24.5.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 132/21


REGOLAMENTO (CE) N. 558/2007 DELLA COMMISSIONE

del 23 maggio 2007

relativo all'apertura e alla gestione di un contingente tariffario per l'importazione di giovani bovini maschi destinati all'ingrasso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), in particolare l'articolo 32, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

L'elenco CXL dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) prevede l'apertura da parte della Comunità di un contingente tariffario annuo per l'importazione di 169 000 capi di giovani bovini maschi destinati all'ingrasso. Tuttavia, in seguito ai negoziati che hanno condotto all'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America ai sensi dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 (2), approvato dalla decisione 2006/333/CE del Consiglio (3), la Comunità si è impegnata a modificare nel proprio elenco per tutti gli Stati membri tale contingente tariffario di importazione portandolo a 24 070 capi.

(2)

Occorre stabilire le modalità di apertura e gestione di tale contingente tariffario di importazione per periodi compresi tra il 1o luglio e il 30 giugno dell'anno successivo.

(3)

In applicazione dell'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1254/1999, le importazioni nella Comunità devono essere gestite mediante titoli di importazione. È tuttavia opportuno gestire questo contingente mediante l'attribuzione di diritti di importazione in una prima fase e il successivo rilascio di titoli di importazione in una seconda fase, come previsto dall'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (4). In tal modo gli operatori cui sono stati attribuiti diritti di importazione avranno la possibilità di scegliere, nel corso del periodo contingentale, il momento in cui presentare domanda di titoli di importazione in funzione dei loro flussi di scambio effettivi. In ogni caso, il regolamento (CE) n. 1301/2006 limita il periodo di validità dei titoli all'ultimo giorno del periodo contingentale.

(4)

Occorre stabilire le modalità di presentazione delle domande nonché le informazioni che devono figurare nelle domande e nei titoli, se necessario in deroga o a complemento di determinate disposizioni del regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/80 (5) e del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (6).

(5)

Il regolamento (CE) n. 1301/2006 stabilisce in particolare le modalità relative alle domande di diritti di importazione, ai richiedenti e al rilascio di titoli di importazione. Le disposizioni di tale regolamento devono applicarsi, a decorrere dal 1o luglio 2007, ai titoli di importazione rilasciati in forza del presente regolamento, fatte salve le condizioni supplementari stabilite dal presente regolamento.

(6)

Per evitare operazioni di tipo speculativo, i quantitativi disponibili nell'ambito del contingente devono essere resi accessibili agli operatori in grado di dimostrare un'effettiva attività di importazione da paesi terzi per quantitativi di una certa entità. Per questo motivo e per garantire una gestione efficace, è opportuno esigere che i suddetti operatori abbiano importato almeno 50 capi in ciascuno dei due periodi di riferimento di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1301/2006, in quanto una partita di 50 capi può essere considerata una fornitura sostenibile sotto il profilo commerciale. Inoltre, per ragioni amministrative, è opportuno consentire agli Stati membri di accettare copie certificate dei documenti comprovanti l'esistenza di un'attività commerciale con paesi terzi.

(7)

Sempre per evitare operazioni di tipo speculativo, occorre fissare una cauzione per i diritti di importazione, escludere la possibilità di trasferire i titoli di importazione e disporre che questi ultimi siano rilasciati agli operatori esclusivamente per i quantitativi per i quali sono stati loro attribuiti diritti di importazione.

(8)

Per obbligare gli operatori a richiedere titoli di importazione per tutti i diritti di importazione loro attribuiti occorre stabilire che, in ordine alla cauzione relativa ai diritti di importazione, la presentazione della domanda di titolo per i quantitativi assegnati costituisce un'esigenza principale ai sensi del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione, del 22 luglio 1985, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli (7).

(9)

L'esperienza ha dimostrato che, ai fini di una corretta gestione del contingente, è inoltre necessario accertarsi che il titolare del titolo sia un vero importatore. Questi deve pertanto partecipare attivamente all'acquisto, al trasporto e all'importazione degli animali in oggetto. Anche la presentazione della prova di tali attività deve quindi costituire, in ordine alla cauzione relativa ai titoli, un'esigenza principale ai sensi del regolamento (CEE) n. 2220/85.

