi, l’Austria, il Portogallo, la Finlandia, la Svezia e il Regno Unito per il periodo 2006/2007 sono superiori ai rispettivi quantitativi di riferimento nazionali complessivi per il periodo 2005/2006 e tali Stati membri hanno comunicato alla Commissione la ripartizione tra «consegne» e «vendite dirette» dei quantitativi di riferimento supplementari. |
(5) |
A norma del regolamento (CE) n. 927/2006 della Commissione, del 22 giugno 2006, relativo alla liberazione della riserva speciale per la ristrutturazione prevista dall’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio (4) i quantitativi di riferimento supplementari liberati a decorrere dal 1o aprile 2006 per la Repubblica ceca, l’Estonia, la Lettonia, la Lituania, l’Ungheria, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia sono attribuiti alla parte «consegne» dei rispettivi quantitativi nazionali di riferimento. |
(6) |
È pertanto opportuno stabilire la ripartizione tra «consegne» e «vendite dirette» dei quantitativi di riferimento nazionali per il periodo dal 1o aprile 2006 al 31 marzo 2007 fissati nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1788/2003. |
(7) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La ripartizione tra «consegne» e «vendite dirette» dei quantitativi di riferimento nazionali per il periodo dal 1o aprile 2006 al 31 marzo 2007 fissati nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1788/2003 è stabilita nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 1o giugno 2007.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 123. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 336/2007 (GU L 88 del 29.3.2007, pag. 43).
(2) GU L 150 del 3.6.2006, pag. 6. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1611/2006 (GU L 299 del 28.10.2006, pag. 13).
(3) GU L 94 del 31.3.2004, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2006 (GU L 365 del 21.12.2006, pag. 52).
(4) GU L 170 del 23.6.2006, pag. 12.
ALLEGATO
(tonnellate) |
||
Stati membri |
Consegne |
Vendite dirette |
Belgio |
3 262 989,617 |
63 993,383 |
Repubblica ceca |
2 735 310,008 |
2 620,992 |
Danimarca |
4 477 305,428 |
318,572 |
Germania |
27 908 872,018 |
94 274,406 |
Estonia |
633 434,407 |
12 933,593 |
Irlanda |
5 393 313,962 |
2 450,038 |
Grecia |
819 561,000 |
952,000 |
Spagna |
6 050 260,675 |
66 689,325 |
Francia |
24 006 673,257 |
350 303,743 |
Italia |
10 280 493,532 |
249 566,468 |
Cipro |
142 776,881 |
2 423,119 |
Lettonia |
715 403,768 |
13 244,232 |
Lituania |
1 586 145,968 |
118 693,032 |
Lussemburgo |
269 899,000 |
495,000 |
Ungheria |
1 879 678,121 |
110 381,879 |
Malta |
48 698,000 |
0,000 |
Paesi Bassi |
11 052 450,000 |
77 616,000 |
Austria |
2 653 537,288 |
110 604,373 |
Polonia |
9 192 243,429 |
187 899,571 |
Portogallo (1) |
1 920 947,814 |
8 876,186 |
Slovenia |
553 477,272 |
23 160,728 |
Slovacchia |
1 030 036,592 |
10 751,408 |
Finlandia |
2 412 009,654 |
7 800,353 |
Svezia |
3 316 415,000 |
3 100,000 |
Regno Unito |
14 554 079,916 |
128 617,085 |
(1) Ad eccezione di Madera.