15.5.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 125/7


REGOLAMENTO (CE) N. 532/2007 DELLA COMMISSIONE

del 14 maggio 2007

recante modifica del regolamento (CE) n. 1282/2006 recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all’esportazione per il latte e i prodotti lattiero-caseari e del regolamento (CEE) n. 3864/87 che stabilisce la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all’esportazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l’articolo 31, paragrafo 14,

considerando quanto segue:

(1)

Per evitare il superamento dei quantitativi massimi da esportare con restituzione all’esportazione, fissati dall’accordo sull’agricoltura concluso durante l’Uruguay Round dei negoziati multilaterali sul commercio (2), l’articolo 16, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1282/2006 della Commissione (3) stabilisce che non è concessa alcuna restituzione calcolata sulla base dell’elemento relativo alla quantità di saccarosio se la restituzione per la parte lattica è fissata a zero o non è fissata. Tuttavia il rischio di superamento dei quantitativi massimi, reale quando è stata introdotta tale norma, ora non esiste più.

(2)

Il regolamento (CE) n. 61/2007 della Commissione, del 25 gennaio 2007, che fissa le restituzioni all’esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (4), ha soppresso le restituzioni per il latte in polvere e il latte condensato, il che ha fatto scattare l’applicazione del secondo comma dell’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1282/2006. La soppressione delle restituzioni sia per il latte che per gli elementi relativi alla quantità di saccarosio può comportare la perdita di quote rilevanti di mercato per i prodotti lattiero-caseari contenenti zucchero aggiunto. È quindi opportuno reintrodurre una restituzione all’esportazione per l’elemento relativo alla quantità di saccarosio dei prodotti lattiero-caseari contenenti zucchero aggiunto.

(3)

Il secondo comma dell’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1282/2006 prevede che, nel caso delle esportazioni di formaggio verso gli Stati Uniti nel quadro dei contingenti di cui all’articolo 23 dello stesso regolamento, i titoli di esportazione recano, nella casella 16, il codice del prodotto, a otto cifre, della nomenclatura combinata. Come mostra l’esperienza, può succedere che dopo che sono stati rilasciati i titoli di esportazione gli importatori degli Stati Uniti chiedano la fornitura di un altro tipo di formaggio dello stesso gruppo di prodotti. Per consentire tale flessibilità, è opportuno adeguare di conseguenza l’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1282/2006.

(4)

Il regolamento (CE) n. 522/2006 della Commissione, del 30 marzo 2006, che fissa le restituzioni all’esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (5) prevede che, a decorrere dal 31 marzo 2006, tutte le restituzioni alle esportazioni siano fissate in euro per 100 kg. Il testo dell’articolo 16 del regolamento (CE) n. 1282/2006 e l’allegato I, punto 9, del regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (6) devono essere adeguati di conseguenza.

(5)

Occorre pertanto modificare di conseguenza i regolamenti (CEE) n. 3846/87 e (CE) n. 1282/2006.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1282/2006 è modificato come segue:

1)

l’articolo 16 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   L’elemento di cui al paragrafo 1, lettera a), è calcolato moltiplicando l’importo fissato della restituzione per la percentuale di tenore in prodotti lattieri del prodotto intero.»;

b)

al paragrafo 3, il secondo comma è soppresso;

2)

all’articolo 24, paragrafo 1, secondo comma, è aggiunta la frase seguente:

«Tuttavia i titoli sono validi anche per qualsiasi altro codice che rientri nel codice NC 0406.»

Articolo 2

Nell’allegato I, settore 9, del regolamento (CEE) n. 3846/87 la prima frase della lettera a) delle note in calce 4 e 14 è sostituita dal testo seguente:

«l’importo per 100 kg indicato, moltiplicato per la percentuale della parte lattica contenuta in 100 kg di prodotto.»

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il punto 2 dell’articolo 1 si applica ai titoli di esportazione rilasciati per l’esercizio contingentale 2007 e seguenti.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

(2)  GU L 336 del 23.12.1994, pag. 22.

(3)  GU L 234 del 29.8.2006, pag. 4. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1919/2006 (GU L 380 del 28.12.2006, pag. 1).

(4)  GU L 19 del 26.1.2007, pag. 8.

(5)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 45.

(6)  GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1854/2006 (GU L 361 del 19.12.2006, pag. 1).