(10)

L'applicazione del contingente tariffario richiede controlli effettivi quanto alla destinazione particolare degli animali importati. Gli animali devono pertanto essere ingrassati nello Stato membro che ha attribuito i diritti di importazione.

(11)

Deve essere costituita una cauzione per garantire che gli animali siano ingrassati per almeno 120 giorni in unità di produzione designate. L'importo della cauzione deve coprire la differenza tra il dazio della tariffa doganale comune e il dazio ridotto applicabile alla data dell'immissione in libera pratica degli animali in oggetto.

(12)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È aperto ogni anno, per il periodo dal 1o luglio al 30 giugno dell'anno successivo («periodo contingentale»), un contingente tariffario di 24 070 capi per l'importazione di giovani bovini maschi di cui ai codici NC 0102 90 05, 0102 90 29 o 0102 90 49 destinati all'ingrasso nella Comunità.

Il contingente tariffario reca il numero d'ordine 09.4005.

2.   Il dazio doganale all'importazione applicabile nell'ambito del contingente tariffario di cui al paragrafo 1 ammonta al 16 % ad valorem, maggiorato di 582 EUR/tonnellata di peso netto.

L'applicazione dell'aliquota di cui al primo comma è subordinata alla condizione che l'animale importato venga ingrassato per almeno 120 giorni nello Stato membro che ha rilasciato il titolo di importazione.

Articolo 2

1.   Il contingente tariffario di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è gestito mediante l'attribuzione di diritti di importazione in una prima fase e il successivo rilascio di titoli di importazione in una seconda fase.

2.   Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applicano i regolamenti (CE) n. 1445/95, (CE) n. 1291/2000 e (CE) n. 1301/2006.

Articolo 3

1.   Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1301/2006, i richiedenti sono tenuti a dimostrare di avere importato almeno 50 capi di cui al codice NC 0102 90 in ciascuno dei due periodi di riferimento di cui all'articolo medesimo e di essere responsabili, sul piano commerciale e logistico, dell'acquisto, del trasporto e dell'immissione in libera pratica degli animali in questione.

Il rispetto di tali condizioni è dimostrato esclusivamente:

a)

da copie dei documenti di cui all'articolo 5, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006, certificate dall'autorità competente;

b)

dalla fattura commerciale originale, o dalla relativa copia autenticata, rilasciata al titolare del titolo dal venditore o dal suo rappresentante, entrambi stabiliti nel paese terzo di esportazione, e dalla prova del pagamento della stessa da parte del titolare o dall'apertura, da parte dello stesso, di una lettera di credito irrevocabile a favore del venditore;

c)

dalla polizza di carico o, se del caso, dal documento di trasporto stradale o aereo rilasciato al titolare per gli animali in questione.

2.   La società creata dalla fusione di società che abbiano realizzato ciascuna importazioni di riferimento nel rispetto del numero minimo di capi di cui al paragrafo 1, primo comma, può avvalersi di tali importazioni di riferimento come prova dello svolgimento dell'attività commerciale.

Articolo 4

1.   Le domande di diritti di importazione sono presentate entro le ore 13.00 (ora di Bruxelles) del 1o giugno che precede il periodo contingentale di cui trattasi.

2.   Insieme alla domanda di diritti di importazione è depositata all'autorità competente una cauzione relativa ai diritti di importazione pari a 3 EUR/capo.

3.   Entro le ore 16.00 (ora di Bruxelles) del quinto giorno lavorativo successivo al termine del periodo per la presentazione delle domande, gli Stati membri notificano alla Commissione i quantitativi totali richiesti.

Articolo 5

1.   I diritti di importazione vengono attribuiti a partire dal settimo e non oltre il sedicesimo giorno lavorativo successivo al termine del periodo di notifica di cui all'articolo 4, paragrafo 3.

2.   Se dall'applicazione del coefficiente di attribuzione di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006 risultano meno diritti di importazione da attribuire rispetto a quelli per i quali sono state presentate domande, la cauzione costituita a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del presente regolamento viene immediatamente svincolata in proporzione.

Articolo 6

1.   L'immissione in libera pratica dei quantitativi attribuiti nell'ambito del contingente di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è subordinata alla presentazione di un titolo di importazione.

