2.6.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 141/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 605/2007 DELLA COMMISSIONE
del 1o giugno 2007
recante misure transitorie relative ad alcuni titoli di importazione e di esportazione per gli scambi di prodotti agricoli fra la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 2006 e la Bulgaria e la Romania
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato di adesione della Bulgaria e della Romania,
visto l’atto di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l’articolo 41,
considerando quanto segue:
(1) |
Fino al 31 dicembre 2006 gli scambi di prodotti agricoli fra la Comunità e la Bulgaria e la Romania erano soggetti alla presentazione di un titolo di importazione o di esportazione. Dal 1o gennaio 2007, tali titoli non possono più essere utilizzati per gli scambi suddetti. |
(2) |
Alcuni titoli, ancora validi dopo il 1o gennaio 2007, non sono stati utilizzati affatto o sono stati utilizzati solo parzialmente. Gli impegni derivanti dai suddetti titoli devono essere rispettati pena l’incameramento della cauzione depositata. Poiché dopo l’adesione della Bulgaria e della Romania tali impegni non possono più essere rispettati, è necessario stabilire, con effetto a decorrere dalla data di adesione di questi due paesi, una misura transitoria che preveda lo svincolo delle cauzioni depositate. |
(3) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere di tutti i competenti comitati di gestione, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le cauzioni depositate per il rilascio di titoli di importazione, di esportazione e di fissazione anticipata sono svincolate, su richiesta delle parti interessate, qualora ricorrano le seguenti condizioni:
a) |
i titoli indichino come paese di destinazione, di origine o di provenienza la Bulgaria o la Romania; |
b) |
la validità dei titoli non sia scaduta prima del 1o gennaio 2007; |
c) |
al 1o gennaio 2007 i titoli siano stati utilizzati solo parzialmente o non siano stati utilizzati affatto. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2007.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 1o giugno 2007.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione