2.6.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 141/28


REGOLAMENTO (CE) N. 607/2007 DELLA COMMISSIONE

del 1o giugno 2007

sulla ripartizione tra «consegne» e «vendite dirette» dei quantitativi di riferimento nazionali fissati per il 2006/2007 nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l’articolo 8,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1788/2003, gli Stati membri sono tenuti a stabilire i quantitativi di riferimento individuali dei produttori. I produttori possono disporre di uno o due quantitativi di riferimento individuali, rispettivamente per le consegne e per le vendite dirette, e su richiesta debitamente giustificata del produttore è possibile effettuare la conversione tra un quantitativo di riferimento e l’altro.

(2)

Il regolamento (CE) n. 832/2006 della Commissione, del 2 giugno 2006, sulla ripartizione tra «consegne» e «vendite dirette» dei quantitativi di riferimento nazionali fissati per il 2005/2006 nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio (2) stabilisce la ripartizione tra «consegne» e «vendite dirette» per il periodo dal 1o aprile 2005 al 31 marzo 2006 per il Belgio, la Repubblica ceca, la Danimarca, la Germania, l’Estonia, l’Irlanda, la Grecia, la Spagna, la Francia, l’Italia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, il Lussemburgo, l’Ungheria, Malta, i Paesi Bassi, l’Austria, la Polonia, il Portogallo, la Slovenia, la Slovacchia, la Finlandia, la Svezia e il Regno Unito.

(3)

In conformità dell’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 595/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (3), il Belgio, la Repubblica ceca, la Danimarca, la Germania, l’Estonia, l’Irlanda, la Grecia, la Spagna, la Francia, l’Italia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, il Lussemburgo, l’Ungheria, i Paesi Bassi, l’Austria, la Polonia, il Portogallo, la Slovenia, la Slovacchia, la Finlandia, la Svezia e il Regno Unito hanno comunicato i quantitativi definitivamente convertiti su richiesta dei produttori tra quantitativi di riferimento individuali per le consegne e per le vendite dirette.

(4)

In conformità dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1788/2003, i quantitativi di riferimento nazionali complessivi per il Belgio, la Danimarca, la Germania, la Francia, il Lussemburgo, i Paesi Bassi, l’Austria, il Portogallo, la Finlandia, la Svezia e il Regno Unito per il periodo 2006/2007 sono superiori ai rispettivi quantitativi di riferimento nazionali complessivi per il periodo 2005/2006 e tali Stati membri hanno comunicato alla Commissione la ripartizione tra «consegne» e «vendite dirette» dei quantitativi di riferimento supplementari.

(5)

A norma del regolamento (CE) n. 927/2006 della Commissione, del 22 giugno 2006, relativo alla liberazione della riserva speciale per la ristrutturazione prevista dall’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio (4) i quantitativi di riferimento supplementari liberati a decorrere dal 1o aprile 2006 per la Repubblica ceca, l’Estonia, la Lettonia, la Lituania, l’Ungheria, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia sono attribuiti alla parte «consegne» dei rispettivi quantitativi nazionali di riferimento.

(6)

È pertanto opportuno stabilire la ripartizione tra «consegne» e «vendite dirette» dei quantitativi di riferimento nazionali per il periodo dal 1o aprile 2006 al 31 marzo 2007 fissati nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1788/2003.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La ripartizione tra «consegne» e «vendite dirette» dei quantitativi di riferimento nazionali per il periodo dal 1o aprile 2006 al 31 marzo 2007 fissati nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1788/2003 è stabilita nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o giugno 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 123. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 336/2007 (GU L 88 del 29.3.2007, pag. 43).

(2)  GU L 150 del 3.6.2006, pag. 6. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1611/2006 (GU L 299 del 28.10.2006, pag. 13).

(3)  GU L 94 del 31.3.2004, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2006 (GU L 365 del 21.12.2006, pag. 52).

(4)  GU L 170 del 23.6.2006, pag. 12.


ALLEGATO

(tonnellate)

Stati membri

Consegne

Vendite dirette

Belgio

3 262 989,617

63 993,383

Repubblica ceca

2 735 310,008

2 620,992

Danimarca

4 477 305,428

318,572

Germania

27 908 872,018

94 274,406

Estonia

633 434,407

12 933,593

Irlanda

5 393 313,962

2 450,038

Grecia

819 561,000

952,000

Spagna

6 050 260,675

66 689,325

Francia

24 006 673,257

350 303,743

Italia

10 280 493,532

249 566,468

Cipro

142 776,881

2 423,119

Lettonia

715 403,768

13 244,232

Lituania

1 586 145,968

118 693,032

Lussemburgo

269 899,000

495,000

Ungheria

1 879 678,121

110 381,879

Malta

48 698,000

0,000

Paesi Bassi

11 052 450,000

77 616,000

Austria

2 653 537,288

110 604,373

Polonia

9 192 243,429

187 899,571

Portogallo (1)

1 920 947,814

8 876,186

Slovenia

553 477,272

23 160,728

Slovacchia

1 030 036,592

10 751,408

Finlandia

2 412 009,654

7 800,353

Svezia

3 316 415,000

3 100,000

Regno Unito

14 554 079,916

128 617,085


(1)  Ad eccezione di Madera.