2.   Le domande di titoli di importazione devono riguardare l'intero quantitativo attribuito. Tale obbligo costituisce un'esigenza principale ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2220/85.

Articolo 7

1.   Il richiedente può presentare la domanda di titolo di importazione soltanto nello Stato membro in cui ha chiesto e ottenuto diritti di importazione nell'ambito del contingente di cui all'articolo 1, paragrafo 1.

Ciascun titolo di importazione rilasciato comporta una riduzione corrispondente dei diritti di importazione ottenuti e la cauzione costituita a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, viene immediatamente svincolata in proporzione.

2.   I titoli di importazione sono rilasciati dietro domanda presentata a nome e per conto dell'operatore che ha ottenuto i diritti di importazione.

3.   Le domande di titolo di importazione e il titolo stesso recano le seguenti diciture:

a)

nella casella 8, il paese di origine;

b)

nella casella 16, almeno uno dei seguenti codici della nomenclatura combinata: 0102 90 05, 0102 90 29 o 0102 90 49;

c)

nella casella 20, il numero di ordine del contingente (09.4005) e una delle diciture di cui all'allegato I.

Articolo 8

1.   In deroga all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000, i diritti derivanti dai titoli di importazione rilasciati in forza del presente regolamento non sono trasferibili.

2.   Il rilascio del titolo di importazione è subordinato alla costituzione di una cauzione di 12 EUR per capo che il richiedente deposita insieme alla domanda di titolo.

3.   In deroga alle disposizioni di cui al titolo III, sezione 4, del regolamento (CE) n. 1291/2000, la cauzione di cui al paragrafo 2 del presente articolo è svincolata solo su presentazione della prova che il titolare del titolo è responsabile, sul piano commerciale e logistico, dell'acquisto, del trasporto e dell'immissione in libera pratica degli animali in questione come disposto all'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento.

Articolo 9

1.   All'atto dell'immissione in libera pratica, l'importatore fornisce la prova:

a)

di avere assunto per iscritto l'impegno di comunicare entro un mese all'autorità competente dello Stato membro l'azienda o le aziende in cui i giovani bovini saranno ingrassati;

b)

di avere costituito presso l'autorità competente dello Stato membro una cauzione il cui importo è fissato nell'allegato II per ciascun codice NC ammissibile. L'ingrasso degli animali importati nello Stato membro per un periodo di almeno 120 giorni a decorrere dalla data di accettazione della dichiarazione doganale di immissione in libera pratica costituisce un'esigenza principale ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2220/85.

2.   Salvo casi di forza maggiore, la cauzione di cui al paragrafo 1, lettera b), è svincolata soltanto se viene fornita all'autorità competente dello Stato membro la prova che i giovani bovini:

a)

sono stati ingrassati nell'azienda o nelle aziende indicate a norma del paragrafo 1;

b)

non sono stati macellati prima della scadenza di un periodo di 120 giorni a decorrere dal giorno di importazione; oppure

c)

sono stati macellati prima della scadenza del periodo suddetto per ragioni sanitarie o sono morti in seguito a malattia o incidente.

La cauzione è svincolata non appena è stata fornita la prova di cui sopra.

Tuttavia, se il termine di cui al paragrafo 1, lettera a), non è stato rispettato, l'importo della cauzione è svincolato previa deduzione:

del 15 % e

del 2 % dell'importo rimanente per ogni giorno di superamento del termine.

Gli importi non svincolati sono incamerati.

3.   Se la prova di cui al paragrafo 2 non viene fornita entro 180 giorni dal giorno dell'importazione, la cauzione è incamerata.

Tuttavia, se detta prova non è fornita nel termine di 180 giorni di cui al primo comma, ma viene presentata nei sei mesi successivi al suddetto termine, l'importo incamerato è rimborsato, previa deduzione del 15 % dell'importo della cauzione.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

(2)  GU L 124 dell'11.5.2006, pag. 15.

(3)  GU L 124 dell'11.5.2006, pag. 13.

(4)  GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 289/2007 (GU L 78 del 17.3.2007, pag. 17).

(5)  GU L 143 del 27.6.1995, pag. 35. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1965/2006 (GU L 408 del 30.12.2006, pag. 27).

(6)  GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2006 (GU L 365 del 21.12.2006, pag. 52).

(7)  GU L 205 del 3.8.1985, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2006.


ALLEGATO I

Diciture di cui all'articolo 7, paragrafo 3, lettera c)

:

in bulgaro

:

Живи мъжки животни от рода на едрия рогат добитък с живо тегло ненадвишаващо 300 кг за глава добитък, предназначени за угояване [Регламент (ЕО) № 558/2007]

:

in spagnolo

:

Bovinos machos vivos de peso vivo inferior o igual a 300 kg [Reglamento (CE) no 558/2007]

:

in ceco

:

Živí býci s živou váhou nepřevyšující 300 kg na kus, na výkrm (Nařízení (ES) č. 558/2007)

:

in danese

:

Levende ungtyre til opfedning, med en levende vægt på ikke over 300 kg pr. dyr (forordning (EF) nr. 558/2007)

:

in tedesco

:

Lebende männliche Rinder mit einem Gewicht von höchstens 300 kg je Tier, zur Mast bestimmt (Verordnung (EG) Nr. 558/2007)

:

in estone

:

Elusad isasveised elusmassiga kuni 300 kg, nuumamiseks (määrus (EÜ) nr 558/2007)

:

in greco

:

Ζώντα βοοειδή με βάρος ζώντος που δεν υπερβαίνει τα 300 kg ανά κεφαλή, προς πάχυνση [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 558/2007]

:

in inglese

:

Live male bovine animals of a live weight not exceeding 300 kg per head, for fattening (Regulation (EC) No 558/2007)

:

in francese

:

Bovins mâles vivants d'un poids vif inférieur ou égal à 300 kg par tête, destinés à l'engraissement [règlement (CE) no 558/2007].

:

in italiano

:

Bovini maschi vivi di peso vivo non superiore a 300 kg per capo, destinati all’ingrasso [regolamento (CE) n. 558/2007]

:

in lettone

:

Jaunbuļļi nobarošanai, kuru dzīvsvars nepārsniedz 300 kg (Regula (EK) Nr. 558/2007)

:

in lituano

:

Penėjimui skirti gyvi vyriškos lyties galvijai, kurių vieno gyvasis svoris yra ne didesnis kaip 300 kg (Reglamentas (EB) Nr. 558/2007)

:

in ungherese

:

Legfeljebb 300 kg egyedi élőtömegű élő hím szarvasmarhaféle, hizlalás céljára (558/2007/EK rendelet)

:

in maltese

:

Annimali bovini ħajjin tas-sess maskil b'piż ħaj li ma jisboqx it-300 kg kull ras, għat-tismin (ir-Regolament (KE) Nru 558/2007)

:

in neerlandese

:

Levende mannelijke mestrunderen met een gewicht van niet meer dan 300 kg per dier (Verordening (EG) nr. 558/2007)

:

in polacco

:

Żywe młode byki o żywej wadze nieprzekraczającej 300 kg za sztukę bydła, opasowe (rozporządzenie (WE) nr 558/2007)

:

in portoghese

:

Bovinos machos vivos com peso vivo inferior ou igual a 300 kg por cabeça, para engorda [Regulamento (CE) n.o 558/2007]

:

in rumeno

:

Masculi vii din specia bovină cu o greutate în viu mai mică sau egală cu 300 kg per cap, destinați îngrășării [Regulamentul (CE) nr. 558/2007]

:

in slovacco

:

Živé býčky so živou hmotnosťou do 300 kg na kus, určené pre ďalší výkrm [nariadenie (ES) č. 558/2007]

:

in sloveno

:

Živo moško govedo za pitanje, katerega živa teža ne presega 300 kg na glavo (Uredba (ES) št. 558/2007)

:

in finlandese

:

Lihotettaviksi tarkoitettuja eläviä urospuolisia nautaeläimiä, elopaino enintään 300 kg/eläin (asetus (EY) N:o 558/2007)

:

in svedese

:

Levande handjur av nötkreatur som väger högst 300 kg, för gödning (förordning (EG) nr 558/2007)


ALLEGATO II

Importi della cauzione

Bovini maschi da ingrasso

(codice NC)

Importo in EUR/capo

0102 90 05

28

0102 90 29

56

0102 90 49

105